Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Capo I Territorio rurale

art. 38 Territorio rurale

1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 54 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000

2. All'interno del territorio di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/2005. I territorio rurale è suddiviso in Aree ad esclusiva funzione agricola e in Aree a prevalente funzione agricola.

3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, è consentito il recupero della intera Superficie Utile Lorda (di seguito denominata S.U.L.) esistente. La superfice delle unità abitative ottenute oltre quelle esistenti deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. massima ammissibile residenziale della U.T.O.E. in cui ricadono.

4. Il passaggio dalla funzione non agricola, di annesso agricolo e non residenziale di edifici esistenti nell'ambito territoriale di cui al presente articolo, verso la funzione residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq 70, nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal R.U. coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera S.U.L. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art. 79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano necessari per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile abitabile e di volume;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

Gli interventi di cui al presente comma si applicano al Patrimonio edilizio presente al1954 di cui all'art. 13 delle presenti norme, previa verifica a seguito della rilevazione a mezzo schedatura puntuale di cui al comma 3 del medesimo art. 13.

5. Nei casi in cui la destinazione residenziale sia ottenuta mediante interventi di cui alla lettera d) comma 2, art.79 L.R. 1/2005, la S.U.L. esistente eccedente mq. 250 al netto di quella recuperata con le modalità di cui al comma precedente , è recuperabile nella misura massima del 30% fino ad una trasformazione massima risultante di mq. 1.250 di S.U.L.. È fatto obbligo del mantenimento del sedime esistente o dell' accorpamento ad un sedime esistente. Per S.U.L. esistenti complessivamente uguali o superiori a mq. 750, l'intervento è soggetto a Piano di recupero.
Il passaggio dalla funzione agricola verso quella residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq.70.

6. La S.U.L. delle unità abitative ottenute attraverso gli i interventi di cui al presente articolo, deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. residenziale massima ammissibile relativa alla U.T.O.E. in cui ricadono.

7. Nel caso che il cambio di destinazione riguardi il passaggio a funzione turistico ricettiva, valgono i medesimi criteri e parametri di cui al presente articolo, con l'elevazione del limite massimo di S.U.L. risultante a mq.2.000. Il numero di posti letto ricavati è computato a detrarre dal n. massimo ammissibile relativo alla U.T.O.E. in cui ricadono.

8. Per il territorio rurale si recepisce la tav P05-08 e la disciplina del capo M delle norme del P.T.C.P.

art. 39 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Le zone ad "Esclusiva funzione agricola" sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree a caratterizzare strade, linee di confine e delimitazioni di campi, notevoli opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti...) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente la loro notevole vocazione pedo-climatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità (olio...), sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola ;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - centri di trasformazione e servizi
  • - bonifiche
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico;

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26 delle presenti norme.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L.

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a - è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b - è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, - centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo.Ambientale (di seguito denominati P.A.P.M.A.A.) nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c - sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41. Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e il frutteto in coltura specializzata che l'oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori, ai sensi del comma 4 art. 3 del Regolamento di attuazione n. 5/R del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005;
  • - la seconda delle colture indicate alla linea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b) devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - dimensioni massime ammissibili per ciascuna unità compresa tra mq. 110 e mq 150 di S.U.L.
  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimerico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1500 di S.U.L.

art. 40 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono considerate tali le parti di territorio la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica sia legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività se ne siano affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. Entro tali aree le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la modalità principale di gestione del territorio comunale nonché, con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti Norme, strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesistici consolidati e di sostegno ai redditi agricoli.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico.

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L..

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a) è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b) è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, e annessi agricoli stabili di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A. nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c) sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41 Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e frutteto in coltura specializzata che l' oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori;
  • - la seconda delle colture indicate all'alinea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b), devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimetrico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L.

art. 41 Attività integrative

1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio. Esse non snaturano ma contribuiscono alla valorizzazione del carattere rurale del territorio stesso e consentono ulteriori occasioni di reddito per la popolazione, favorendone la permanenza.

2. Si considerano tali:

  • - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • - le attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • - le attività integrative di ospitalità rurale : ricettività sino a 50 posti letto, realizzate in particolare mediante recupero di fabbricati rurali caratteristici ed in stato di degrado. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie, ad opera di Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito denominati I.A.P.).

4. Per le attività integrative commerciali la dimensione massima del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere la dimensione massima di 110 mq.

