Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo I Uso delle risorse nei sistemi

art. 70 Sistema della Infrastrutturazione Ambientale

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola in forme compatibili con l'assetto di parco territoriale;
  • - controllo dellet rasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, e didattici;
  • - idonee pratiche di difesa del suolo con particolare riferimento alla funzionalità del reticolo idrografico artificiale
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

2. Riqualificazione delle piane, sia dal punto di vista paesaggistico che faunistico, con l'impianto di siepi e/o formazioni lineari alberate come divisori dei campi coltivati anche al fine di creare corridoi ecologici che colleghino la zona dei fiumi e dei borri con le prospicienti colline.
Ridurre, inoltre, il possibile impatto dell'attività agricola sul delicato assetto idrogeologico dell'area con inibizione delle lavorazioni profonde o dei movimenti terra, dell'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi nell'agro-ecosistema.

Si dovrà:

  • - garantire la conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide, ed in particolare di tutte le fasce di vegetazione da quelle propriamente natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree. Tale conservazione deve essere garantita per tutta l'area occupata dall'alveo di massima, tenendo conto delle limitazioni d'uso discendenti dalla esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all'interno dell'alveo;
  • - favorire la presenza di punti d'acqua.

3. Divieto alle trasformazioni di cui al punto 2 dell'art M 15 del P.T.C.P. per le emergenze geologico di interesse paesistico come definite nella tavola del Quadro conoscitivo.
Divieto di edificazione di piccoli annessi nelle proprietà non costituenti aziende agrarie; consentita l'edificazione di eventuali nuovi annessi agrari solo in prossimità degli edifici già esistenti.
Tra i possibili interventi di miglioramento ambientale (priorità nei P.A.P.M.A.A.): la realizzazione di siepi e filari alberati, la riqualificazione e rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi e dei fossi, la manutenzione o il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, il recupero e la manutenzione dei punti d'acqua in favore della fauna selvatica. L'intera area cartografata deve essere considerata "corridoio ecologico" per specie stanziali, da salvaguardare evitando di interrompere la loro continuità con cesure infrastrutturali (strade o manufatti).
Al confine comunale, che segna il limite del S.I.R. Monti del Chianti, per una fascia di 100 ml dalla sponda dell'Arbia è vietato il taglio della vegetazione riparia, fatto salvo il taglio di esemplari arborei pericolosi o di ripulitura funzionale alla regimazione del corso d'acqua. In tal caso il taglio sarà effettuato dietro autorizzazione della competente Autorità amministrativa.
Nel R.U. dovrà essere prevista l'adozione di studi di incidenza secondo livelli congrui al grado di incidenza delle previsioni di piani attuativi e di P.A.P.M.A.A. nel territorio rurale nonché di specifiche misure di mitigazione atte ad evitare o ridurre eventuali incidenze negative. Lo studio terrà conto di eventuali effetti cumulativi di altri interventi per miglioramenti fondiari introdotti anche in assenza di P.A.P.M.A.A.. Sono comunque vietati interventi la cui conseguenza è l'aumento delle criticità interne al sito, già espresse nella specifica scheda pubblicata sul BURT (attualmente supplemento al BURT n° 32 dell'11 agosto 2004).

4. All'interno del sub-sistema sono vietate:

  • - le attività integrative, salvo quelle di cui all'art 41 comma 7 punti a e b;
  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42.
  • - la edificazione degli annessi agricoli di cui all'art 43.
  • - le serre di cui all'art 49.

5. Area a prevalente funzione agricola.

6. Nel caso di adeguamento del P.S. ai piani sovraordinati (PRAER e PRAERP), in conseguenza di previsioni di attività estrattive interessanti l'ambito di cui al presente articolo, la disciplina del presente articolo si applica limitatamente ad una fascia di 100 metri dal ciglio del corso d'acqua.

art. 71 Sub-sistema Chianti delle Fattorie (sistema del Chianti)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • - mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;
  • - tutela e recupero dei centri storici;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S

2. Deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle siepi, dei piccoli corpi boscati, delle formazioni arboree ed arbustive costituenti in generale la gracile infrastruttura ecologica. Si dovrà ammettere l'accorpamento di appezzamenti coltivati se non si altera la conformazione superficiale del suolo. È ammessa l'estirpazione delle piante arboree all'interno dei campi soggetta a rilascio di specifico nulla osta da parte della competente Amm.ne ma è vietata l'estirpazione degli esemplari arborei posti al confine dei campi o lungo i percorsi della viabilità rurale. Possibili alterazioni della maglia purchè corredate da analisi progettuale che dimostri il carattere migliorativo dell'intervento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale. La vocazione agricola dei terreni specie per le colture arboree, la presenza di una struttura fondiaria adeguata, i notevoli investimenti effettuati specialmente negli ultimi decenni fanno classificare questa come una zona a esclusiva funzione agricola, dove quindi questa attività e quelle connesse sono da incentivare.

3. È prioritario nei P.A.P.M.A.A. il recupero degli oliveti abbandonati, degli impianti arborei di carattere tradizionale e della vegetazione arborea posta a delimitare strade, resedi, appezzamenti coltivati, nonché dei muri a secco. Considerato miglioramento ambientale l'adozione della tecnica dell'inerbimento negli impianti arborei specializzati.
Per i nuovi vigneti si prescrive il divieto di realizzare impianti in pendici con oltre il 20% di pendenza. Nel caso di messa in opera di paleria per vigneti nuovi o sostituzione di quella esistente si potranno adoperare pali in legno; pali in materia plastica o metallo si potranno adoperare solo se colorati nelle tonalità del marrone. Per la realizzazione dei nuovi vigneti si dovrà tenere comunque conto delle indicazioni contenute nella "Carta della agricoltura sostenibile del Chianti".

