Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 17 Infrastrutture per la mobilità

17.1 - Infrastrutture di interesse sovracomunale.

17.1.1 - Strade extraurbane principali.

1. Le strade extraurbane principali (statali e/o regionali) sono quelle a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e banchina pavimentata, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore. Le stesse strade devono essere attrezzate con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

17.1.2 - Strade extraurbane secondarie.

1. Le strade extraurbane secondarie (regionali, provinciali e/o comunali) sono quelle ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine; esse hanno una funzione di collegamento sovracomunale, ovvero fra centri urbani interni al Comune.

17.1.3 - Linee ferroviarie.

1. Sono aree destinate alle sedi ferroviarie, ai loro relativi servizi e impianti connessi con l'esercizio del traffico ferroviario ed ai loro ampliamenti, con esclusione di insediamenti residenziali.

2. Nelle superfici interessate dalle stazioni ferroviarie sono ammissibili interventi di manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, ampliamento nuova edificazione degli impianti di interscambio delle persone e delle merci, nonché degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, di servizio e di supporto, complementari e connesse, ivi comprese quelle commerciali al dettaglio pubblici esercizi, ambulatori, centri di primo soccorso e simili.

3. In queste zone l'intervento spetta esclusivamente alle pubbliche amministrazione ed alle società esercenti la linea e si attua per intervento diretto.

4. Nei termini del D.P.R. 753/80, lungo il tracciato ferroviario è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di ml. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

17.2 - Infrastrutture di interesse comunale.

17.2.1 - Strade urbane principali.

1. Le strade urbane principali sono quelle che svolgono la funzione principale di attraversamento e di accesso e di uscita dai centri urbani; esse devono garantire una elevata fluidità traffico e pertanto sono da evitare o ridurre allo stretto necessario gli accessi alle proprietà e le intersezioni devono essere per lo più finalizzate ai collegamenti con le strade di rango inferiore o superiore; sono da evitare gli spazi di sosta laterali se non ben autonomi dal punto di vista della manovra degli autoveicoli e degli accessi al parcheggio.

2. Esse sono caratterizzate da almeno due corsie di larghezza non inferiore a ml. 7,50, banchine pavimentate e/o marciapiedi; questi ultimi devono avere una larghezza minima di ml. 1,50.

17.2.2 - Strade urbane di quartiere.

1. Le strade urbane secondarie o di quartiere sono quelle interne agli isolati ed hanno il precipuo scopo di consentire l'accesso agli edifici. Esse possono ospitare sui lati spazi per la sosta anche con limitati spazi di manovra, che può essere svolta dalle strade stesse, in considerazione della minore presenza di traffico su questo tipo di infrastrutture.

2. Nelle aree di nuova edificazione soggette a piani attuativi e in quelle oggetto di Ristrutturazione Urbanistica le strade a due sensi di marcia devono avere una carreggiata di larghezza minima di ml. 6,00 e con marciapiedi di larghezza minima di ml. 1,50 da ambo i lati ed avere accorgimenti per la eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Le strade esistenti possono essere caratterizzate da carreggiate anche di larghezza inferiore in questo caso se la larghezza è tale da non consentire il doppio senso ovvero la presenza di marciapiedi o percorsi ciclopedonali, esse potranno essere ristrutturate per il senso unico nell'ambito di una riconsiderazione generale del sistema di traffico urbano.

17.2.3 - Percorsi ciclopedonali.

1. I percorsi ciclopedonali sono infrastrutture di tipo urbano e/o extraurbano destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile.

2. I percorsi ciclopedonali sono costituiti da:

  1. a) strade o parti di strade riservate al transito dei ciclisti in sede propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni, ovvero aventi tracciato autonomo;
  2. b) da strade e spazi in promiscuo, opportunamente contrassegnati e delimitati, dove la circolazione e la sosta degli autoveicoli abbia carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;
  3. c) da viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree rurali;
  4. d) dalle attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione o il noleggio delle biciclette, o scambio intermodale con il pubblico trasporto, il riparo ed il ristoro degli utenti.