5. Per le attività integrative artigianali si potranno adibire a tal scopo un massimo di 80 mq.

6. Per le attività integrative di locande si potrà realizzare locali capaci di ospitare sino a 50 posti letto.

7. Per attività integrative di servizio i cui manufatti devono sottostare alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R, si hanno due casi:

  1. a) detenzione di animali (cavalli, cani) a scopo non agricolo e cioè: pensione, allevamento a scopo commerciale, allenamento ed addestramento. Si potranno realizzare le strutture necessarie per ospitare gli animali e gli accessori relativi (locali per alimenti, attrezzature, medicinali ecc...), dietro presentazione di un progetto che rappresenti le strutture, i materiali utilizzati (possibile sia legno che muratura tradizionale), specifica destinazione dei locali, eventuali sistemazioni a verde e accessori di corredo; il progetto sarà esaminato dalla commissione degli esperti in materia paesistica ed ambientale di cui all'art 41 comma 7 della L.R. 1/2005; necessaria la sottoscrizione di atto d'obbligo che attesti la loro eliminazione una volta venuto meno lo scopo per cui sono state edificate. Non si prevedono limiti del numero di animali, salvo il rispetto delle norme che regolano gli aspetti del benessere animale ed igienico sanitari
  2. b) sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici quali guide turistiche, noleggio biciclette o simili: la superficie non potrà superare i 60 mq anche mediante strutture precarie di nuova edificazione.

8. Non è consentita la realizzazione di cantieri e depositi di materiali collegati e non alle attività sopra descritte, salvo piccoli stoccaggi provvisori di merce o materie prime.

9. Il recupero degli edifici dovrà essere condotto assicurando il mantenimento dell'equilibrio storicamente consolidato del territorio.

10. Il presentatore della domanda di autorizzazione per l'ottenimento di licenza per attività integrative dovrà presentare un programma di interventi relativi all'area circostante il fabbricato o comunque da realizzare nella zona su cui insiste il fabbricato. Non è prestabilita la dimensione minima di tale territorio: sarà l'Ufficio Tecnico Comunale e gli esperti della Commissione di tutela ambientale che dovranno valutare l'entità e la valenza degli interventi, i quali potranno essere realizzati anche su proprietà di terzi. L'impegno a realizzare tali interventi sarà fissato in un atto unilaterale d'obbligo, che sarà sottoscritto dal richiedente e dall'eventuale terzo proprietario dei terreni su cui ricade l'intervento, per autorizzazione; nell'atto saranno fissati i tempi di realizzazione, l'arco temporale di impegno al mantenimento delle opere e le tecniche che saranno adoperate per la realizzazione delle opere. L'inadempiente sarà costretto a risarcire una somma corrispondente al valore delle mancate opere di miglioramento ed il fabbricato tornerà ad assumere destinazione agricola.

11. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico, secondo indicazioni fornite dall'Amm.ne Comunale nel R.U.

12. Il R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.

art. 42 Bonifiche agrarie

1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.

2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico "progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della L.R. 78/1998 art. 36 (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)" che sarà redatto e firmato da tecnici abilitati in materia di geologia/geotecnica, agronomia e pedologia e da redigere secondo uno schema definito nel R.U.. Nel progetto sarà evidenziata la situazione pre e post miglioramento mediante idonea relazione illustrativa contenente computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino l'effettività del miglioramento dal punto di vista economico, e adeguate planimetrie e sezioni che illustrino i movimenti di terreno, le sistemazioni e quanto altro previsto, sino alla sistemazione finale. Nella relazione sarà altresì prevista la eventuale destinazione o provenienza dei terreni da asportare e/o da introdurre nei luoghi oggetto di bonifica, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

3. Tali progetti saranno comunque esaminati dalla Commissione comunale degli esperti in materia ambientale a prescindere dalla presenza di vincoli territoriali sul terreno ove ricade il progetto e saranno altresì sottoposti all'esame degli altri uffici competenti nel caso di presenza di specifici vincoli (idrogeologico - forestale, paesaggistico, archeologico...).

4. Per ottenere il nulla osta ad eseguire la bonifica agraria dovrà essere presentata dal richiedente la bonifica una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.

5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici classificate a bosco secondo la L.R. 39/2000; solo nel caso in ciò sia reso obbligatorio da situazioni da giustificare in relazione, potrà interessare porzioni molto ridotte di bosco; in tal caso sarà osservato il criterio del rimboschimento compensativo di cui alla L.R. 39/2000 citata e relativo Reg.to di attuazione.

art. 43 Annessi agricoli

1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli IAP, è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n. 5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.