4. Gli obiettivi del subsistema perseguono il contenimento delle crescite delle frazioni recenti; integrazione di funzioni e spazi centrali; indicazione di corridoio infrastrutturale per l'attraversamento di Quercegrossa.

5. Area ad esclusiva funzione agricola. È ammessa la nuova edificazione abitativa rurale.

art. 72 Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti (sistema del Chianti)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • - recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S.

2. Importante obiettivo è il miglioramento castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi generatisi da impianto o rinnovazione spontanea di conifere, specie dove si hanno boschi "misti"

3. Le seguenti azioni sono da considerarsi positive e da prevedere come prioritarie per gli interventi di natura ambientale sui P.A.P.M.A.A. sostituire le conifere gradatamente con latifoglie autoctone nelle formazioni miste e là dove se ne riscontra la possibilità tecnico forestali, recuperare i vecchi castagneti da frutto mediante interventi di carattere fito-sanitario, ripulitura, potature, innesti con materiale adeguato ecc...; ricostituire le antiche testimonianze del passato quali muri a secco, fontanili, mantenere la vecchia sentieristica per finalità di controllo dei boschi, accesso turistico,

4. All'interno del sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42.

5. È consentita la nuova edificazione abitativa rurale.

6. Area ad esclusiva funzione agricola.

art. 73 Sub-sistema delle Masse di Siena (sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
  • - mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S.

2. Interventi sul sistema insediativo rivolti al suo consolidamento soprattutto in termini di qualificazione di spazi pubblici centrali capaci di costituire riferimento per la comunità locale e integrazioni residenziali che non comportino avanzamento del fronte urbano.
In sede di P.T.C.P. o di Schema Metropolitano di Area Senese (di seguito denominato S.M.A.S.), dovranno essere valutate ipotesi di Parco agrario delle Masse o altre forme di tutela centrate sui contorni della città di Siena.

3. Area a prevalente funzione agricola.

art. 74 Sub-sistema delle Masse della Berardenga (sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
  • - mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;
  • - tutela e recupero dei centri storici;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S.

2. Per gli insediamenti, il P.S. persegue un potenziamento del capoluogo soprattutto in termini di ruoli e funzioni, accompagnato da un contenuto incremento residenziale e ad azioni di recupero e riqualificazione di aree sottoutilizzate o impropriamente utilizzate. Nelle due altre frazioni più importanti di San Gusmè e Villa a Sesta, solo la prima prevede un modestissimo incremento la cui esigenza è stata molto chiaramente espressa dagli abitanti in sede di Forum partecipativo.

3. Nel sub-sistema sono consentite:

  • - la nuova edificazione abitativa rurale

4. Area ad esclusiva funzione agricola

art. 75 Sub-sistema delle Colline Boscose (sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
  • - recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S.

2. Il miglioramento dei castagneti e il reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi generatisi da impianto o rinnovazione spontanea di conifere, specie dove si hanno boschi "misti", è un obiettivo fondamentale per il potenziamento della qualità naturale di questo territorio.
Le seguenti azioni sono da considerarsi positive e da prevedere come prioritarie per gli interventi di natura ambientale sui P.A.P.M.A.A. sostituire le conifere gradatamente con latifoglie autoctone nelle formazioni miste e là dove se ne riscontra la possibilità tecnico forestali, recuperare i vecchi castagneti da frutto mediante interventi di carattere fito-sanitario, ripulitura, potature, innesti con materiale adeguato ecc...; ricostituire le antiche testimonianze del passato quali muri a secco, fontanili, mantenere la vecchia sentieristica per finalità di controllo dei boschi, accesso turistico,

3. Nel territorio del Sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42

4. Area a prevalente funzione agricola.

art. 76 Sub-sistema delle Basse Colline dell'Arbia

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

2. Il Sub-sistema si caratterizza per l'evidenza dei principi insediativi definiti dalla sezione territoriale valle-crinale-valle. Tutela dei caratteri persistenti del paesaggio agrario e soprattutto del rapporto territoriale con il fondovalle definito sul versante dell'Arbia come Parco fluviale di interesse d'area vasta e su quello opposto come Infrastrutturazione ambientale.
L'abitato di Monteaperti potrà avere interventi di margine senza avanzamento del fronte edificato e mantenendo le discontinuità esistenti.

3.Nell'ambito del Sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie di cui all'art 42

4. Area a prevalente funzione agricola.

art. 77 Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (sistema delle Crete dell'Arbia)

Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e dell'attività agricola ;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - tutela dei caratteri paesaggistici delle crete con idonea normativa sulle pratiche agricole
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S. nelle frazioni collegate dal sistema infrastrutturale sgc/ferrovia (Casetta, Stazione)
  • - realizzazione di trasporto pubblico su ferro di tipo urbano sulla sede ferroviaria
  • - sempre in connessione con il sistema infrastrutturale, potenziamento dell'insediamento produttivo di Colonna del Grillo e localizzazione di impianti sportivi di interesse sovracomunale.