3. Le Tavv. 05-11 del R.U. riportano uno schema indicativo all'interno degli ambiti urbani di tracciati ciclopedonali in progetto, al fine di garantire una migliore fruibilità urbana da parte degli utenti. Saranno i progetti esecutivi a definire le caratteristiche dei tracciati finali di tale schema da verificare sulla base dello stato dei luoghi e delle esigenze effettive dei residenti.

4. Le dimensioni e le larghezze dei nuovi percorsi ciclabili devono avere una larghezza minima di ml. 2,50; per quanto riguarda i tracciati da recuperare sulle strade esistenti essi potranno avere anche larghezza inferiore in adattamento allo stato dei luoghi; nel territorio aperto ei percorsi possono coincidere con le strade vicinali, con i sentieri turistici esistenti e/o di progetto, e opportunamente segnatali e posti in sicurezza.

5. Per quanto riguarda la realizzazione di percorsi ciclopedonali, si rimanda al D.M. 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili, privilegiando per quanto possibile, la tipologia in sede propria o su corsia riservata, con utilizzo di materiali correttamente inseriti nel contesto di riferimento.

17.2.4 - Strade vicinali.

1. Le strade vicinali, risultanti dall'apposito Repertorio comunale denominato "Nuova classificazione della viabilità vicinale del Comune di Castelnuovo Berardenga", costituiscono la trama di percorribilità pubblica e privata integrativa della viabilità principale.

2. Ai sensi dell'art. 5.2 le strade vicinali costituiscono Invariante Strutturale e fanno parte dello Statuto del Territorio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

3. Per le strade vicinali che non costituiscono tracciati viari fondativi ai sensi dell'art. 14-4a delle N.T.A. del P.S. sono possibili i seguenti interventi:

  • * sistemazione e contenimento del fondo stradale a macadam, compreso l'adeguamento in larghezza del tracciato, ovvero sistemazione con conglomerato cementizio di colore chiaro per i tratti posti in prossimità degli edifici;
  • * opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale con modifica del tracciato per ragioni di allontanamento da edifici che potranno avvenire nel rispetto dei caratteri orografici del terreno;
  • * mantenimento e integrazione di piantumazione arboree e siepi nel rispetto delle specie vegetali locali;

4. Per le strade vicinali che costituiscono anche tracciati viari fondativi ai sensi dell'art. 14-4a delle N.T.A. del P.S. e per i tracciati viari fondativi in genere, sono possibili i seguenti interventi:

  • * mantenimento dei caratteri planoaltimetrici dei tracciati;
  • * solo se strettamente necessario, sono possibili modifiche ai tracciati per esigenze di allontanamento dello stesso da edifici esistenti; in questo caso si dovrà comunque lasciare lungo il tracciato dismesso segni ed elementi testimoniali della memoria storica del tracciato viario fondativo;
  • * sistemazione e contenimento del fondo stradale a macadam, ovvero sistemazione con conglomerato cementizio di colore chiaro per i tratti posti in prossimità degli edifici;
  • * opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * mantenimento e recupero delle opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • * opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * mantenimento delle alberature segnaletiche, degli allineamenti arborei e delle siepi ornamentali limitatamente alle specie vegetali locali.

5. Tutti gli interventi sulle strade vicinali dovranno essere a carico dei privati.

6. Per comprovate esigenze di vivibilità e per la vicinanza a nuclei abitati, è consentito asfaltare con strato bituminoso le strade vicinali e comunali, fondative e non, in deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4 relativamente al mantenimento del fondo stradale a macadam, a seguito di una valutazione effettuata dall’UTC sulla effettiva storicità e valore paesaggistico del tracciato e sulle manomissioni già eseguite.

17.2.5 - Distanza delle costruzioni dalle strade.