2. I nuovi volumi dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo in caso di mancanza di edifici preesistenti o impedimenti tecnici (mancanza di spazio, pericolosità, esigenze funzionali...). In ogni caso sarà individuata una collocazione, una tipologia ed una colorazione che tenga conto degli assetti consolidati del luogo, da precisare in sede di R.U..

3. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.

art. 44 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)

1. È ammessa l'edificazione di annessi rurali nei piccoli fondi condotti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2. Ai sensi dell'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005, il R.U. definisce e dettaglia le condizioni tecniche di tali edifici, nonché i contenuti dei commi 3 e 4 del suddetto art.6. Il R.U. definisce altresì le caratteristiche dell'atto d'obbligo in cui il titolare si impegna alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività descritta o per il trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui è stato realizzato nonchè le relative forme di garanzia; saranno definite anche la tipologia costruttiva ed i materiali leggeri consentiti per la realizzazione del manufatto.

3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo è vietata nelle aree di cui all'art. 53.

4. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 30 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq.10.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq.20.000  oliveto
  • "  mq.40.000  seminativo

5. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 18 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq. 5.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq. 10.000  oliveto
  • "  mq. 20.000  seminativo

6. Sono escluse dal computo le aree boscate.

7. Sono compresi nel computo dei volumi realizzabili i volumi preesistenti che dovessero essere mantenuti.

8. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.

9. In caso di fondo suddiviso in più appezzamenti l'annesso sarà edificato nell'appezzamento con maggiore densità colturale, ma potrà essere giustificata la realizzazione di più annessi su appezzamenti diversi appartenenti ad un unico conduttore, che singolarmente raggiungano i minimi di cui ai comma 4 e 5 quando vi sia notevole distanza tra di essi.

10. I terreni interessati dall'intervento edilizio non devono aver subito divisione della proprietà dopo la data dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995, altrimenti resterà valido il presente divieto per i 10 anni successivi al frazionamento. Deroghe sono previste in caso di divisione per successione ereditaria, esproprio, mutamento di destinazione urbanistica dei terreni ed altre cause forzose e non dipendenti dalla volontà del titolare.

11. È vietata la realizzazione di locali interrati.

12. Il richiedente dovrà presentare all'Amministrazione Comunale uno schema da approvare nel R.U. in cui figureranno: relazione tecnico illustrativa dell'intervento con allegato atto comprovante il titolo di possesso dei terreni (nel caso di affitto agrario sarà allegato il consenso del proprietario alla edificazione); dimostrazione del raggiungimento della superficie minima di cui ai commi 4 e 5; situazione del fondo in termini di colture ed attrezzature presenti e previste nel piano; elaborati progettuali dell'annesso e planimetria del fondo interessato; adeguata documentazione fotografica. Gli impegni evidenziati nel piano costituiranno parte integrante dell'atto unilaterale d'obbligo che il richiedente dovrà sottoscrivere prima del ritiro della concessione edilizia.

13. I manufatti di cui al presente articolo devono essere ad un piano e l'altezza massima interna non può eccedere la misura di ml. 2,50. Saranno realizzati in legno o altri materiali leggeri, senza opere di fondazione, ad esclusione soltanto quelle di ancoraggio, e non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, anche se saltuario o temporaneo. La loro realizzazione non dovrà comportare la modifica della morfologia dei suoli.

14. In caso di terreni acclivi, il manufatto sarà collocato in maniera da comportare minimi movimenti di terra e la sua collocazione tenderà a nasconderlo alla vista rispetto ai punti panoramici.

art. 45 Strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero

1. Le strutture per la pratica sportiva ed il tempo libero (piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto ecc.) sono quelle realizzate da privati per consentire esercizio di pratiche sportive e ludiche sia private che per attività agrituristiche ed integrative, compresi gli eventuali volumi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento delle strutture medesime.

2. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico dovranno essere osservati i seguenti criteri:

  • - potranno essere effettuati movimenti di terra molto limitati, da evidenziare dettagliatamente nel progetto;
  • - le recinzioni delle strutture saranno schermate con siepi composte da specie caratteristiche che dovranno essere precisate nella relazione progettuale;
  • - i materiali costruttivi dovranno essere puntualmente descritti ed identificati sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto;
  • - a supporto delle strutture è consentita la costruzione dei soli volumi tecnici nella misura necessaria allo scopo, che, quando possibile, dovranno essere interrati;
  • - i materiali con i quali verranno realizzate le pavimentazioni esterne dovranno integrarsi con il contesto circostante e le pavimentazioni stesse dovranno essere limitate allo stretto necessario.
  • - saranno ubicate nelle vicinanze di fabbricati
  • - l'acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata né dall'acquedotto né da falde idro - potabili e dovrà essere documentato l'autonomo approvvigionamento idrico.
  • - l'ubicazione, nonché la forma delle vasche dovranno essere scelti con l'obiettivo di arrecare il minore impatto visivo possibile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo non sono consentiti nelle aree di cui agli artt. 11, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 53. Il R.U. definisce i casi in cui gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti con riferimento alle altre invarianti strutturali.

