Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 26 Zone E2: Aree agricole extraurbane di tutela degli insediamenti

1. Le Zone E2 corrispondono alle aree definite all'art.85 delle Norme del P.S. come "aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti" di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 della Disciplina del PTC di Siena, di cui vengono recepite le direttive e le prescrizioni ambientali e paesaggistiche.

2. All'interno di tali zone sono consentite tutte le attività previste all'art. 2. ad eccezione delle attività zootecniche di tipo intensivo e aziendale, delle attività faunistiche, centri di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di parti di tali aree per attività diverse da quelle agricole compatibili con le norme di P.S. (tempo libero all'aperto e relativi servizi, verde privato di tipo urbano) si dovrà procedere con apposita Variante al RU..

4. Per le Zone E2 devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle NTA, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02 e alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e alle disposizioni di cui all'art.20 delle presenti norme. delle presenti norme.

5. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

6. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55