Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Variante per interventi puntuali all'interno del Territorio Urbanizzato- approvazione del 22.11.19 (vigente)

Art. 25 Zone E1: Aree agricole extraurbane

1. Le Zone E1 rappresentano la maggior parte del territorio agricolo in quanto coincidono con le aree agricole esterne agli ambiti urbani e/o di influenza urbana. Valgono per tali zone le norme di carattere generale di cui all'art. 24.

2. Per le Zone E1, oltre alle norme di carattere generale di cui all'art. 24, devono essere rispettati gli indirizzi e prescrizioni relativi ai singoli Sistemi e Subsistemi territoriali individuati nella Tav.01 e all'art 24.13 delle presenti norme, nonché gli indirizzi e le prescrizioni relativi ai Vincoli sovraordinati di cui alla Tav.02, alle Invarianti Strutturali di cui alla Tav. 03 e agli artt. 5, 6 e alle disposizioni di cui all'art.20 delle presenti norme.

3. Per i manufatti a carattere produttivo esistenti all'interno delle Zone E1 con destinazione impropria rispetto al territorio aperto è possibile, permanendo la stessa destinazione, realizzare gli interventi di cui all'art. 18 fino alla Ristrutturazione Edilizia. In caso di esigenze di ampliamenti o trasformazioni oltre la Ristrutturazione Edilizia è fatto obbligo il trasferimento di tali attività all'interno degli insediamenti con destinazione produttiva. In questo caso i manufatti eventualmente da dismettere potranno essere riconvertiti ad usi agricoli oppure con destinazioni compatibili con il territorio aperto attraverso la definizione di una Scheda Er come definita all'art. 29 delle presenti norme con contestuale Variante al RU che ne definisca gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e Destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e Indirizzi progettuali..

4. Per i manufatti a carattere produttivo esistenti all'interno delle Zone E1 destinati alla trasformazione di prodotti agricoli o ad attività artigianali tipiche dei luoghi sono possibili tutti gli interventi di cui all'art. 18, compreso l'addizione volumetrica sino ad una S.U.L. max. pari 10% della S.U.L. esistente, calcolata secondo quanto previsto all'art. 15.25, incrementabile fino al 20% in funzione dell'uso di tecnologie tipiche della bioarchitettura ovvero dell'uso di energie rinnovabili, così come previsto all'art.21, fermi restando l'altezza massima e le distanze dai fabbricati, dalle strade e dai confini previste. Per gli interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e ampliamenti oltre il 20% di SUL o comunque per particolari richieste di trasformazione, è necessario redigere una scheda Ed come definita all'art. 27, e contestuale variante al RU al fine di definire puntualmente gli Obiettivi di trasformazione, le Funzioni e destinazioni d'uso, gli Strumenti attuativi, i Parametri urbanistici, le Prescrizioni e gli Indirizzi progettuali.

5. Le nuove cantine saranno di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1.500 di SUL.

6. Per gli edifici di pregio storico, architettonico o ambientale presenti al 1954 e individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio presente nel SIT comunale con la classe di valore 1, 2, 3, 4, 5, 6, devono essere osservate le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 19.

7. Per gli edifici minori individuati all'interno della schedatura del patrimonio edilizio nel SIT comunale e nelle Tavv. 04-11 di RU, ai quali non viene attribuita la classe di valore, devono essere osservate le prescrizioni di cui all'art.19.7..

Ultima modifica 27.01.2022 - 10:55