Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 65 Contenuti e ambito di applicazione

1. Sono disposizioni comuni a tutti i Sistemi e sub-sistemi territoriali quelle relative a:

  • - Tutela delle risorse idriche
  • - Aree con pericolosità geologica
  • - Ambiti e pericolosità idraulica
  • - Attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio

art. 66 Tutela delle risorse idriche

1. Il P.S. persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle classi di vulnerabilità individuate nella TavFi06;
In materia di tutela degli acquiferi il P.S. assume i seguenti obiettivi:

  • - escludere qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti;
  • - regolare le attività in grado di generare una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie topografica e la falda sottostante;
  • - garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa;
  • - eliminare o circoscrivere gli effetti negativi di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti.

2. Il perseguimento degli obiettivi è assicurato dalla disciplina contenuta nei seguenti commi delle presenti N.T.A., redatti in coerenza con la disciplina del P.T.C.P. di Siena.

3. Disciplina delle aree sensibili di classe 1:

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. Fi06, i comuni assicurano vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
  2. b. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:
    • * -la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
    • * -la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * -attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -la realizzazione di oleodotti.
  3. c. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999.
    Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
  4. d. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano;
  5. e. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
    Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A del D.Lgs. 152/1999.
  6. f. Fino alla definizione, da parte dell'A.A.T.O. e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del TU 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.
  7. g. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.
    Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
    Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
    In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei P.A.P.M.A.A..
  8. h. Le A.A.T.O. e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

4. Disciplina delle aree sensibili di classe 2

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. Fi06, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
  2. b. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;
  3. c. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
    • * - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • * - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • * - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
  4. d. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
  5. e. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
  6. f. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
  7. g. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del P.T.C.P.
  8. h. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.
  9. i. Per quanto riguarda la disciplina e la tutela delle acque termali si rimanda alla L.R. 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali".
    Al fine di tutelare ulteriormente le risorse di acqua termo-minerale e CO2, alle aree " permessi di ricerca/concessioni per acque termali/CO2" indicate nella cartografia Fi06 e per le eventuali future previsioni, vengono assegnate le norme di cui all' art. A2 del P.T.C.P. "Disciplina delle aree sensibili di classe 1".
  10. l. l'individuazione delle aree di tutela assoluta, di rispetto e protezione intorno alle opere di presa per acque ad uso potabile, definite all' art.31 del DPR 152/1999, è demandata alle Regioni.
    In attesa di tale individuazione l'area di cui sopra è stata comunque individuata ed evidenziata sulla carta idrogeologica in relazione alle risorse idriche da tutelare tenuto conto della situazione locale di vulnerabilità e rischio applicando il metodo geometrico dei 200 metri di raggio intorno all'opera di presa da tutelare.
    In tale area sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • * dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • * accumulo di concimi organici;
    • * dispersione nel sottosuolo d'acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • * aree cimiteriali;
    • * spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • * apertura di cave e pozzi;
    • * discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
    • * stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    • * centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • * impianti di trattamento e/o recupero di rifiuti;
    • * pascolo e stazzo di bestiame non direttamente asservito all'uso familiare.
    • * fognature e pozzi perdenti ( per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento).
    • * captazione di acque superficiali e sotterranee da destinarsi a qualsiasi uso.

In fine sono adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato quali: limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Il R.U. potrà affrontare studi particolari ed approfonditi, relativamente alle previsioni urbanistiche attuative, in base ai quali promuovere le azioni necessarie per superare in tutto od in parte tali salvaguardie.

art. 67 Aree con pericolosità geologica

La carta della pericolosità geologica (Fi09 scala 1:10.000) fornisce su tutto il territorio una valutazione di pericolosità geologica nell'ambito di programmazione del P.S. e successivamente per le previsioni dello stumento urbanistico. La suddivisione in quattro classi di pericolosità è stata effettuata ai sensi del D.C.R. 94/1985.

· Classe 1 - Pericolosità irrilevante
In questa classe ricadono le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
· Classe 2 - Pericolosità bassa
Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che, comunque, potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
· Classe 3 - Pericolosità media
Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al limite dell'equilibrio e/o possa essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali, erosione o soliflusso. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso; sono, inoltre, da prevedersi interventi di bonifica o miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.
· Classe 4 - Pericolosità elevata
In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi o fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. Questo grado di pericolosità pone quindi forti limitazioni d'intervento. Quest'ultimo dovrà, comunque, essere giustificato preliminarmente da studi geologici, geotecnici ed idraulici di dettaglio intesi a fornire programmi di bonifica, etc..., tali da consentire gli eventuali interventi programmati.