2. Di fondamentale importanza è ridurre l'impatto delle pratiche agricole più incisive sull'equilibrio dei colli argillosi in genere e delle geomorfe a biancane in particolare. Favorire la progressiva articolazione della infrastruttura ecologica e del mosaico territoriale creando elementi di discontinuità sulle grandi estensioni a seminativo. Evitare la perdita di funzionalità della rete dei presidi idraulici incentivando attività di manutenzione della ete stessa.
Priorità nei P.A.P.M.A.A. all'impianto di siepi e filari di specie arbustive ed arboree locali lungo linee di confine, strade, bordi dei campi. Al fine di evitare il degrado della rete scolante è considerato elementi qualificante dei P.A.P.M.A.A. l'impegno al mantenimento in efficienza della rete stessa, comprensiva dei fossi di prima e seconda raccolta, delle opere relative quali caditoie e tombini, delle strade campestri e delle relative fossette laterali. Divieto di movimenti terra in genere su calanchi e biancane.
Su calanchi e balze interventi sono ammissibili (ai sensi della Del. C.R. n. 155 del 20.05.97 "Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica") nei casi in cui i processi di erosione minaccino attività, insediamenti ed infrastrutture.

3.Per le trasformazioni ammesse dal R.U. in prossimità del S.I.R., dovrà essere redatta la Valutazione di incidenza prevista dalle vigenti norme.

4. Nell'ambito del Sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42,

5. Area a prevalente funzione agricola.

art. 78 Sistema del Pian del Sentino

Nel territorio del sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

2. La tutela della risorsa boschiva deve portare a sostituire le conifere gradatamente con latifoglie autoctone nelle formazioni miste e là dove se ne riscontra la possibilità tecnico forestali, a recuperare i vecchi castagneti da frutto mediante interventi di carattere fito-sanitario, ripulitura, potature, innesti con materiale adeguato ecc...; ricostituire le antiche testimonianze del passato quali muri a secco, fontanili, mantenere la vecchia sentieristica per finalità di controllo dei boschi, accesso turistico,

3. Nell'ambito del Sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42

4. Area a prevalente funzione agricola.

Titolo II Unità Territoriali Organiche Elementari

art. 79 Lineamenti generali / individuazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari

1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari sono definite sulla base di diversità insediative, funzionali e storico morfologiche, la cui compresenza deve essere regolata attraverso strategie di intervento volte prevalentemente al riordino, riqualificazione ed integrazione degli assetti insediativi. Le U.T.O.E. sono pertanto individuate con riferimento ai centri abitati del territorio comunale in funzione di un loro ruolo di caposaldi di porzioni del territorio stesso. Nella tavola Si04-II sono individuati con apposito segno grafico gli areali circostanti tali centri riconosciuti in quanto ambiti sociali e culturali di appartenenza delle comunità locali.

2. Il P.S. individua le seguenti U.T.O.E. (tav.Si06-II in scala 1/20.000):

  1. 1. Castelnuovo Berardenga
  2. 2. San Gusmè - Villa a Sesta
  3. 3. Casetta - Stazione - Colonna del Grillo
  4. 4. Pianella - S. Giovanni a Cerreto - Ponte a Bozzone
  5. 5. Quercegrossa - La Ripa
  6. 6. Pievasciata - Vagliagli
  7. 7. Monteaperti

3.Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare sono definiti:

  • - gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, agronomici essenziali, ambientali;
  • - gli obiettivi e le strategie da perseguire;
  • - la valutazione integrata;
  • - le previsioni del previgente strumento urbanistico fatte salve o poste in salvaguardia;
  • - le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;
  • - le infrastrutture ed i servizi necessari.

4. I contenuti di cui ai comma 3 del presente articolo sono raccolti nell'elaborato "Atlante delle U.T.O.E.", parte integrante delle presenti Norme ed avente valore normativo nei confronti delle previsioni del R.U., della strumentazione urbanistica di dettaglio, dei piani e programmi di settore di competenza comunale.

5. Il R.U., con riferimento al proprio arco temporale di validità, è accompagnato da specifica certificazione sulla disponibilità complessiva delle risorse necessarie per i nuovi insediamenti e/o per gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, attestata dagli enti erogatori dei servizi.

art. 80 Strategie progettuali

1. All'interno delle U.T.O.E. il P.S. e il successivo R.U. garantisce le Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui al Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della L.R. 1/2005.

2. All'interno di ciascuna U.T.O.E. sono distinti diversi ambiti di riferimento (art. 81) per strategie progettuali in cui siano rispettivamente prevalenti azioni volte a:

  • - conservazione e restauro di plessi insediativi storici
  • - riqualificazione di plessi insediativi consolidati
  • - riqualificazione ed integrazione di plessi insediativi incoerenti di margine
  • - restauro e conservazione storico-paesistica
  • - riqualificazione ambientale e/o paesistica

3. Tali riferimenti costituiscono orientamento e criterio per la equilibrata collocazione e destinazione delle quantità massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché per la definizione delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna U.T.O.E..

4. Il presente P.S. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già conseguito nel territorio comunale.

Tale quantità discende da:

  • - opportunità di trasformare le eventuali eccedenze quantitative rispetto ai minimi fissati dalla normativa statale in miglioramento e diversificazione qualitativa;
  • - necessità di aumentare le dotazioni relative a funzioni amplificate dai comportamenti sociali recenti, come i servizi alla collettività (ed in particolare alla popolazione anziana ed ai giovani), le attrezzature sportive, gli spazi per la socialità ed il tempo libero all'aria aperta.

