Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 1 Finalità e contenuti del Regolamento Urbanistico

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1. Il Regolamento Urbanistico costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, e s.m. e i., in attuazione del Piano Strutturale comunale vigente.

2. Il Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 1/2005 disciplina l'attività urbanistica ed edilizia sull'intero territorio comunale, attua la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e definisce le previsioni dei nuovi assetti insediativi, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri stabiliti nel Piano Strutturale vigente; esso si compone di due parti:

  1. a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;
  2. b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

3. Il Regolamento Urbanistico, in coerenza con lo Statuto del Territorio e con gli obiettivi dettati dal Piano Strutturale, individua e definisce, per quanto concerne la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti di cui al precedente comma 2, lettera a):

  1. a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  2. b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
  3. c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  4. d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  5. e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard ai sensi della normativa vigente nazionale, regionale e comunale;
  6. f) la disciplina del territorio rurale ai sensi della normativa vigente;
  7. b) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio attraverso l'individuazione dei criteri di coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, gli atti di competenza del Comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della L.R. 1/2005;
  8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000, e s.m. e i., in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica effettuati nell'ambito della redazione del R.U.;
  9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.

4. Per la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio di cui al comma 2, lettera b, il Regolamento Urbanistico, in armonia con la disciplina definita dal Piano Strutturale, individua e definisce:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti;
  2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  3. c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani di cui al Titolo V, capo IV, sezione I, della L.R. 1/2005 (Piani Attuativi), ovvero mediante Interventi Diretti Convenzionati, come definiti dal presente R.U. agli artt.12 e 13;
  4. d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
  5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  6. f) il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni dei centri urbani;
  7. b) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m. e i.;
  8. h) la disciplina della perequazione urbanistica di cui all'articolo 60 della L.R. 1/2005 e dell'art. 11 delle presenti Norme.
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Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55