1. In merito alla Distanza dalle strade vale quanto definito all'art. 15.4:

  1. a) La Distanza dalle strade (Ds) corrisponde alla lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo del fabbricato, o le parti di esso più avanzate oltre la massima sporgenza consentita, ed il confine stradale antistante, corrispondente all'esterno del marciapiede.
  2. b) La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole del R.U.
  3. c) Sono esclusi dal computo della distanza gli aggetti di copertura, gli elementi decorativi, i volumi tecnici oltre a balconi e terrazzi a sbalzo per una sporgenza massima di ml. 1,50, con le precisazioni per questi ultimi contenute nella descrizione della Superficie Coperta (S.C.) di cui all'art. 15.21.
  4. d) Per le distanze minime delle nuove costruzioni dal confine stradale, (da intendersi secondo quanto definito alla lettera b) ove non diversamente precisato negli elaborati grafici di RU e negli articoli relativi alle singole Zone Omogenee, valgono i seguenti valori:
    Classificazione Codice della Strada Fuori centri abitati ml Dentro centri abitati ml
    B Extraurbana principale 40 --
    C Extraurbana secondaria 30 20
    E Urbana principale
    Urbana di quartiere
    10
    --
    7,5
    6,50
  5. e) Ai fini dell'applicazione del presente articolo per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
  6. f) Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) gli interventi di sopraelevazione di edifici esistenti posti a distanza inferiore da quella prescritta rispetto alla strada, possono essere eseguiti in allineamento con tale distanza inferiore.

2. Nell'ambito delle fasce stradali è consentita la creazione di spazi di sosta pubblici e privati, viabilità di servizio o di accesso ai lotti, opere idrauliche, sistemazioni a verde, percorsi ciclabili e installazione di reti tecnologiche, con le precisazioni relative alla gerarchia stradale come enunciato al comma 1). All'interno delle aree di proprietà privata sono consentite le sistemazioni a verde e le piantumazioni in filari, l'utilizzazione agricola e il giardinaggio.

3. Negli interventi su sedi stradali di rilevanza comunale (strade urbane principali) devono essere previste aree a margine per la fermata di mezzi di trasporto pubblico concordate con gli uffici tecnici comunali e con gli entri gestori del servizio.

4. La distanza di edifici da nuove strade urbane di quartiere possono essere anche inferiori a quelle sopra definite se previste nell'ambito di una progettazione unitaria all'interno di Piani attuativi convenzionati e/o Piani di Recupero.

17.3 - Parcheggi pubblici.

1. Costituiscono tutte le aree destinate o da destinare a parcheggi pubblici: esse costituiscono standard ai sensi del D.M. 1444/1968 art.3.

2. Nelle Tavv. 05-11 sono riportate le aree già destinate a parcheggi pubblici e quelle di progetto. La maggior parte di queste ultime è compresa nei comparti soggetti a Piani Attuativi o Interventi Diretti convenzionati e deve essere realizzata da parte dei privati in tale contesto. In linea di massima i parcheggi pubblici in zone a destinazione residenziale sono collocati in modo diffuso lungo la viabilità urbana di quartiere al fine di rendere più agevole la sosta ed evitare l'occupazione impropria delle sedi stradali. Qualora un Piano Attuativo proponga modifiche all'assetto del R.U., questo deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12.2 e senza peggiorare l'accessibilità della sosta di cui sopra e gli spazi destinati a parcheggi pubblici devono rimanere nella quantità e nel numero di posti auto prefissati, considerando come superficie massima mq. 25 a posto auto compreso gli spazi di manovra, e ubicati in modo funzionale nel contesto urbano.

3. Le aree da destinare a parcheggi pubblici devono essere dotate di idonei corpi illuminanti, prevalentemente alimentati da fonti di energia rinnovabili, e corredate di idonee alberature di alto fusto di specie tipiche locali in modo tale comunque da non ridurre il numero di posti auto, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ambientale.

17.4 - Parcheggi privati e parcheggi privati di uso pubblico.

Parcheggi privati ai sensi della L.24 Marzo 1989 n. 122 e s.m. e i

1. Ogni nuova costruzione deve dotarsi di parcheggi privati in quantità diversificata in base alla destinazione d'uso della stessa: i singoli posti auto devono avere dimensioni minime di m.5,00 x 2,50 e lo spazio di manovra interno ai parcheggi privati non può essere superiore al 50% dell'intera superficie del parcheggio. In ogni caso il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesta non può essere inferiore a un posto ogni 25 mq. di superficie a parcheggio. Il frazionamento di aree destinate a spazi di parcheggio comuni a più unità immobiliari deve garantire, per ciascuna area di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la dotazione minima di parcheggi prevista.

