Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 19 Categorie di valore degli edifici di pregio storico, architettonico e/o ambientale, criteri di valutazione e modalità di intervento

1. Il Piano Strutturale vigente individua fra le Invarianti Strutturali storico-insediative gli edifici e i beni storico-architettonici e il patrimonio edilizio presente al 1954, rimandando al R.U. la definizione degli interventi ammissibili su tale patrimonio, posto sia all'interno dei centri abitati che nel territorio aperto, in relazione alla classe di valore storico architettonico degli immobili e dei tessuti edilizi, che scaturisce dalla schedatura puntuale dell'intero patrimonio edilizio presente nel SIT del Comune di Castelnuovo Berardenga.

2. La schedatura del patrimonio edilizio esistente, effettuata utilizzando la banca dati disponibile all'interno del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Castelnuovo Berardenga (SIT), analizza ciascun edificio tramite l'associazione di differenti unità volumetriche e lo descrive nelle sue componenti di carattere storico e tipologico, individuandone anche la derivazione catastale, la periodizzazione, il sistema degli accessi, la destinazione d'uso, lo stato di conservazione, le caratteristiche architettoniche e strutturali e gli elementi architettonici decorativi. L'analisi effettuata su ciascun edificio e su ciascun edificio minore genera una serie di schede sul patrimonio edilizio urbano, produttivo e rurale anch'esse presenti sul SIT comunale. Sono comunque da escludere dalla schedatura gli edifici principali e minori di dubbia procedura autorizzativa accertati dall’UTC, pertanto la loro attribuzione di classe di valore non è da considerarsi.

In particolare, per ciascun edificio è attribuita una classe di valore (Tavv. 04-11) secondo la seguente successione:

Patrimonio edilizio presente al 1954

  1. Classe 1 - Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico;
  2. Classe 2 - Edifici e/o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico;
  3. Classe 3 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico;
  4. Classe 4 - Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale;
  5. Classe 5 - Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano;
  6. Classe 6 - Edifici e/o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale;

Patrimonio edilizio posteriore al 1954

  1. Classe 7 - Edifici non aggregati di interesse architettonico o morfologico;
  2. Classe 8 - Edifici non aggregati privi di interesse architettonico o morfologico;
  3. Classe 9 - Edifici aggregati di interesse architettonico o morfologico;
  4. Classe 10- Edifici aggregati privi di interesse architettonico o morfologico;
  5. Classe 11 - Edifici di interesse architettonico modesto o nullo incoerenti con i caratteri morfologici prevalenti nel contesto di riferimento;
  6. Classe VS - Volumi secondari;
  7. Classe TL - Edifici e manufatti a trasformabilità limitata;
  8. Classe IP - Edifici specialistici pubblici o di interesse pubblico di recente origine.

3. Agli edifici ai quali non è stato possibile accedere viene attribuita in via cautelativa la categoria d'intervento del Restauro e Risanamento Conservativo (Ri.C.*) come definito all'art.18.3.2, comma 5; in caso di intervento, i soggetti aventi titolo, tramite la presentazione di opportuna documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale che accerti in modo puntuale ed esaustivo la mancanza o l'inadeguatezza della attribuzione di valore effettuata in sede di redazione del R.U. e la conseguente categoria d'intervento, sarà possibile modificare e aggiornare l'attribuzione presente nella schedatura del SIT comunale senza che ciò costituisca variante al R.U.. È comunque possibile modificare la classe attribuita agli edifici in sede di formazione di R.U. tramite la redazione di un atto d’ufficio, previo approfondimento documentale e fotografico e previa consulenza di un professionista esperto in materia, senza che ciò determini una variante al R.U.. Inoltre è possibile aggiornare la sagoma planimetrica degli edifici presenti nella schedatura del patrimonio edilizio in seguito alla effettuazione di un rilievo di maggiore dettaglio, senza che ciò costituisca una variante al R.U.

4. Per gli edifici facenti parte al patrimonio edilizio esistente posteriore al 1954 sono ammessi gli interventi di cui all'art.18 con le seguenti specificazioni:

  • - per gli edifici di classe di valore 9 e 10 gli interventi di cui all'art.18 potranno essere eseguiti adottando soluzioni architettoniche compatibili con il complesso immobiliare, e anche per essi sono consentite le pertinenze così come definite all’art.15.12.;
  • - per gli edifici pubblici ricadenti nella classe di valore IP di età superiore ai settanta anni sono possibili gli interventi di cui all'art.18 previo parere della Commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza ai Beni storici e architettonici competente.