Nella stessa cartografia sono indicate le aree PFE-PME e PF3 - PF4, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, a cui si applicano le relative norme di piano.

art. 68 Ambiti e pericolosità idraulica

Nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, seguendo le indicazioni contenute nel P.I.T. e nel P.T.C.P. sono state definite le seguenti 4 classi di pericolosità (Fi07 scala 1:10.000):

CLASSE DI RISCHIO PERICOLOSITÀ IDRAULICA
1Irrilevante
2Bassa
3Media
4Elevata

Nella individuazione delle suddette aree si è preso atto dell'art 65 commi 1-4 e dell'art.74 comma 1 della D.C.R. 12/2000 e tenuto conto di quanto contenuto nel P.T.C.P., per cui, con l'adozione del presente strumento urbanistico comunale, devono essere considerate superate le salvaguardie della D.C.R. 230/98 e delle norme sopra citate.

- Definizione degli ambiti

Su indicazione dell'URTAT sono riportati sulla cartografia anche gli ambiti B della ex. DCR 230/1998 relativa ai seguenti corsi d'acqua:

TIPO FIUME NOME FIUME CODICE AMBITO
TORRENTEAMBRASI2444AB
TORRENTEAMBRELLASI2445A
FIUMEARBIASI706AB
FOSSOAVANZINA O MONACILIASI856A
BORROBAGNACCIOSI1A
BOTROBAGNACCIOSI247AB
BORROBORNIA O BORNICASI33AB
TORRENTEBOZZONESI2489AB
FOSSOCOGGIASI1073A
TORRENTEMALENA E BORRO DI SESTACCIOSI2687AB
FOSSOMALENA MORTA DELLASI1782AB
BOTROMULINACCIOSI383A
FIUMEOMBRONESI737AB
BOTROQUERCIOLASI405AB
BOTROREGGINESI411AB
BOTROSCAGGIONE DELLOSI455A
BOTROSCHEGGIOLLA DELLASI458A
BORROSORRIONESI182A
TORRENTESTAGGIASI2867AB
BORROVENA DELLASI387A

La carta degli ambiti e della pericolosità idraulica individua, laddove previsto dalla normativa - corsi d'acqua elencati nella tabella soprastante, di cui al punto b del comma 2 dell'articolo 65 della delibera n.12 del 25 Gennaio 2000, gli ambiti fluviali come previsto nella sopra citata Delibera agli articoli 75 e 77. Per il restante reticolo idrografico del territorio comunale vengono delimitate le classi di pericolosità idraulica. Secondo l'articolo 5 della suddetta deliberazione nel territorio in esame devono essere individuati gli ambiti fluviali A1 e B, per i fiumi menzionati in tabella, al fine di poter applicare i vincoli e le prescrizioni previste dalla stessa.

Si individuano in tal modo:

Ambito A1

Si applicano agli interventi in ambito denominato "A1" definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, in ambito A della tabella, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

Ambito B

Si applicano per le previsioni urbanistiche nell'ambito denominato "B" comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua elencati nella tabella, che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà, comunque, superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda. Data l'impossibilità di rappresentazione del grafismo relativo alla fascia A1 alla scala scelta per la carta degli ambiti e della pericolosità idraulica, si è preferito indicare i soli corsi d'acqua ricadenti in ambito A1.
Al fine di individuare geometricamente le fasce ricadenti in ambito B si è proceduto alla creazione, in automatico, di una serie di sezioni morfologiche della lunghezza di 300 metri, perpendicolari al corso d'acqua e distanziate fra loro di 10 metri, con centro sul corso d'acqua come rappresentato sulla CTR.
Tali sezioni sono state prodotte sulla base del modello digitale del terreno elaborato a partire dai dati altimetrici delle carte tecniche regionali in scala 1:10.000. Per ogni sezione si sono confrontate, sempre in automatico, le quote altimetriche con la quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell'argine o sopra il ciglio di sponda nel punto di passaggio della sezione stessa.

- Definizione della pericolosità idraulica

Su tutto il territorio comunale di Castelnuovo Berardenga sono individuate le classi di pericolosità idraulica definite dal DCR n. 94 del 1985, con le modalità ed i vincoli previsti dall'articolo 80 della delibera n. 12 del 25 Gennaio 2000.