2. Nei casi di Ristrutturazione Urbanistica le superfici da destinare a parcheggio privato devono rispettare i minimi previsti dal presente articolo in base alle funzioni previste.

3. È possibile realizzare parcheggi privati da destinare ad uso pubblico; apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione deve disciplinare modalità esecutive e gestionali.

Residenza

4. Le nuove costruzioni a carattere residenziale, devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L.24 Marzo 1989 n. 122 e s.m. e i., nella misura del 50 % della S.U.L. di progetto, con un minimo di 2 posti auto per ciascun alloggio, siano essi coperti o scoperti.

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento della superficie utile o aumento delle unità immobiliari attraverso frazionamento, la disposizione di cui al comma 2 può essere derogata nelle zone omogenee A, purchè il numero delle nuove unità immobiliari non superi di una unità quelle esistenti; oltre tale limite la dotazione deve essere almeno di 1 posto auto per ogni unità immobiliare e può essere monetizzato. Nelle zone omogenee B1 dovrà essere garantito almeno 1 posto auto per ciascuna nuova unità immobiliare oltre a quella esistente in seguito a Ristrutturazione Edilizia e addizione volumetrica oltre la Ristrutturazione Edilizia, mentre in caso di Sostituzione Edilizia e di Ristrutturazione Urbanistica è necessario dotare le Unità Immobiliari di due posti auto.

6. La norma di cui ai commi precedenti deve essere rispettata anche nell’ambito di interventi nel territorio aperto, all’interno della resede di appartenenza così come definito all’art.15.12.

Attività turistico-ricettive, direzionali o, pubblici esercizi, artigianato di servizio.

6. Le nuove costruzioni a carattere turistico-ricettivo, direzionale, pubblici esercizi, artigianato di servizio, devono dotarsi di parcheggi privati ai sensi della L. del 24 Marzo 1989 n. 122 e s.m. e i., nella misura del 30 % della S.U.L. di progetto, siano essi coperti o scoperti.

7. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a carattere turistico-ricettivo, direzionale e pubblici esercizi, artigianato di servizio, la disposizione di cui al comma 4 può essere derogata nelle zone omogenee A.

Attività produttive e commerciali

8. Per le attività produttive e commerciali è prevista la superficie minima da destinare a parcheggi privati ai sensi della L. del 24 Marzo 1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, coperti e/o scoperti, nella misura del 30 % della S.U.L. di progetto.

Attività finalizzate allo svago e al tempo libero

9. Per queste attività è prevista la superficie minima da destinare a parcheggi privati ai sensi della L. 122/89 e s.m. e i., coperti e/o scoperti, nella misura del 30 % della S.U.L. di progetto.

Spazi di relazione ai sensi della L.R. 28/2005 e Regolamento 15/R/200.

10. Fermo restando il rispetto degli standard previsti dal DM 1 aprile 1968, n. 1444, nelle aree di pertinenza di strutture commerciali devono essere altresì reperite superfici di parcheggio da destinare alla sosta di relazione, ai sensi della L.R. 28/2005 e Regolamento 15/R/2009, in aggiunta a quelle minime previste dalla legge n. 122/89 (30 % della S.U.L. massima) e meglio precisate ai paragrafi successivi.

I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, secondo il seguente criterio:

A-Per gli esercizi di vicinato:

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di superficie di vendita.

Nelle zone a traffico limitato o escluso, nelle zone a prevalente carattere pedonale dell'utenza, nelle zone A, nelle aree dei centri commerciali naturali, per le gallerie d'arte, nonché per gli edifici a destinazione commerciale esistenti si prescinde dal dimensionamento di cui al presente punto, non essendo in tal caso richiesta alcuna dotazione di parcheggi per l'attivazione o l'ampliamento di esercizi di vicinato.