Le articolazioni quantitative di riferimento assunte sono:

  • - verde pubblico  12,5 mq/ab.
  • - parcheggi pubblici  3,5 mq/ab.
  • - attrezzature scolastiche  4,5 mq/ab.
  • - attrezzature collettive  3,5 mq/ab.

5. In sede di formazione del R.U. la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo (24 mq/ab.) può essere raggiunta computando le quantità di due o più U.T.O.E. contigue, a condizione che sia comunque assicurata una equilibrata dotazione di attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente e del fabbisogno indotto dalla presenza quotidiana di visitatori e addetti.
L'applicazione dello standard minimo assunto a riferimento è valutata di volta in volta in rapporto alla qualità e quantità delle dotazioni esistenti, agli assetti morfotipologici degli insediamenti, alla ubicazione di ogni U.T.O.E. nel territorio comunale.

6. Il R.U., nell'ottica di una equilibrata programmazione/gestione delle risorse disponibili, può orientarsi al conseguimento di un livello ottimale tendenziale delle dotazioni di standard attestato sui 30 mq/ab., indicativamente ripartiti nel modo seguente:

  • - parcheggi pubblici  5 mq/ab.
  • - verde pubblico  16 mq/ab.
  • - attrezzature scolastiche  5 mq/ab.
  • - attrezzature collettive  4 mq/ab.

7. Il R.U. definisce la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all'esistente facendo ricorso preferenzialmente a metodi perequativi, in particolare per i comparti urbani e/o territoriali interessati da significativi interventi di trasformazione. A tal fine è demandata al R.U. l'eventuale individuazione di strumenti perequativi atti ad assicurare un'equa ripartizione tra i proprietari degli oneri conseguenti al necessario reperimento di standard.
Il R.U., anche mediante specifici piani di settore di competenza comunale, predispone altresì gli strumenti per il conseguimento di adeguati livelli prestazionali per le attrezzature e i servizi pubblici o di interesse pubblico di nuova realizzazione, e definisce i criteri per il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali di quelle esistenti.

8. Le trasformazioni e le azioni conseguenti agli obiettivi del presente P.S. dovranno attuare le direttive e le prescrizioni di cui all'elaborato SI08a. In particolare:

SISTEMA ACQUE

Prelievi, consumi e fabbisogni

  • · Promuovere (anche mediante apposite norme da inserire nel Regolamento Urbanistico) l'adozione, in ambito civile, industriale e commerciale, di sistemi di approvvigionamento che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell'art. 98 del D.L. 152/06.
  • · Ogni trasformazione che comporti incremento dei prelievi idrici dovrà essere sottoposta a preventiva verifica della disponibilità della risorsa; non saranno ammissibili le trasformazioni il cui bilancio complessivo dei consumi idrici comporti il superamento delle disponibilità reperibili o attivabili nell'ATO di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato.
  • · Mettere a punto procedure che consentano l'acquisizione di una maggiore conoscenza dei consumi idrici (soprattutto dei consumi autonomi), con particolare riferimento al settore produttivo ed un maggiore controllo del livello di sfruttamento della risorsa idrica con particolare riferimento ai fabbisogni idrici per suoli irrigui.
  • · Procedere con una azione di risanamento della rete acquedottistica al fine di ridurre perdite di risorsa.

Acque reflue e depurazione

  • · Mettere a punto procedure di verifica puntuale dello stato di efficienza della rete fognaria e di risanamento dei tratti con perdite.
  • · Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, sistemi di fognatura separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali.
  • · Sono da ritenersi non ammissibili le trasformazioni che comportino un incremento del deficit fognario e/o depurativo, ovvero che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se venga garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l'impatto dello scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l'insorgenza di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché una possibile interferenza con le risorse idriche sotterranee. L'idoneo trattamento depurativo autonomo dovrà essere individuato sulla base delle considerazioni di cui al punto seguente.
  • · In caso di insediamenti non serviti da pubblica fognatura, promuovere (anche mediante apposite norme da inserire nel Regolamento Edilizio) il ricorso a sistemi di depurazione autonoma di tipo naturale (ad es. fitodepurazione), e comunque caratterizzati da bassi consumi energetici, ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati rendimenti depurativi, incentivando il ricorso a sistemi che consentano il riutilizzo dei reflui depurati. Il sistema di smaltimento dovrà essere altresì scelto nel rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica.
  • · Le trasformazioni che prevedano l'allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente; l'immissione di un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione va condizionato all'adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all'individuazione di una soluzione depurativa alternativa.
  • · Attuare le più vigenti disposizioni normative relative all'obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura (Dlgs 152/06, L.R. 20/06, D.P.G.R.T. n. 28/R del 23/05/03).

SISTEMA ARIA

Direttive, prescrizioni, vincoli alla trasformabilità

  • · Mettere a punto, tramite il supporto di Provincia ed Arpat, un sistema integrato di monitoraggio e verifica della qualità dell'aria sul territorio comunale, soprattutto nei pressi dei centri abitati principali, delle zone industriali e nelle immediate vicinanze della strada Siena Bettolle
  • · Programmare interventi volti allo studio degli impatti sulla viabilità delle nuove realizzazioni industriali a Colonna del Grillo, sottoponendo i nuovi carichi di traffico riguardanti la strada Siena-Bettolle ad una preventiva valutazione del rumore e della produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera.