CLASSE 1 PERICOLOSITÀ IDRAULICA IRRILEVANTE O NON CLASSIFICATA
Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
  • non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  • sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.
CLASSE 2 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA
Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni:
  • * non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  • * sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
In tali aree sono necessarie considerazioni, anche a livello qualitativo, che definiscano il grado di rischio idraulico riferito ad un tempo di ritorno di duecento anni, da eseguirsi in fase di determinazione della fattibilità dell'intervento.
CLASSE 3 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA
Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  • * vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • * sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra.
Relativamente alle aree di questa classe di pericolosità deve essere allegato, allo studio di fattibilità degli interventi, uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.
Nel caso in cui risultino già delle strutture o insediamenti all'interno dell'area soggetta a fenomeni di inondazione dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio, ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione irrilevante per piene con tempo di ritorno superiore a duecento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.
CLASSE 4 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA
Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto. Queste aree devono considerarsi di assoluta protezione del corso d'acqua e corrispondono agli alvei, alle golene e agli argini dei corsi d'acqua, nonché alle fasce, di norma larghe 10 metri, adiacenti ai corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
Relativamente a queste aree deve essere allegato allo strumento urbanistico attuativo uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni potranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

Alla cartografia sono stati sovrapposti anche i retini relativi alle aree, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, con classi di pericolosità idraulica 3 e 4 per le quali si applicato le relative norme di piano (in allegato), cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione).

Nella cartografia sono individuate le aree PIE-PIME e PI3-PI4, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, per le quali si applicato le relative norme di piano, cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione).

art. 68bis Adeguamento del PS ai PAI del fiume Arno e del fiume Ombrone

Per la valutazione della pericolosità idraulica è stata utilizzata la carta del reticolo idrografico dei P.A.I. La relativa cartografia (Fi16) di adeguamento al P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Ombrone, redatta ai sensi dell' art. 24 delle norme di attuazione del Piano, è stata elaborata secondo i criteri di cui agli art. 8 e 9 per la proposta di perimetrazione delle nuove aree a pericolosità idraulica e di pertinenza fluviale. Sono in oltre state recepite tal quali, dai P.A.I. dell'Ombrone e dell'Arno, le aree con classi di pericolosità idraulica 3-4 PIME e PIE per le quali si applicato le relative norme di piano, cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione). Per la perimetrazione delle PIME e PIE si sono utilizzate le notizie storiche di aree allagate e le perimetrazioni provenienti dallo studio Castellani. Le stesse norme si applicheranno anche alle nuove perimetrazioni.

Nella tavola Fi15 sono individuati i perimetri delle nuove aree PFE e PFME. Tali aree sono state individuate con i seguenti criteri dedotti dall'art.lo 16 del PAI dell'Ombrone. Alla cartografia sono stati sovrapposti anche i retini relativi alle aree, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, con classi di pericolosità geomorfologica PF3-PF4 e PFME-PFE per le quali si applicato le relative norme di piano. Le stesse norme si applicheranno anche alle nuove perimetrazioni.

Per quanto riguarda l'area della "RIPA", non essendo possibile presentare gli studi richiesti dalle linee guida PAI per giustificare la nuova perimetrazione proposta, è da ritenersi valida la perimetrazione già vigente è riportata nella sessa cartografia con un "retino" sovrapposto.

In considerazione di quanto sopra esposto il P.S. deve considerasi adeguato ai PAI dell'Ombrone e dell'Arno.

art. 69 Attività estrattive e di escavazione di tipo transitoria

Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave ed inserite nel PRAER il P.S. conferma l'attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria; per le seguenti aree

Codice PRAER Località Superficie Ha Materiali Stato di attuazione
906 II 4Arbia-Scala69,96Sabbie e argilleIn coltivazione

e per quelle che potranno essere successivamente individuate, oltre alla normativa vigente in materia, dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio:

  1. 1. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.
  2. 2. È previsto il ripristino delle eventuali aree boscate.
  3. 3. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/1998.
  4. 4. L'apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie, salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.
  5. 5. È incentivata la dismissione delle cave in attività e il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP.
  6. 6. Il R.U. dovrà predisporre apposita disciplina che garantisca i seguenti indirizzi:
    • - nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati e l'autorizzazione del lotto successivo è subordinata al ripristino di tutti i precedenti;
    • - in casi eccezionali adeguatamente motivati sarà possibile coltivare il lotto successivo purchè il ripristino del precedente sia completato entro tre mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione del lotto di cui sopra, pena la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;
    • - il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
    • - dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
    • - per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

In caso di variazione del PRAER il Comune dovrà adeguare i propri strumenti urbanistici, la localizzazione del PRAERP, nel rispetto delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche del presente P.S., comporterà il recepimento automatico nel quadro conoscitivo del P.S. stesso con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree estrattive.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57