B-Per le medie strutture di vendita:

I parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionate nella misura minima di mq.1,5 per ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività connesse e complementari a quella commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc), escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
Le dotazioni di cui sopra sono ridotte della metà quando l'esercizio abbia carattere di struttura rionale (prevalente carattere pedonale dell'utenza o struttura scarsamente attrattiva di traffico veicolare). Tali strutture sono identificate in quelle fino a 500 mq. di superficie di vendita per gli esercizi posti in edifici a destinazione commerciale esistenti. La riduzione non vale per le nuove strutture.

Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 mq. devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • * il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
  • * il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
  • * il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

11. Una quota del 10% dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

12. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

13. Tutte le aree da destinare alla sosta di relazione localizzate in superficie devono essere opportunamente piantumate con essenze autoctone e altri elementi di arredo.

14. I singoli posti auto devono avere dimensioni minime di m. 5,00 x 2,50 e dove non diversamente indicato nelle Tavole grafiche di R.U., lo spazio di manovra interno ai parcheggi privati non può essere superiore al 50% dell'intera superficie del parcheggio. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio richiesta non può essere inferiore a un posto ogni 25 mq. di superficie a parcheggio.

Altri parcheggi

15. Ai fini del calcolo della dotazione minima di parcheggio sono assimilate alla superficie di vendita, e pertanto necessitano di ulteriori spazi di parcheggio per la sosta di relazione così come previsto dal decreto legislativo n. 114/98, tutte le superfici aperte al pubblico:

  • * negli immobili a destinazione d'uso turistico ricettiva e direzionale;
  • * nei pubblici esercizi;
  • * negli immobili destinati ad attività artigianali di servizio;
  • * negli immobili dove si svolgono attività di svago e per il tempo libero;
  • * negli immobili destinati ad attività di culto.

Tale disposizione può essere derogata nelle zone omogenee A.

17.5 - Impianti distribuzione carburanti.

1. Nuovi impianti, nei limiti consentiti dal Piano comunale di distribuzione carburanti e dalle normative vigenti nazionali e regionali, dovranno essere localizzati, totalmente o in parte, nelle fasce di rispetto stradale, in qualunque parte del territorio comunale ad esclusione delle aree da salvaguardare ai fini della qualità architettonica e paesaggistica.

2. Nell'area di pertinenza degli impianti, potranno essere realizzate strutture di servizio e attività economiche integrative all'attività principale:

  • * officina meccanica, elettrauto, gommista, servizi di lubrificazione;
  • * lavaggio autoveicoli;
  • * somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici, vendita tabacchi;
  • * vendita al dettaglio;
  • * posto telefonico;
  • * servizi igienici pubblici.

Parametri per la realizzazione delle strutture di servizio:

  • * H max = 1 piano per tutti gli accessori all'interno dell'area escluse le pensiline e le officine meccaniche, le quali per ragioni funzionali possono raggiungere l'H max di 4,00 m;
  • * distanza da fabbricati esterni all'area dell'impianto per i locali accessori = 20,00 m;
  • * distanza dai confini = 5,00 m;

La superficie coperta realizzabile, ad esclusione delle pensiline a protezione degli erogatori di carburante, é indicata in relazione alla superficie totale del lotto di pertinenza dell'impianto stesso, secondo i seguenti parametri:

  1. a) impianto con una superficie del lotto fino a 1.500 mq, la superficie coperta é dell'8% della superficie totale dell'impianto;
  2. b) impianto con una superficie del lotto da mq 1.501 a mq 2.500, la superficie coperta é del 10% della superficie totale dell'impianto;
  3. c) impianto con una superficie del lotto superiore i 2.500 mq, la superficie coperta é del 12% della superficie totale dell'impianto.

17.6 - Corridoio infrastrutturale.

1. I tracciati viari che non si configurino come definitivi vengono riportati nelle tavole di R.U., come nel caso della nuova viabilità prevista a nord della fornace di Stazione e del tracciato della variante stradale alla S.R.222 Chiantigiana a Nord di Quercegrossa a titolo puramente indicativo. Essi non si identificano ancora come vincoli preordinati all'esproprio: ciò avverrà nel momento in cui venga confermata tale ipotesi di tracciato attraverso una Variante confermativa al R.U. e relativo progetto definitivo dell'opera che ne definisca le precise dimensioni e ubicazione.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55