art. 46 Sistemazioni esterne

1. Per sistemazioni esterne si intendono alcune opere realizzate sui fabbricati o nelle aree di pertinenza degli stessi con la funzione di rendere più agevole e/o funzionale la loro accessibilità e fruizione: recinzioni, staccionate, marciapiedi, pavimentazioni delle resedi, muretti di recinzione, tettoie poste su facciate di edifici, volumi tecnici a protezione di impianti tecnologici.

2. Le sistemazioni esterne definite ai sensi del comma 1 sono consentite ovunque in linea di principio, salvo vincoli di altra natura (paesaggistico, idrogeologico...) e si potranno realizzare tenendo in considerazione i caratteri del paesaggio tradizionale ed evitando l'utilizzo di elementi estranei.

3. Per realizzare tali opere dovrà essere presentato un progetto comprendente lo schema delle opere e la descrizione dei materiali usati, nonché adeguata rappresentazione cartografica e fotografica del luogo e del contesto in cui si inserisce. Il progetto, a prescindere dall'eventuale altro esame da parte dei competenti uffici in caso di esistenza di vincolo territoriale (idrogeologico, paesaggistico ecc...), sarà sottoposto al giudizio della Commissione degli esperti in materia paesaggistica ed ambientale del Comune, che valuteranno caso per caso la congruità dell'opera rispetto al contesto, nel rispetto dei materiali e dei criteri che saranno specificati nel R.U.

art. 47 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Le aziende potranno presentare P.A.P.M.A.A. se caratterizzate da superfici minime fondiarie superiori a:

  • - 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;
  • - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 2, art. Q8, del P.T.C.P. per gli annessi. Proprietà non costituenti azienda agricola perché con superfici minime fondiarie inferiori ai sopra indicati indici o di cui comunque siano titolari soggetti non imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 C.C., potranno realizzare annessi se in possesso dei requisiti di cui all'art. 44.

2. I P.A.P.M.A.A da presentare dovranno essere compilati secondo quanto indicato dall'Amm.ne Prov.le nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. Q3.3 del P.T.C.P.

3. Il programma individua gli obiettivi economico/strutturali da conseguire, descrive la situazione attuale, gli interventi agronomici ed ambientali, gli interventi edilizi, fasi e tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.

4. Descrizione dello stato attuale sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:

  1. a) la descrizione delle caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda con gli ordinamenti colturali/produzioni zootecniche, le produzioni unitarie e complessive conseguite;
  2. b) la descrizione degli edifici presenti con relativa ubicazione, volumetria complessiva e superficie utile, tipologia, caratteristiche costruttive, condizione manutentoria ed utilizzazione;
  3. c) l'individuazione degli edifici aziendali ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali di cui al programma;
  4. d) la disponibilità di manodopera con dettaglio sul numero e sulla natura giuridica degli addetti alla conduzione aziendale ed il loro impegno in ore lavorative;
  5. e) il fabbisogno aziendale di manodopera la cui quantificazione dovrà essere sviluppata nei calcoli per singola coltura (o specie animale allevata) evidenziando maggiorazioni dovute a situazioni specifiche ed eventuali aggiunte per attività imprenditoriale, manutenzioni di attrezzature e fabbricati, tutela e valorizzazione ambientale;
  6. f) la consistenza delle dotazioni aziendali, degli impianti e delle infrastrutture;
  7. g) le emergenze di valenza ambientale, paesaggistica e storica presenti sulla superficie aziendale ed in particolare:
    • - boschi
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - alberi monumentali di cui all'articolo 8 della L.R. 82/1982;
    • - formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • - corsi e punti d'acqua naturali o artificiali;
    • - rete scolante;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti a secco, terrazzamenti o ciglionamenti:
    • - manufatti di valore paesaggistico e/o storico;
    • - viabilità rurale di pregio.
    • - peculiari caratteristiche del suolo e del sottosuolo (calanchi, grotte, sorgenti, frane e smottamenti, pozzi ecc..)
    • - vincoli paesaggistico - ambientali

Dovranno comunque essere dettagliatamente descritte, con riferimento ai singoli elementi di invarianza, le invarianti strutturali che ricadono nel territorio oggetto di PMAA.