SISTEMA ENERGIA

Consumi energetici

  • · Predisporre apposita normativa (anche all'interno del regolamento edilizio) che disciplini l'attività di edificazione in funzione delle esigenze di risparmio energetico al fine di ottimizzare le allocazioni e le soluzioni progettuali in un'ottica di sostenibilità ambientale (massimizzazione del risparmio energetico e di risorse naturali in generale, minimizzazione dell'esposizione ad emissioni inquinanti, ecc.).
  • · Subordinare qualunque traformazione che comporti un incremento dei consumi all'adozione di idonee misure di contenimento dei consumi stessi, nonché alla possibilità di utilizzare fonti energetiche sostenibili.
  • · Effettuare studi di fattibilità per l'utilizzo di fonti energetiche alternative nelle utenze pubbliche e nelle illuminazioni stradali.
  • · Per ciò che concerne le zone produttive, esse dovranno tendere verso una propria autonomia energetica e, possibilmente, diventare anche produttrici di risorsa stessa.

SISTEMA RIFIUTI

  • · L'allocazione delle funzioni, con particolare riguardo a quelle a carattere commerciale ed industriale, dovrà essere effettuata tenendo conto delle esigenze di raccolta differenziata. La strutturazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali dovrà essere verificata ed eventualmente implementata per far fronte ai nuovi carichi.
  • · La progettazione degli interventi di recupero o di realizzazione di nuovi insediamenti e/o di infrastrutture dovrà prevedere l'individuazione di idonei spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata..
  • · Nell'ambito della progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione dovrà essere valutata la possibilità di separare e reimpiegare in situ i materiali di rifiuto derivanti dalla cantierizzazione edile previo idoneo trattamento così come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/06).
  • · Continuare le politiche intraprese, che negli ultimi anni hanno portato al miglioramento del servizio di raccolta differenziata, con interventi volti all'aumento delle diverse raccolte anche presso le attività produttive.
  • · Indirizzare gli uffici pubblici (uffici all'interno dell'Amministrazione, scuole) all'utilizzo di materiali derivanti da raccolta differenziata (Es. Carta riciclata) così come previsto dal Piano Regionale Rifiuti.

SISTEMA RUMORE

  • · Programmare e realizzare interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione della viabilità. Le principali trasformazioni riguardanti il sistema viario dovranno essere sottoposte alla preventiva valutazione dell'impatto relativo alle immissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso l'analisi complessiva dei flussi, prevedendo opportune misure di mitigazione.
  • · L'attività di pianificazione riferita alla localizzazione delle funzioni dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione del grado di esposizione all'inquinamento acustico (in caso di funzioni residenziali) prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e garantendo l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, nonché dell'impatto dovuto alle emissioni acustiche, sia dirette (macchinari, impianti, attività di movimentazione merci, e, per le funzioni di carattere ricreativo, schiamazzi e soste di persone all'aperto) che indirette (traffico indotto).

SISTEMA SUOLO E SOTTOSUOLO

Sfruttamento risorse idriche superficiali e sotterranee

  • · Mettere a punto procedure che consentano di incentivare la razionalizzazione, nell'ambito produttivo ed agricolo, dell'uso di risorse idriche (anche mediante apposite norme da inserire nel Regolamento Edilizio in armonia con eventuali regolamenti emanati a livello provinciale).
  • · Acquisire dati ed informazioni sui punti di captazione presenti sul proprio territorio.

Tutela e salvaguardia risorse idriche superficiali e sotterranee

  • · Mettere a punto procedure di periodico monitoraggio della qualità delle acque superficiali (con particolare riferimento ai corsi d'acqua, anche minori, su cui insistono scarichi fognari non depurati e/o scarichi non collettati) e delle acque sotterranee (con particolare riferimento alla caratterizzazione degli acquiferi in ambito industriale e urbano).
  • · Prevedere un sistema finalizzato al monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e della loro qualità chimica, con punti di prelievo localizzati soprattutto presso le zone agricole intensive.
  • · Gli interventi per ampliamento o nuova allocazione di attività potenzialmente impattanti, dovranno essere subordinate alla verifica di compatibilità idrogeologica in base alle caratteristiche di vulnerabilità locali.
  • · Il recupero e/o la riqualificazione delle aree produttive dismesse dovrà essere subordinato a preliminari idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi e a valutare la necessità di interventi di messa in sicurezza o bonifica ambientale (ex DM 471/99).

SISTEMA TERRITORIO

  • · Individuare norme di tutela per salvaguardare le formazioni boschive, il territorio aperto e la fauna presente, dalle interazioni tra queste e le infrastrutture presenti, le aree coltivate ed abitate in modo da non incrementare ulteriormente le zone di discontinuità e frattura.
  • · Identificare criteri per una conduzione dell'attività agricola sostenibile, che sia in grado di svolgere una funzione di interconnessione ecologica tra aree urbanizzate e non.
  • · Individuare regole e procedure per l'approvazione di progetti di trasformazione del territorio aperto in funzione delle attività antropiche (agricoltura, allevamento, attività industriali) al fine di preservare la qualità ambientale delle acque e del suolo.
  • · Individuare criteri di gestione delle aree a vocazione ambientale con particolare riferimento alla aree umide presenti e potenziali del territorio che non alterino l'assetto fisico e morfologico dei luoghi.