5. L'individuazione degli edifici e dei beni storico-architettonici e del patrimonio edilizio presente al 1954 è contenuta nelle Tavv. 03 del R.U., mentre la loro classe di valore viene evidenziata nelle singole schede disponibili sul SIT comunale e nelle Tavv. 04-11; il grado di valore degli edifici storicizzati è definito secondo la seguente catalogazione, a cui viene attribuita una specifica categoria d'intervento così come definite all'art.18.

6. Il patrimonio edilizio realizzato dopo il 1954 e identificato con le classi di valore 7, 8, 9, 10 non facente parte delle Invarianti Strutturali, è riconducibile a due modelli di impianto: aggregato e non aggregato1. Gli edifici non aggregati sono quelli identificabili con tipologie mono e bifamiliari; le altre tipologie, quadrifamiliare, a schiera, in linea o condominiali sono identificabili come edifici aggregati.

19.1 - Edifici e/o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico

1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 1, di particolare rilevanza storica, architettonica e ambientale, vincolati con decreto ministeriale, il cui valore è da attribuirsi all'edificio nella sua unitarietà, che costituiscono il patrimonio edilizio "di pregio" del Comune di Castelnuovo Berardenga. Il grado di intervento consentito è quello della Manutenzione Ordinaria, della Manutenzione Straordinaria e del Restauro Architettonico e Risanamento Conservativo, come definiti all'art.18.

2. Il grado di intervento si estende anche alle pertinenze, ai giardini, agli orti e più in generale al resede di appartenenza, alle viabilità di accesso (viali alberati etc.) e vuol tutelare tutte le testimonianze del valore degli edifici stessi e del loro intorno.

3. Gli interventi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono sottoposti, oltre che alle norme del presente R.U., alle norme dettate dal suddetto decreto.

19.2 - Edifici e/o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico

1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 2, di alta rilevanza storica, architettonica e ambientale, catalogati nell'archivio della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto, ovvero presenti negli elenchi della Provincia di Siena, generalmente ben conservati, il cui valore è da attribuirsi all'edificio nella sua unitarietà, che costituiscono il patrimonio edilizio "di alto valore" del Comune di Castelnuovo Berardenga. Il grado di intervento consentito è quello della Manutenzione Ordinaria, della Manutenzione Straordinaria e del Restauro Architettonico e Risanamento Conservativo, come definiti all'art.18.

2. Il grado di intervento si estende anche alle pertinenze, ai giardini, agli orti e più in generale al resede di appartenenza, alle viabilità di accesso (viali alberati etc.) e vuol tutelare tutte le testimonianze del valore degli edifici stessi e del loro intorno.

19.3 - Edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico

1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 3, che presentano elementi parziali di riconoscibilità storica e architettonica nei fregi, nelle facciate, nei particolari delle modanature, negli elementi tipologici, in quanto edifici che hanno già subito interventi, sia pure parziali, di trasformazione, ovvero si presentano come edifici di minore valore, quand'anche presenti al Catasto Leopoldino almeno nelle strutture principali.

2. Il grado di intervento consentito è quello della Manutenzione Ordinaria, della Manutenzione Straordinaria, del Restauro Architettonico e del Risanamento Conservativo, come definiti all'art.18.

3. Il grado di intervento si estende anche alle pertinenze, ai giardini, agli orti e più in generale al resede di appartenenza, alle viabilità di accesso (viali alberati etc.) e vuol tutelare tutte le testimonianze del valore degli edifici stessi e del loro intorno. In tutti gli interventi una particolare cura dovrà essere data al recupero delle pertinenze coperte e scoperte, al recupero dei giardini, delle alberature, delle recinzioni storicizzate, degli accessi, delle edicole e quanto altro di pregio e degno di salvaguardia nell'ambito del resede degli edifici stessi.

19.4 - Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale.

1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 4, che rivestono una importanza testimoniale e documentaria, seppure di scarso valore architettonico, o quelli che conservano esteriormente alcuni particolari di pregio e di riferimento all'epoca storica di costruzione e/o sono costruiti in posizioni strategiche da un punto di vista paesaggistico e ambientale; pertanto la loro protezione appare essenziale per la valorizzazione delle peculiarità dei luoghi.

2. Sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia, come definiti all'art.18..

3. Il grado di intervento si estende anche alle pertinenze, ai giardini, agli orti e più in generale al resede di appartenenza, alle viabilità di accesso (viali alberati etc.) e vuol tutelare tutte le testimonianze del valore degli edifici stessi e del loro intorno. Ogni proposta di intervento dovrà espressamente contenere interventi sugli aspetti più fragili del sistema ambientale di corredo (resede di pertinenza, viabilità di accesso, cippi, edicole, ecc) così che il puro e semplice intervento edilizio costituisca in realtà un più vasto ed importante intervento di valorizzazione del contesto ambientale.

4. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art.15.12.

19.5 - Edifici e/o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano.

1. Sono quelli riconducibili alla Classe di valore 5, che rivestono una importanza testimoniale e documentaria, seppure di scarso valore architettonico, o quelli che conservano esteriormente alcuni particolari di pregio e di riferimento all'epoca storica di costruzione e/o sono costruiti in posizioni strategiche all'interno del contesto degli insediamenti urbani; pertanto la loro protezione appare essenziale per la valorizzazione delle peculiarità degli spazi urbani.

2. Sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo e Ristrutturazione Edilizia, come definiti all'art.18..

3. Ogni proposta di intervento dovrà espressamente contenere interventi sugli aspetti più fragili del sistema ambientale di corredo (resede di pertinenza, viabilità di accesso, cippi, edicole, ecc) così che il puro e semplice intervento edilizio costituisca in realtà un più vasto ed importante intervento di valorizzazione del contesto ambientale.

4. Sono consentite le pertinenze così come definite all'art.15.12.

19.6 - Edifici e/o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale

1. Sono quelli riconducibili alla classe di valore 6, di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale.

2. Sono consentiti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Architettonico, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti all'art.18. Nel caso di edifici posti all'interno dei Piani Attuativi o dei Piani di Recupero, ovvero nel caso di edifici al di fuori di essi con attribuzione di classe 6 che hanno perduto i caratteri originari in seguito a manomissioni sostanziali è consentita la Sostituzione Edilizia così come definito all'art. 18.6 comma 2.

19.7 - Edifici minori

1. Sono gli edifici minori schedati all'interno del SIT comunale ai quali non viene attribuita la classe di valore, sui manufatti minori di valore storico e/o architettonico, quali piccoli oggetti di arredo urbano, monumenti, cippi, edicole, fonti, murature a secco limitrofe a viabilità di campagna o storicizzate, etc. che costituiscono testimonianza di epoche storiche e contribuiscono al mantenimento dell'identità dei luoghi. Su tali manufatti sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria e straordinaria, Restauro Architettonico e Risanamento Conservativo. Nel caso di edifici minori di valore storico e/o architettonico posti all'interno dei Piani Attuativi o dei Piani di Recupero è consentita la Sostituzione Edilizia con fedele ricostruzione così come definito all'art. 18.6 comma 2.

2. Per quanto gli edifici minori e per gli elementi di arredo urbano in Zona A o in prossimità di edifici e complessi di valore storico e/o architettonico, si dovrà avere particolare attenzione affinché gli interventi su questi siano eseguiti in armonia con il contesto architettonico, urbanistico ed paesaggistico circostante; in tal caso particolare attenzione dovrà essere attribuita alla cura di tutti gli elementi di arredo urbano: le insegne commerciali dovranno essere collocate sulla superficie degli edifici, disegnate sulle facciate o realizzate in ferro o altri materiali tradizionali, sono escluse le insegne a bandiera salvo piccole soluzioni a mensola non invadenti e comunque realizzate in ferro, legno o altri materiali tradizionali; i lampioni dell'illuminazione pubblica, nonché le panchine, i cestini, le fioriere, le tende, i dissuasori e gli altri elementi di arredo, devono essere realizzati con forme e materiali tradizionali; le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiali lapidei ed i chiusini dei pozzetti delle reti tecnologiche in ferro o ghisa; possono essere tuttavia valutate anche soluzioni più moderne sempre che per le stesse siano utilizzati materiali della tradizione toscana e locale, e previa valutazione da parte degli organi tecnici del Comune.

3. Gli interventi su edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 sono sottoposti, oltre che alle norme del presente R.U., alla normativa dettata dal suddetto decreto.

4. Gli edifici minori di origine precedente al 1954 privi di valore storico e/o architettonico sono equiparabili agli edifici appartenenti alla classe di valore 6 e per essi valgono le stesse categorie di intervento; gli edifici minori adiacenti a fabbricati di pregio architettonico prendono la norma della classe dell’edificio vicino di valore o al limite quella appena superiore al fine di rendere omogeneo l’intervento architettonico in rapporto agli edifici di valore presenti.