5. Descrizione degli interventi programmati sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:

  1. a) ordinamenti colturali/produzioni zootecniche programmati e produzioni unitarie previste, evidenziando le eventuali modifiche rispetto alla situazione attuale;
  2. b) eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
  3. c) gli eventuali interventi di tutela ambientale a difesa del suolo, per il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e delle risorse ambientali esistenti;
  4. d) gli eventuali interventi mirati all'incremento della diversità e complessità ambientale;
  5. e) la disponibilità di manodopera distinta per tipologie di soggetti coinvolti nella attività aziendale;
  6. f) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Anche in questo caso come per il precedente punto 3.a dovranno essere sviluppati i calcoli per l'ottenimento dei valori orari finali.
  7. g) la consistenza programmata delle dotazioni aziendali, di impianti fissi e infrastrutture;
  8. h) la descrizione puntuale degli interventi edilizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo ed al potenziamento delle strutture destinate al processo produttivo;
  9. i) la porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito individuata catastalmente;
  10. l) il dettaglio della tempistica e delle fasi di realizzazione del programma;
  11. m) i tempi e le fasi di realizzazione del programma che dovranno essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l'attuazione di quelli relativi agli edifici di nuova edificazione o con il mutamento della destinazione d'uso.

6. La relazione tecnico descrittiva di completamento al piano dovrà contenere la illustrazione dello stato dei luoghi, dei caratteri fondamentali dell'attività svolta, degli interventi programmati e delle motivazioni tecnico-economiche che hanno determinato le scelte e valutazioni di tipo agronomico. Nell'effettuare queste valutazioni si dovrà tenere conto del contesto territoriale in cui si trova l'azienda, anche ai fini degli aspetti paesistico ambientali e nel prospettare il futuro assetto ambientale si dovranno mettere in evidenza tutti gli aspetti agronomici e tecnico-gestionali (i caratteri pedologici, le lavorazioni dei terreni e le tecniche usate nelle lavorazioni stesse, gli accorgimenti adottati al fine di migliorare e/o mantenere la fertilità dei suoli, le successioni colturali, le problematiche relative alla irrigazione, le sistemazioni esistenti e operazioni previste per il loro mantenimento e/o ripristino, le formazioni boschive e gli interventi che verranno attuati per il loro miglioramento, compresa la descrizione dei criteri di intervento per eventuali rimboschimenti, il recupero di aree degradate, la frammentazione o polverizzazione della proprietà e le eventuali azioni che si intendono intraprendere al fine di rendere più razionale l'assetto fondiario). Il programma deve essere firmato da professionista abilitato e presentato in cinque copie al Comune. Nel R.U. sarà specificato il limite dimensionale oltre il quale il programma assume valore di piano attuativo con gli elaborati di corredo necessari.

7. Parametri paesistico-ambientali
Nella redazione e valutazione dei P.A.P.M.A.A. si seguiranno i seguenti criteri, parametri e indirizzi:

  1. a) Ubicare gli interventi proposti nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio.
  2. b) Localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti..
  3. c) Adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale..
  4. d) Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in rapporto al sistema delle acque superficiale sotterranee in base alla rete scolante e più in generale in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico..
  5. e) Ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico e nel sistema delle emergenze storico-artistiche..

8. Documentazione di corredo
Quale allegati del P.A.P.M.A.A. dovranno figurare:

  1. a) la superficie aziendale rappresentata su planimetria catastale in scala adeguata (1:2.000 o 1:4.000 o 1:5.000 o 1:10.000), in relazione alla dimensione aziendale, che comunque garantisca la agevole lettura delle particelle e riporti i confini di foglio; sulla carta saranno riportati gli usi effettivi del suolo e saranno ubicati gli interventi in programma. Sarà altresì precisata la porzione di azienda da vincolare nel caso in cui si proponga un vincolo parziale..
  2. b) la superficie aziendale rappresentata su C.T.R. in scala 1:5.000 o 1:10.000 su cui saranno ubicati gli interventi in programma e su carta in scala 1:25.000..
  3. c) visura catastale aggiornata;.
  4. d) eventuale contratto di affitto e titolo di proprietà nel caso in cui l'intestatario della visura non sia corrispondente;.
  5. e) per figure giuridiche, documenti attestanti la titolarità;
  6. f) elaborato planivolumetrico relativo alla consistenza dei fabbricati aziendali esistenti e di quelli oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione unitamente ad una tabella riassuntiva con denominazioni, destinazioni d'uso, riferimenti catastali, superfici e volumi degli stessi.

9. Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale
Sono elementi di particolare tutela del territorio:

  • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
  • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - gli individui arborei a carattere monumentale di cui all'art. 8 della L.R. 82/1982;
  • - le formazioni arboree di argine o di golena;
  • - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - la rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
  • - manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dal P.T.C.P. o dagli Enti pubblici territoriali;
  • - la viabilità rurale esistente.
  • - geomorfe a biancane oppure a calanchi.

10. Saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:

  • - Eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale
  • - Ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti
  • - Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischio
  • - Ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti
  • - Introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone e naturalizzate caratteristiche, non esotiche oltreché salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti anche con specifici interventi di recupero (castagneti, leccete, biotopi etc.). Limitare l'espansione di specie indesiderate ed invadenti quali pino marittimo, pini americani, ailanto, acacia, eucaliptus.
  • - Salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agrario (antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico e delle vecchie piantate residue nei seminativi.
  • - Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente
  • - Realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati gli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro)
  • - Migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura) e la realizzazione di elementi della Infrastrutturazione ambientale utili all'incremento della biodiversità quali il mantenimento di aree incolte.

In particolare si deve tenere conto dei miglioramenti ambientali indicati nella normativa dei sistemi e subsistemi ambientali.
Si indica come miglioramenti da adottare nel caso di boschi: il miglioramento tramite recupero dei castagneti da frutto (nel sistema dei boschi); la realizzazione e/o il recupero di punti d'acqua anche di ridotta entità utili alla fauna selvatica;

11. Per i fabbricati rurali che dovessero mutare la destinazione d'uso si dovrà garantire, il mantenimento di un'area di pertinenza che non determini una evidente discontinuità con il territorio circostante e con il contesto paesaggistico in cui il fabbricato è inserito. A tal fine l'area da deruralizzare sarà individuata evitando il frazionamento di porzioni di terreno lungo linee che comportino la modifica della maglia agraria (interruzione di linee di confine marcate con elementi vivi o morti - alberature, muri a secco, strade-, oppure di siepi e filari alberati preesistenti, nonché della rete idrografica minore), evitando il movimento terra che crei una discontinuità rispetto all'andamento orografico del territorio circostante, realizzare eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree caratteristiche della zona. Mediante sovrapposizione di carta dell'uso attuale del suolo con le carte catastali recenti e passate (Catasto Leopoldino) si dovrà verificare che sia rispettato - se del caso ricostruendolo - il disegno consolidato dell'area circostante l'episodio edificato.

art. 48 Boschi e specie forestali

1. Oltre al rinvio alle Leggi nazionali e regionali ed alle norme provinciali al riguardo, si fa presente in particolare che per le specie arboree forestali presenti nei campi (piante camporili), in particolare le specie quercine, qualora si volesse intervenire al fine di ridurne la presenza per operazioni di sistemazione dei terreni, oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale ai fini del vincolo idrogeologico e forestale, dovrà essere presentata al Comune la seguente documentazione:

  • * relazione con descrizione della consistenza e dello stato delle specie arboree presenti nell'area di intervento, delle piante che si intendono eliminare, delle piante che si intendono trasferire, delle nuove piante che si intendono mettere a dimora;
  • * foto illustrative dell'area e delle pinete presenti;
  • * planimetria a corredo della relazione in scala da 1:5.000 a 1: 2.000 con ubicazione delle piante allo stato attuale e di quelle da trasferire o da mettere a dimora ex novo. Tale documentazione sarà esaminata dalla Commissione degli esperti, per la relativa autorizzazione.

2. Sono favorite tutte le operazioni colturali e di sistemazione idraulico agraria che comportano il recupero dei castagneti da frutto.

3. Nei piani di taglio e nelle pratiche autorizzative relative ai boschi di conifere si dovrà favorire l'affermazione delle latifoglie spontanee favorendo la loro rinnovazione, nelle formazioni ove si riscontrano le caratteristiche idonee a tale operazione di miglioramento e rinaturalizzazione.

4. Il Comune di Castelnuovo Berardenga tutela gli alberi monumentali di cui alla tav. Si03-I in scala 1/10.000 e quelli che dovessero essere in seguito segnalati e classificati nell'elenco che sarà istituito con il R.U., che potrà prevedere una scheda di rilievo con le caratteristiche della pianta e le misure per la sua conservazione. Tali piante saranno segnalate per l'inserimento negli elenchi di cui alla L.R. 60/1998.

