Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 16 Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni e del cambio delle destinazioni d'uso (piano delle funzioni)

1. Il Regolamento Urbanistico nella suddivisione del territorio attraverso la zonizzazione adottata ha ottemperato alla localizzazione ed alla ubicazione delle funzioni ai sensi dell'art.58 della L.R. 1/2005 ed ha articolato i centri abitati attraverso la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/69 definendo per ciascuna Zona omogenea le funzioni ammesse.

2. Per destinazione d'uso di un edificio, o di un area, si intende l'uso o la funzione prevalente che vi si svolge. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere chiaramente indicata nei progetti di intervento edilizio diretto e nei Piani Attuativi.

3. All'interno della suddivisione delle funzioni di cui all'art.7 del Regolamento regionale 3/R del 09/02/2007, si dà di seguito una ulteriore specificazione delle singole destinazioni d'uso allo scopo di facilitare la gestione dei cambi di destinazione d'uso e dei relativi servizi necessari e conseguentemente degli eventuali oneri di urbanizzazione da corrispondere. La compatibilità fra destinazioni d'uso appartenenti a funzioni diverse è comunque garantita attraverso la definizione delle singole destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone omogenee di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Le destinazioni d'uso sono definite come segue:

  1. a) residenziale:
    1. 1. residenza ordinaria;
    2. 2. residenza specialistica: anziani, disabili, ecc.;
    3. 3. residenza collettiva: conventi e simili, collegi, convitti, studentati, foresterie, case famiglia, ecc.;
    4. 4. strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione: affittacamere, residenze d'epoca; ecc.
  2. b) industriale e artigianale:
    1. 1. attività manifatturiere per la produzione di beni: attività di produzione in senso stretto, connesse attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto, formazione delle conoscenze e dell'informazione;
    2. 2. attività di spedizione e trasporto;
    3. 3. artigianato di servizio: tutte quelle attività, normalmente inserite nel tessuto urbano e compatibili e complementari alla funzione residenziale, dedite alla produzione di servizi alla persona, alla casa ed altre attività urbane in genere (lavanderie, parrucchieri, istituti di bellezza, attività di estetiste, acconciatori, tatuatori e similari, riparazione cicli e moto, calzolai, sarti, studi fotografici e simili, riparazione computer, studi fotografici e simili) oppure dedite alla produzione di merci di immediata commercializzazione (panifici, pasticcerie, latterie, rosticcerie artigiane, piccole tipografie e simili);
    4. 4. attività estrattive;
    5. 5. impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti.
    6. 6. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non destinati all'uso domestico e/o autoconsumo
  3. c) commerciale.:
    1. 1. esercizi di vicinato;
    2. 2. medie e grandi strutture di vendita;
    3. 3. pubblici esercizi: bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche, osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, tavole calde, rosticcerie, fast-food, mense costituenti autonoma attività.
  4. d) commerciale all'ingrosso e depositi: sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti e ad utilizzatori professionali;
  5. e) turistico-ricettiva: attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso:
    1. 1. attività ricettive alberghiere, quali alberghi, motel, villaggi albergo; residenze turistico-alberghiere; ostelli; ecc.;
    2. 2. attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, quali campeggi, parchi di vacanza, aree sosta attrezzata per camper;
    3. 3. attività finalizzate allo svago, esercizi di intrattenimento quali sale da ballo, discoteche, locali notturni e simili;
    4. 4. attività culturali finalizzate alla promozione turistica del territorio.
  6. f) direzionale: studi professionali; uffici direzionali (bancari, assicurativi, agenzie varie, ecc);
  7. g) di servizio pubbliche e private, comprensive di ogni attrezzatura complementare, e di supporto:
    1. 1. attrezzature sociali e culturali: centri di ricerca, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, centri congressuali polivalenti;
    2. 2. attrezzature scolastiche in genere;
    3. 3. attrezzature sanitarie ed assistenziali: ospedali, cliniche, case di cura, poliambulatori, ambulatori medici e centri di primo soccorso, cliniche e ambulatori veterinari;
    4. 4. strutture associative: sedi di associazioni e/o organizzazioni politiche;
    5. 5. attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinematografi, auditorium, locali di spettacolo.
    6. 6. attrezzature sportive: impianti scoperti per la pratica sportiva; maneggi, per la pratica dell'equitazione; impianti coperti per la pratica sportiva, quali palestre, piscine, centri benessere, impianti per lo spettacolo sportivo, quali stadi, palasport e simili.
    7. 7. attrezzature religiose;
    8. 8. attrezzature cimiteriali.
    9. 9. attrezzature militari, caserme e simili.
    10. 10. attrezzature tecnologiche: depuratori, centrali elettriche o simili, distributori di carburante;
    11. 11. mobilità meccanizzata, compresi percorsi carrabili e di sosta, parcheggi, autorimesse, autostazioni;
  8. h) agricola ed altre attività ad essa connesse (agriturismo, agricampeggio, attività zootecniche, attività produttive di trasformazione dei prodotti agricoli,ecc).

4. Costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio dall'una all'altra delle categorie sopra elencate.

5. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è consentito nell'ambito delle destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone individuate nel R.U..

6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione in atto di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. È consentito il proseguimento delle attività esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, in locali con diversa destinazione d'uso anche in caso di subingresso.

7. La destinazione d'uso in atto di un immobile è quella risultante dai documenti autorizzatori regolarmente rilasciati.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55