art. 81 Articolazione interna

1. Le formazioni insediative del territorio comunale riconducibili alla caratteristica di centri e nuclei abitati di natura prevalentemente urbana, sono suddivise dal P.S. in ragione della loro caratterizzazione storica, morfologica e funzionale in:

  • - Aree urbane e/o di influenza urbana
  • - Tessuti storici
  • - Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti
  • - Aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti

2. In attuazione della disciplina di cui agli artt. L2, L3, L4, L5, L6 e L7 del P.T.C.P. e con riferimento alla strategie progettuali di cui all'art. 80 comma 1 delle presenti norme, il P.S. disciplina le dinamiche evolutive degli insediamenti, oltre che attraverso le presenti norme, con i criteri e le prescrizioni contenute nell'elaborato tav.Si07-II "Atlante delle U.T.O.E." avente valore normativo a tutti gli effetti.

art. 82 Aree urbane e/o di influenza urbana. Caratteri e azioni

1. Sono le parti del territorio di cui all'art.54, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria devono essere salvaguardati ai sensi dell'art. M1 del P.T.C.P..

2. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

3.All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - industriali e artigianali
  • - commerciale
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato
  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - deposito e commercio all'ingrosso
  • - artigianali di servizio

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e nel rispetto dell' art. L7 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall'art. L4 delle Norme del P.T.C.P. e dalla disciplina del P.I.T..

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo. All'interno delle aree di cui al presente articolo il R.U. individua gli ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi di norma sulla base di metodi perequativi. Il R.U. fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione in riferimento alle norme di cui all'art. 24 del Regolamento n°2/r del 09/02/2007.

7. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del P.T.C.P. e quella presente nel presente P.S..

9. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono sempre fatte salve le prescrizioni dello statuto del territorio del presente piano di cui all'art. 3.

10. Ai fini di fornire una risposta alla domanda di residenza sociale a canone di affitto e a prezzi di cessione controllato una quota pari al 5% degli interventi di trasformazione a destinazione abitativi, superiore a 1.200 mq di S.U.L., devono essere convenzionati per le finalità di cui la presente comma. All'interno della quota complessiva su base di U.T.O.E. derivante dalla percentuale, una quota pari al 20% destinata alla cessione e il rimante 80% alla locazione.

11. All'interno delle aree di cui al presente articolo il RU stabilisce come limite minimo di una singola unità abitativa 45 mq di S.U.L. conseguente sia a nuova edificazione che ad interventi comportanti mutamento in residenziale di pregressa destinazione non residenziale.

art. 83 Tessuti storici

1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano) con parti fino al 1954, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.

2. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - direzionale
  • - artigianale di servizio
  • - commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

3. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e dall'art. L6 delle Norme del P.T.C.P. riguardano prevalentemente la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati.

4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di dettagliate schede di classificazione del patrimonio edilizio. Interventi di sostituzione di singoli organismi edilizi sono ammissibili solo sulla base degli elementi conoscitivi risultanti dalle suddette schede.

5. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di recupero e riqualificazione, da assoggettarsi a Piano di Recupero.

art. 84 Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

1. Sono le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio coerenti con la disciplina di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del P.T.C.P..

2. All'interno di dette aree il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

3. Gli interventi disciplinati dal R.U., nel rispetto dei criteridi cui agli artt. L5 e L8 del P.T.C.P., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente il recupero e la riqualificazione ambientale e paesistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di pregio.

4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

5. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.

art. 85 Aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti

1. Sono le parti contigue agli insediamenti, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del P.T.C.P..

2. All'interno di dette aree il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività. È comunque esclusa la nuova edificazione; il R.U. potrà comunque definire specifiche norme per la realizzazione di piccoli manufatti per la coltivazione a servizio di orti hobbistici.

3. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente il recupero e la riqualificazione ambientale e paesistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di regio coerentemente con i criteri di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del P.T.C.P..

4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

5. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.

6. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del P.T.C.P. e quella presente nel presente P.S..

art. 86 Aree a destinazione prevalentemente produttiva

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente P.S. Il R.U. individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano dove sussistono attività produttive nonché gli ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree.

2.All'interno di tali aree il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - deposito e commercio all'ingrosso
  • - artigianali di servizio
  • - industriali e artigianali
  • - commerciali
  • - direzionali
  • - pubbliche e di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

3. Le trasformazioni ammissibili sui singoli edifici ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.

4. La previsione in località Colonna del Grillo di un modesto completamento di aree destinate alla produzione artigianale riferite prevalentemente al territorio locale, non contrasta con la Prescizione di cui al comma 8 dell'art.9 del P.I.T. adottato poiché:

  • - la tratta Siena-Bettolle è una direttrice esistente da più di cinque anni;
  • - si tratta prevalentemente di trasferimento di attività già esistenti nel territorio comunale;
  • - l'insediamento fa riferimento ad una infrastruttura locale collegata sia allo svincolo della sgc che al capoluogo che alla direttrice per Arezzo.