5.In tali aree il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - residenza non agricola in edifici esistenti;
  • - governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco nei limiti delle vigenti norme;
  • - agricoltura e pascolo;
  • - prevenzione dagli incendi;
  • - prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • - motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

6.All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  • - apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti.

7. Il R.U. individua all'interno di tali aree le eventuali parti da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

8. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.

9. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.

art. 49 Costruzioni precarie, ricoveri per animali da cortile o detenuti a scopo amatoriale, serre

1 - COSTRUZIONI PRECARIE

Le costruzioni precarie sono quelle realizzate per specifiche esigenze produttive o per ricoveri relativi ad attività venatorie, con materiali leggeri solo ancorati a terra e privi di opere di fondazione, tali da non comportare effetti di trasformazione del suolo e del sottosuolo. Esse sono consentite previa comunicazione al Sindaco nella quale si specifichino le esigenze produttive, il tempo di utilizzazione del manufatto, le sue caratteristiche, la sua collocazione e l'impegno alla sua rimozione oltre i termini predetti e per un periodo comunque non superiore a 1 anno. La installazione di manufatti precari di cui al presente articolo è consentita alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2 - RICOVERI PER CAVALLI E ANIMALI DA CORTILE DETENUTI A SCOPO AMATORIALE

  1. a) I ricoveri per cavalli detenuti a scopo amatoriale potranno essere realizzati previa presentazione di un progetto secondo uno schema che evidenzi le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi, senza tener conto delle superfici minime. Si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    • - il materiale da costruzione sarà legno non colorato; - la eventuale recinzione sarà realizzata in paleria di castagno o altra essenza forte;
    • - è consentita la realizzazione di box per il ricovero degli animali e dei locali per la rimessa delle attrezzature, la conservazione degli alimenti e dei medicinali e tettoie con struttura in legno; queste se coperte lamiera o altro materiale impermeabile dovranno avere all'esterno copertura in materiale vegetale (cannucce) o rete ombreggiante. Tali realizzazioni potranno ospitare sino a un massimo di 6 cavalli adulti
    • - queste strutture saranno realizzate con l'impegno alla rimozione una volta venuta meno l'esigenza per cui sono state autorizzate.
  2. b) I ricoveri per animali da cortile e le cucce per cani, realizzati con appositi contenitori semplicemente appoggiati a terra, non sono soggette a autorizzazione né debbono essere comunicate. Sarà soggetta a DIA l'eventuale realizzazione di recinzioni in rete a maglia sciolta e paletti in ferro o legno per contenimento degli animali stessi.

In ogni caso le realizzazioni saranno improntate alla massima semplicità e decoro. È assolutamente vietato il riuso come ricovero di animali di strutture o loro porzioni dismesse impropriamente riciclate nei contesti in oggetto (es. auto, roulottes, fogli di lamiera, coperture in onduline ecc.), come dal Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n.c5/R. In merito alla collocazione dei canili sarà rispettata la vigente normativa igienico sanitaria.

3 - SERRE

Sono sempre consentite in aree non boscate, salvo diversa prescrizione delle singole unità e sub-unità di paesaggio. Si distinguono in:

  1. a) Strutture provvisorie o precarie quali piccoli tunnel o simili posti sulla fila di coltivazioni erbacee o su singole piante, nonché i tunnel poggiati a terra e con caratteristiche di precarietà ai sensi del precedente punto 1,
  2. b) Strutture permanenti quali serre in metallo, muratura, legname, materie plastiche, coperte con vetro o materie plastiche, ancorate permanentemente al terreno ed insistenti comunque sullo stesso sito per più annate agrarie. Potranno essere realizzate tramite l'approvazione di un P.A.P.M.A.A. da parte delle aziende agrarie o di uno schema di cui all'art 44 comma 12 per proprietà non costituenti aziende.

art. 50 Attività agrituristiche

art. 51 Siti di interesse regionale (S.I.R.)

art. 52 Disciplina dell'ambito per l'istituzione del "Parco fluviale dell'Arbia", del "Parco fluviale dell'Ambra" e del "Parco fluviale dell'Ombrone.

1. Sono aree di particolare interesse, sotto il profilo paesistico, vegetazionale, geomorfologico e faunistico. Sono distinte in cartografia con apposito perimetro nella tav. Si04-II in scala 1/20.000.