5. Per gli edifici minori di origine posteriore al 1954 privi di pregio, sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art.18 delle NTA di RU.

19.8 - Struttura urbana ed organizzazione degli spazi pubblici centrali.

1. Sono tutti gli spazi pubblici o collettivi all'interno degli ambiti urbani, dei centri e dei nuclei storici. Costituiscono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti, il connettivo urbanistico e architettonico degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale considerati ai punti precedenti.

2. Il valore degli edifici è strettamente legato agli spazi aperti circostanti, pertanto essi devono essere tutelati e valorizzati al pari degli edifici stessi sui quali questi si affacciano. In particolare per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali uguali o simili a quelli originari.

3. Ai sensi dell'art. 16-6a delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2 delle presenti norme, gli spazi pubblici centrali costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga; pertanto essi devono essere salvaguardati come luoghi di memoria storica e soprattutto come luoghi identitari e di socializzazione urbana.

4. Per gli spazi pubblici centrali sono possibili tutti gli interventi nel rispetto:

  • - della proprietà pubblica o di uso pubblico;
  • - dell'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
  • - delle pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • - delle alberature, degli allineamenti arborei e delle recinzioni vegetali storicizzate.

5. Per quanto concerne gli elementi di arredo presenti in tali spazi o da ripristinare si fa riferimento a quanto prescritto al punto 19.6.

6. Anche i nuovi spazi pubblici centrali previsti dal progetto di RU dovranno essere curati negli elementi progettuali dimensionali, nei materiali, negli arredi, nella progettazione del contesto affinché possano svolgere, come gli spazi storicizzati, considerati Invariante Strutturale, funzioni di aggregazione e socializzazione urbana.

19.9 - Siti archeologici e aree di interesse archeologico.

1. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Ai sensi dell'art. 11-1a delle N.T.A. del P.S. e dell'art.5.2, i siti archeologici e le aree di interesse archeologico costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Per le aree e i siti notificati dal Ministero dei Beni Culturali sono possibili gli interventi di scavo secondo le procedure di legge e in funzione beni soggetti a vincolo; per altri tipi di intervento su beni immobili non direttamente finalizzati al recupero archeologico, gli interventi consentiti sono la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, il Restauro e Risanamento Conservativo e dovranno comunque essere eseguiti secondo le procedure di legge e con le relative autorizzazioni ai fini della salvaguardia di eventuali reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e delle eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

4. Per le aree e i siti semplicemente segnalati di interesse archeologico, per qualunque tipo di intervento su aree e/o immobili dovranno essere prese le necessarie precauzioni e in caso di ritrovamento di eventuali reperti dovranno essere informate le autorità competenti e richieste le eventuali autorizzazioni a procedere. I suddetti beni, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.

19.10 - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative.

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono compresi il Parco di Villa Chigi-Saracini, il Giardino della Rimembranza, il Parco delle sculture del Chianti, il Parco di Geggiano, il Colle di Monteaperti, il Parco ludico termale di Acqua Borra, i Giardini Gini e il Parco Romantico di Arceno.

2. Ai sensi dell'art. 24-7b delle N.T.A. del P.S.e dell'art.5.2. i parchi storico-culturali, i giardini e le formazioni arboree decorative costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Per tali beni sono possibili gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo nel rispetto:

  • - delle recinzioni e degli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - delle sistemazioni e della loro continuità con le ville;
  • - degli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - delle sistemazioni planoaltimetriche e delle relative opere;
  • - degli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - dei percorsi e delle sistemazioni al suolo;
  • - delle opere e degli elementi decorativi.

4. Gli elementi suddetti sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggio; in quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o reimpiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata.

19.11 - Siti della memoria

1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della comunità locale che il R.U. intende salvaguardare e valorizzare : i più importanti sono il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.

2. Ai sensi dell'art. 37-4c delle N.T.A. del P.S. i siti della memoria costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Per tali siti e manufatti testimoniali ivi presenti sono possibili gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo nel rispetto:

  1. c) della accessibilità e percorribilità pubblica;
  2. - delle sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico dei luoghi;
  3. - della tutela dall'inquinamento luminoso;
  4. - nella previsione di congrui spazi di sosta.

19.12 - Prescrizioni tecniche per interventi su edifici di pregio storico, architettonico e ambientale.

Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di pregio storico, architettonico e ambientale riconducibili alle classi di valore 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche.

1. - Intonaci:

Gli intonaci sia esterni che interni debbono essere del tipo "civile" e realizzati mediante formazione di arriccio con malta bastarda e finitura con velo di malta di calce, passata a vaglio fine, piallettata.

Debbono essere comunque mantenuti o ripristinati tutti gli elementi architettonico- decorativi delle facciate.

È vietato qualsiasi tipo di intonaco plastico sintetico (tipo a buccia d'arancio o graffiati) o comunque diverso da quello tradizionale.

Le coloriture esterne devono corrispondere alle caratteristiche architettoniche dell'edificio rispettando gli elementi decorativi delle facciate (cornici, lesene, bugnati, bozze, etc.); i colori debbono essere scelti nel rispetto di quelli tradizionali originari.

2. - Infissi esterni:

Gli infissi esterni debbono essere in legno naturale o verniciato.

È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di controinfisso a filo esterno.

Per la chiusura di aperture preesistenti di dimensioni notevoli è ammesso l'uso di infissi metallici verniciati.

Sono ammessi per motivate esigenze anche materiali alternativi ma che per forma, dimensioni ed aspetto siano simili ai precedenti o comunque compatibili con il contesto architettonico.

È ammesso il mantenimento o l'installazione di persiane alla fiorentina o scuri interni sempre in legno, al naturale o verniciato.

Le porte esterne devono essere possibilmente recuperate o realizzate ex novo nelle forme e dimensioni tradizionali, in legno al naturale o verniciato.

Le porte devono essere impostate sul filo interno della mazzetta; è vietata l'installazione di controporte di qualsiasi tipo sul filo esterno.

È vietata la realizzazione di pensiline, a protezione delle porte d'ingresso, anche nelle forme pseudo - tradizionali "alla fiorentina".

3. Sistemazione esterna:

La sistemazione esterna deve essere conservata o ripristinata, nelle forme tradizionali, sia mediante elementi costruiti caratteristici, che mediante piantumazioni tipiche.

Le recinzioni preesistenti devono essere mantenute o ripristinate allo stato originario.

Eventuali aggiunte incongrue con le caratteristiche storico - architettoniche dell'edificio devono essere demolite.

Eventuali cancelli in ferro devono essere armonizzati con le caratteristiche dell'edificio.

Sono inoltre ammesse recinzioni realizzate con siepi vive di essenze tradizionali.

4. Pavimenti e rivestimenti:

I pavimenti devono essere mantenuti, per quanto possibile, allo stato originario, con eventuale sostituzione o integrazione con materiali tradizionali simili.

È vietato qualsiasi tipo di rivestimento esterno; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate preesistenti.

5. Coperture:

Il manto di copertura tipico tradizionale in embrici e coppi alla toscana, deve essere sempre ripristinato con il recupero della maggior parte possibile del materiale originario, eventualmente integrato da materiale, possibilmente vecchio, dello stesso tipo.

L'eventuale manto di copertura di tipo diverso (marsigliesi o altro) deve essere ripristinato con il recupero della maggior parte possibile del materiale originario, eventualmente integrato da materiale, possibilmente vecchio, dello stesso tipo, salva la possibilità di sostituzione integrale del manto con quello tipico tradizionale in embrici e coppi alla toscana.

Le gronde devono essere mantenute nella forma, configurazione e aggetto preesistente; i correnti "a sporgere" dovranno essere tassativamente in legno.

Nei casi in cui si renda necessario, ai fini del consolidamento strutturale, realizzare un cordolo di collegamento perimetrale in c.a., questo dovrà essere ricavato nello spessore del muro esistente salvo impossibilità materiale a realizzare ciò o nei casi di adeguamento in altezza della copertura.

6. Rifacimento o installazione di materiali di isolamento:

È ammessa la sostituzione e l'inserimento di materiali di isolamento termo-acustico e di impermeabilizzazione, in forme e dimensioni che non alterino la configurazione architettonica degli edifici.

7. Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o di raffreddamento:

Qualsiasi attrezzatura tecnica necessaria per rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o di raffreddamento deve essere istallata all'interno dell'edificio; eventuali appositi locali possono essere ricavati utilizzando vani di rilevanza e carattere marginale.

8. Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi:

È ammesso il rifacimento o l'installazione di ascensore o montacarichi, nei casi di comprovata necessità; comunque la loro ubicazione dovrà essere tale da non alterare il sistema distributivo originario e l'aspetto architettonico dell'edificio.

9. Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico:

Qualsiasi attrezzatura tecnica necessaria per rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico deve essere istallata all'interno dell'edificio; eventuali appositi locali possono essere ricavati utilizzando vani di rilevanza e carattere marginale.

10. Rifacimento di impianti igienico-sanitari:

È ammesso il rifacimento degli impianti igienico-sanitari ove esistenti, ad eccezione che gli stessi siano stati realizzati alterando sensibilmente l'impianto distributivo e architettonico originario (come occupazione della loggia, formazione di superfetazioni improprie, etc.): in questo caso è possibile realizzare i servizi igienici in luoghi e posizioni di minor impatto.

11. Installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare:

È ammessa l'introduzione di nuovi bagni o w.c.

Essi dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario.

12. Realizzazione di chiusure ed aperture interne che non modifichino lo schema distributivo:

È ammessa la realizzazione di nuove aperture all'interno dei vani distributori principali.

Nel caso di preesistenza di porte dotate di mostre in pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista anche se le aperture stesse vengono chiuse.

13. Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione:

Le opere di consolidamento delle strutture di fondazione o in elevazione sono ammesse a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche dell'edificio e il sistema costruttivo originario.

14. Costruzione vespai o scannafossi:

Eventuali scannafossi perimetrali agli edifici possono essere realizzati a condizione che non alterino il rapporto tra l'edificio ed il terreno circostante e che siano coperti, salvo eventuali aperture necessarie per la circolazione d'aria.

15. Rinnovo strutturale dei solai e del tetto:

Negli edifici classificati, la struttura dei solai e del tetto (travi, correnti e scempiato di mezzane) può essere reintegrata nelle parti fatiscenti, o sostituita integralmente, a condizione che venga realizzata nelle forme tradizionali, con materiali dello stesso tipo; in particolare nel caso di sostituzione integrale, per la struttura principale devono essere impiegate travi in legno e correnti in legno, per l'orditura secondaria. È ammessa altresì, la formazione di soletta di ripartizione in calcestruzzo e rete elettrosaldata, e l'inserimento di strati coibenti.

16. Parti comuni e/o spazi di pertinenza:

Nell'ambito di edifici costituiti da più unità immobiliari o di un complesso edilizio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

  1. a) Per la sistemazione dei cortili e gli spazi inedificati in genere, deve essere effettuato il ripristino con i materiali originari;
  2. b) Non è ammessa la divisione del resede di pertinenza o del giardino antistante con recinzioni in muratura che ne individuino le proprietà e ne alterino le caratteristiche originarie. Sono ammesse siepi, eseguite con piante tradizionali.
  3. c) Per il ripristino delle facciate di edifici, il restauro dovrà essere previsto per parti organiche e non limitato ai confini di proprietà;
  4. d) Devono essere mantenuti e restaurati reperti come fontane, pozzi, esedre, scenari, lapidi, edicole sacre e quant'altro costituisca elemento storico.

È vietata la ricostruzione o l'eventuale recupero di volumi edilizi, costituenti aggiunte all'organismo edilizio originario, o superfetazioni.

17. Comignoli e canne fumarie

I comignoli dovranno essere conservati, ripristinati o realizzati secondo forme e materiali tradizionali; i condotti di aerazione forzata e gli sfiati potranno essere realizzati in cotto oppure in rame. Nuove canne fumarie dovranno essere inserite in modo da non essere visibili dall'esterno; potranno essere realizzate all'esterno solo per comprovata impossibilità di realizzarle all'interno, su prospetti secondari che non si affaccino su spazi comuni con tubazioni in rame o in muratura tradizionale.

18. Antenne, parabole, caldaie e impianti per il condizionamento

L'installazione di antenne e parabole, deve essere opportunamente mimetizzata: in caso di edifici condominiali dovranno essere preferibilmente installati impianti centralizzati. Le canalizzazioni impiantistiche esterne, inoltre, dovranno essere opportunamente mimetizzate con lamiere di rame, ovvero con involucri di muratura intonacati come l'edificio ed eseguite in modo da non alterare gli elementi architettonici e decorativi degli edifici. Lo stesso dicasi per caldaie e impianti di condizionamento, che dovranno essere istallate in parti dell'edificio non visibili dagli spazi pubblici. Il Regolamento Edilizio dovrà definire nel dettaglio le modalità di installazione degli impianti tecnologici.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55