5. Il P.S. persegue per le aree per insediamenti industriali e artigianali la qualificazione di "aree ecologicamente attrezzate".
A tal fine dette aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

  • - presenza e gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e di servizi idonei a garantire
  • - la prevenzione dall'inquinamento, la tutela della salute, la corretta gestione dei cicli delle risorse (aria, acqua, suolo, rifiuti);
  • - interventi di compensazione ambientale in grado di ridurre l'impronta ecologica dell'insediamento.
  • - Organizzazione di un sistema di gestione ambientale comune all'intera area, che gestisca unitariamente le infrastrutture, i servizi e le aree comuni e che collabori con le diverse imprese presenti nell'area per promuovere l'adozione di sistemi di gestione ambientale interni alle aziende.
  • - Salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona presente, mantenendo gli alberi esistenti e prevedendo spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione, al fine di creare barriere frangivento; migliorare il microclima; assorbire anidride carbonica;
  • - contenere l'erosione; limitare l'impatto sulla biodiversità; creare zone cuscinetto tra l'area produttiva e le zone limitrofe, limitandone così i diversi impatti acustici, visivi, luminosi ecc.
  • - Utilizzazione di specie e varietà che tengano in considerazione le condizioni locali, limitando la necessità di manutenzione e irrigazione.
  • - Ottimizzazione dei consumi energetici, adottando tecnologie di produzione efficienti e promuovendo sinergie tra le diverse attività (processi a cascata tra impianti diversi, ecc.) e massimizzando l'uso di energie rinnovabili.
  • - Gestione unitaria del ciclo dell'acqua all'interno dell'area, diversificando la tipologia dell'acqua utilizzata a seconda dell'uso, installando impianti comuni per il trattamento dei reflui industriali e per il recupero e gestione dell'acqua piovana.
  • - Gestione dei materiali usati, promuovendone per quanto possibile il riciclo e il trattamento (compostaggio, incenerimento con recupero d'energia ecc.) all'interno dell'area.
  • - Organizzazione di sistemi di trasporto collettivo che minimizzino il ricorso all'auto privata.
  • - Scaglionamento degli orari di lavoro e carico-scarico merci con l'obiettivo di ridurre il traffico durante le ore di punta.
  • - Qualità dell'impianto urbanistico tale da minimizzare gli impatti funzionali e paesistici,
  • - Elevare la qualità urbana complessiva e promuovere sinergie rispetto alle funzioni esercitate nelle aree contermini
  • - Localizzazione dell'area vicino a sistemi di trasporto già esistenti, in particolare a sistemi di trasporto efficienti dal punto di vista ambientale.
  • - Localizzazione delle attività che fanno maggior ricorso ai servizi di trasporto (società di deposito e distribuzione) in aree direttamente accessibili dai raccordi ferroviari e autostradali.
  • - Progettazione delle infrastrutture interne all'area che contribuisca alla razionalizzazione logistica della circolazione delle merci a livello territoriale.
  • - Localizzazione degli standard a verde in modo da garantire sia la realizzazione di zone cuscinetto rispetto alle aree limitrofe, che la loro concentrazione in spazi adeguatamente ampi e fruibili.
  • - Realizzazione dell'area per comparti unitari anziché per singoli lotti;
  • - Completo utilizzo delle aree già urbanizzate prima di ipotecarne di nuove, al fine di garantire la realizzazione e l'utilizzo ottimale di servizi e attrezzature comuni e ridurre drasticamente il consumo di suolo.
  • - Minimizzazione dell'attraversamento o interramento dei corsi d'acqua, e creazione di bacini di contenimento artificiali o zone umide per evitare che le acque piovane si riversino direttamente nei corsi d'acqua.
  • - Concentrazione della densità edilizia interna all'area, raggruppando le industrie che presentano impatti ambientali simili, promuovendo la condivisione dei trasporti e lo scambio dei surplus di risorse, e progettando infrastrutture comuni per le piccole imprese (aree per il carico-scarico delle merci, per il parcheggio e l'immagazzinamento).
  • - Organizzazione dei lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici e ottimizzare l'energia solare passiva.
  • - Localizzazione delle aree a parcheggio in zone facilmente accessibili.
  • - Progettazione unitaria per l'intera area, con una chiara gerarchia degli spazi aperti (traffico operativo, percorsi pedonali, piazze, verde urbano, viali alberati) ed edificati (indicazioni planivolumetriche, localizzazione edifici di servizio).
  • - Realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interni all'area.
  • - Progettazione dell'inserimento paesistico dell'area nel contesto territoriale, con riferimento alle connessioni visuali interne ed esterne.
  • - Realizzazioni edilizie tali da ridurre i consumi di risorse e l'impatto ambientale e paesistico
  • - sul territorio
  • - Realizzazione di opere di scavo che seguano il profilo del terreno, evitando di modificare aree di drenaggio naturale e mantenendo intatti i canali di deflusso.
  • - Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione (riutilizzo dei materiali, riduzione dell'uso di materiali tossici e pericolosi, separazione in loco dei rifiuti prodotti, riutilizzo dei materiali da demolizione).
  • - Limitazione delle aree impermeabilizzate e utilizzazione, ove possibile, di pavimentazioni porose.
  • - Progettazione degli edifici con specifica attenzione all'efficienza energetica, riducendone la necessità di illuminazione artificiale, le perdite di calore durante l'inverno e l'accumulo di calore durante l'estate (anche mediante azioni di piantumazione e tetti verdi).
  • - Scelta dei materiali edili in considerazione delle future esigenze di manutenzione e della loro biodegradabilità come rifiuti.
  • - Integrazione dell'aspetto esteriore degli edifici e delle strutture nell'ambiente naturale e nel contesto paesaggistico locale, sia urbano che rurale, selezionando modalità costruttive e materiali in funzione del contesto.
  • - Nel caso di preesistenze edilizie di valore storico o testimoniale, mantenimento delle tipologie e degli allineamenti stradali.

art. 87 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente P.S. Il R.U. individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria.

2. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

3. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio
  • - commerciale, esclusa la grande distribuzione
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e nel rispetto dell' art. L7 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.

Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale eventualmente previsti si richiamano le disposizioni di cui all'art. 54.

art. 88 Tessuti incoerenti e aree di frangia

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente P.S. Il R.U. individua le parti di territorio, interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.

2. Formano margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto.

3. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - artigianale
  • - commerciale
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici, della configurazione degli spazi non edificati, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall' art.L4 delle Norme del P.T.C.P.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Le parti di cui al presente articolo costituiscono di norma ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi preferibilmente sulla base di metodi perequativi. Il R.U. fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione. Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale si richiamano le disposizioni di cui all'art. 54.

Titolo III Disposizioni transitorie e finali

art. 89 Salvaguardie

1. Fino all'approvazione del R.U., e comunque nel rispetto del termine massimo di tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 90, è sospesa l'attuazione delle seguenti previsioni in quanto contrastano con i principi fondamentali del presente piano ed in particolare con il principio fondamentale di evitare nuova occupazione di suolo che nella fattispecie produrrebbe la creazione di una nuova frazione nel territorio aperto in contrasto anche con le direttive contenute nel P.I.T.

U.T.O.E. 1

  1. 01a- Sottozona zona EP(T) 2 - Località Capoluogo (podere Il Colle)
  2. 01b - zona EP(T) 15 - Località "Guistrigona"
  3. 01c - Attività sportive di tipo estensivo e reversibile "loc. Arceno"
  4. 01da - Espansione a prevalente uso residenziale ERn - comparto A - Località Capoluogo

U.T.O.E. 2

  1. 02a - Sottozona EP(T) 15 - Località "Bossi"
  2. 02b - Sottozona EP(T)12 -Località San Gusmè,"Campi"
  3. 02c - Sottozona EP(T)19 - Località Pagliarese,(Il Leccio)

U.T.O.E. 3

  1. 03a - Sottozona EP(T)16 - Località Chiantino (in parte)
  2. 03b - Sottozona EP(I) 1 - Località Chiantino
  3. 03c- Attività sportive di tipo estensivo e reversibile "loc. Colonna del Grillo" (per quanto concerne la localizzazione)
  4. 03d - Sottozona EP(T) 7 - Località Colonna del Grillo
  5. 03e - Sottozona Er espansione residenziale loc. Colonna del Grillo
  6. 03g - Insediamenti recenti a prevalente uso residenziale Rn - loc. Colonna del Grillo

U.T.O.E. 5

  1. 05a - Sottozona Rn - Insediamento recente residenziale "La Ripa"

U.T.O.E. 7

  1. 07a - Sottozona EP(T) 6 - Località Montaperti (S.Ansano)
  2. 07b - Sottozona EP(I) 5 - S.Piero (in parte)

2. La previsione di mq.3.000 di s.u.l. a destinazione turistico-ricettiva contenuta nella U.T.O.E. 3 è condizionata allo stralcio delle previsioni del PRG vigente, come da obiettivi dell'UTOE 3 di cui all'elaborato "Atlante delle UTOE"

3. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente alle volumetrie esistenti con esclusione di qualunque ampliamento e/o qualsivoglia nuova occupazione di suolo.

art. 90 Aree sottoposte a strumenti urbanistici di dettaglio approvati, adottati, in corso di formazione

1. Sono fatte salve - e possono pertanto trovare attuazione - le previsioni degli strumenti urbanistici di dettaglio previsti dal vigente P.R.G.C. la cui valutazione integrata è contenuta nell'elaborato "Relazione sulle attività di valutazione".

3. Quanto previsto al comma precedente potrà avere attuazione solo a seguito dell'integrazione della Valutazione Integrata e del Sistema di monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio, secondo la specifica disciplina disposta dal Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5 della L.R. 1/2005.

art. 91 Razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali

1. Nella tav. Si07-II sono evidenziate con apposito segno grafico le previsioni infrastrutturali. Tale individuazione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L 30/2005

2. I principali interventi di riorganizzazione e integrazione della rete viaria comunale evidenziati nella tav. Si07-II con apposito segno grafico hanno valore indicativo. La loro definizione ed il loro dimensionamento di massima sono affidati alla fase di elaborazione del R.U.. Quest'ultimo può contenere altresì ulteriori previsioni viabilistiche di carattere secondario, finalizzate alla soluzione di problematiche localizzate.

art. 92 Perequazione urbanistica

1. Per le aree di trasformazione complessa si attuano i principi della perequazione urbanistica, di cui all'art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R.1/2005.
Sono individuati gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica con il R.U. o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal P.S..

2. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il R.U., o il piano complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

  1. a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

3.La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 2.

art. 93 Disposizioni in materia di energia

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2005 il Piano Strutturale recepisce le prescrizioni e gli indirizzi del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.), approvato con D.C.R. 08/07/2008 n.47.

2. Coerentemente con le prescrizioni a tutela del paesaggio e in funzione di quanto potranno prevedere il PIT e il PTCP in materia, il R.U.provvederà a disciplinare l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici e di impianti alimentati da biomasse.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57