Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 11 La Perequazione Urbanistica

1. La Perequazione Urbanistica è lo strumento prevalente utilizzato dal presente R.U. negli interventi di trasformazione urbana siano essi di nuova edificazione che di riqualificazione urbana e territoriale. La maggior parte degli interventi di cui al l'art. 3 comma 2b, sono soggetti a questa forma di modalità attuativa che consente:

  1. a) di acquisire gratuitamente al demanio pubblico le aree per le opere di urbanizzazione e fare realizzare le stesse agli operatori privati prima o contestualmente agli interventi edilizi, consentendo in tal modo la sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione;
  2. b) riqualificare parti del territorio e degli insediamenti che necessitano di interventi di rigenerazione urbana e/o ambientale anche con la dotazione degli standard mancanti;
  3. c) rendere indifferenti le proprietà dei suoli rispetto alle soluzioni urbanistiche necessarie garantendo in tal modo un migliore assetto urbano.

2. Il R.U. contiene tre modalità di attuazione della perequazione urbanistica:

  1. a) la perequazione urbanistica di comparto per gli interventi di nuova edificazione;
  2. b) la perequazione urbanistica a distanza fra comparti non contigui seppur posti all'interno di ambiti urbani per la acquisizione e/o realizzazione di aree pubbliche di interesse generale;
  3. c) la perequazione urbanistica finalizzata al trasferimento di volumi impropri da ambiti urbani o dal territorio aperto verso aree più idonee ad ospitare tali volumi consentite dal RU.

3. La Perequazione Urbanistica di comparto è una delle modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico: essa si applica nei comparti di trasformazione urbanistica soggetti a Piani attuativi di iniziativa privata convenzionati o a Interventi diretti convenzionati individuati nelle Tavv. 05-11.

4. A tutte le aree ricomprese in un comparto di trasformazione urbana viene attribuito uno stesso indice di edificabilità espresso in mq/mq (S.U.L./S.T.), sia alle aree direttamente interessate all'edificazione sia alle aree destinate a strade, aree per attrezzature pubbliche, verde e parcheggi pubblici. Alle aree già pubbliche presenti nel comparto non viene applicato l’indice di edificabilità: la presenza nel comparto serve a giustificare l’impegno da parte degli operatori al miglioramento delle stesse nell’ambito della sistemazione urbanistica complessiva. Per l'attuazione di tale diritto di edificabilità i proprietari dovranno perciò accordarsi fra di loro proporzionalmente alla superficie di proprietà, attraverso una ricomposizione/compensazione fondiaria e/o immobiliare, corrispondente al disegno urbano del R.U. e del piano attuativo, con l'impegno a cedere gratuitamente al Comune le aree a destinazione pubblica e alla realizzazione di quelle previste nelle Tavv. 05-11 del R.U.. In tal modo l'attuazione delle previsioni urbanistiche seguirà il disegno urbano prefigurato dal piano urbanistico generale, salvo modifiche non sostanziali, indipendentemente dalla suddivisione proprietaria delle aree interessate. I parametri urbanistici di cui sopra sono riportati per ogni comparto di trasformazione nelle tabelle allegate alle presenti norme di cui all'art. 32.

5. Qualora nella gestione del R.U. si ravvisi la necessità di operare trasferimenti di volumi impropri presenti nel tessuto urbano all'interno degli ambiti urbani o di influenza urbana, così come definiti all'art. 82 delle NTA del P.S. e riportati in cartografia del R.U., al fine di alleggerire la densità edilizia o per realizzare spazi o infrastrutture pubbliche, è possibile intervenire attraverso la perequazione urbanistica a distanza attribuendo all'area di "atterraggio" della SUL trasferita un indice perequativo tale da incentivare il trasferimento. L'indice perequativo dovrà tenere altresì di conto della destinazione da attribuire all'area di decollo, se pubblica o privata, e delle aree da destinare ad uso pubblico nell'area di atterraggio. Quest'ultima dovrà comunque avere una ampiezza sufficiente da garantire una densità edilizia e tipologie simili a quelle delle zone limitrofe, al fine di garantire un equilibrato sviluppo urbano. In questo caso è necessaria una Variante contestuale al R.U. che definisca nello specifico le modalità attuative di tale procedura, attraverso la stesura di una scheda norma R di cui all'allegato 15 b.

6. Analogo procedimento può essere adottato per trasferire dal territorio aperto verso ambiti urbani i volumi dismessi non recuperabili in loco per ragioni paesaggistiche e ambientali; in questo caso il trasferimento della SUL esistente verso ambiti urbani "di atterraggio" presuppone la contestuale demolizione del manufatto da dismettere e la sistemazione ambientale dei luoghi secondo le caratteristiche del contesto, attribuendo all'area di "atterraggio" della SUL trasferita un indice perequativo tale da incentivare il trasferimento. L'indice perequativo dovrà tenere di conto delle aree da destinare ad uso pubblico nell'area di "atterraggio". Quest'ultima dovrà comunque avere una ampiezza sufficiente da garantire una densità edilizia e tipologie simili a quelle delle zone limitrofe, al fine di garantire un equilibrato sviluppo urbano. In questo caso è necessaria una Variante contestuale al R.U. che definisca nello specifico le modalità attuative di tale procedura, attraverso la stesura di una scheda norma Er di cui all'allegato 15 b.

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55