2. Sono aree atte alla istituzione di parchi, riserve naturali ed "Aree Naturali Protette di Interesse Locale" (di seguito denominate A.N.P.I.L.) ai sensi delle vigenti norme regionali.

3. Al loro interno il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, con particolare riguardo alle forme di coltivazione tradizionali;
  • - agricoltura amatoriale, con modalità paesisticamente compatibili;
  • - selvicoltura;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo;
  • - ospitalità turistico-ricettiva in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni generali e specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.

5. L'elaborato Si 11 contiene la relazione d'incidenza redatta ai sensi dell'art.15 della L.R.56/2000, la quale dimostra che le previsioni contenute rispettivamente nei commi 2 e 3, relative al S.I.R. n°88 "Monti del Chianti", codice Natura 2000 IT 5190002 e al S.I.R n°90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina", codice Natura 2000 IT 5190004 e la loro attuazione, non pregiudicano l'integrità dei siti interessati, tenendo conto degli obiettivi di conservazione e di tutela di cui all D.G.R. n°644/2004, "Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale(S.I.R.)".

6. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.

7. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono preclusi i seguenti interventi:

  • - nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario;
  • - nuove strutture turistico-ricettive
  • - strutture di servizio
  • - villaggi turistici e campeggi;
  • - serre fisse;
  • - nuova viabilità;
  • - sistemazioni esterne di tipo impermeabile;
  • - palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
  • - iscrizioni e tabelloni pubblicitari;
  • - nuovi arredi vegetali estranei al contesto ambientale;
  • - alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
  • - riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
  • - rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
  • - eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
  • - attività ed interventi di scarico di materiali di riporto e risulta da scavi, raccolta in superficie di sabbia, ghiaia e sassi, eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, imboschimento con specie non autoctone, utilizzazione differente dal rimboschimento o da culture foraggere perenni di versanti con pendenza superiore al 35%, sbarramenti in alveo.

8. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi:

  • - applicazione della L.R. 30/2003 per lo svolgimento di attività di agriturismo, escluso agricampeggio;
  • - manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e vicinale;
  • - installazione di segnaletica turistica;
  • - riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni compatibili;
  • - realizzazione di sistemazioni esterne di edifici esistenti coerenti con i caratteri paesistici e ambientali;
  • - realizzazione di piste per attività agro-silvo-pastorale e di prevenzione incendi e protezione civile;
  • - realizzazione di infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • - attività archeologiche, naturalistiche e di ricerca scientifica.

9. All'interno dell'area "Parco fluviale dell'Ombrone" insiste l'area del Campo da Golf approvato, cui è contestualmente collegata la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva la cui previsione è fatta salva dalle previsioni del previgente Piano Regolatore Generale (di seguito denominato P.R.G.), ad esclusione della sua localizzazione, che è invece messa in salvagardia.

art. 53 Persistenze di paesaggio agrario storico

1.Sono le parti del territorio comunale individuate di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento. Tali caratteri risultano dalla comparazione sistematica e analitica tra le configurazioni paesaggistiche desumibili dalla ricostruzione comprensiva del riporto delle Tavole Indicative del Catasto Toscano e gli analoghi elementi riconosciuti attraverso i documenti contemporanei.

2.In quanto testimonianza viva di asseti paesaggistici durevoli, le aree di cui al comma 1 sono soggette a disciplina di tutela finalizzata a:

  • - mantenere il valore documentale del paesaggio agrario chiantigiano;
  • - consentire e favorire studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali;
  • - consentire e favorire studi e ricerche sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
  • - favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile;
  • - costituire luoghi di interesse turistico appartenenti alla rete dei percorsi di interesse paesaggistico.

3. All'interno di tali aree è vietata:

  • - ogni nuova costruzione stabile;
  • - l'installazione di serre stagionali o fisse;
  • - l'installazione di manufatti precari;
  • - la realizzazione di strutture ricreative e di piscine;
  • - l'installazione di impianti per il trasporto di energia, ripetitori o antenne;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

4. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al comma 1 dovranno contenere dettagliate e impegnative indicazioni per il perseguimento degli obiettivi del presente articolo. Le aree di cui al presente articolo sono da equiparare alle "Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali" e a quella ammesse a "Misure agroalimentari" di cui al vigente Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana.

5. Le aree di cui al presente articolo sono ricompresse fra i beni di cui al comma 6 art. 10 delle presenti norme.

Capo II Insediamenti

art. 54 Aree urbane e/o di influenza urbana

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo il P.S. e il successivo R.U., in attuazione del Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della L.R. 1/2005 garantisce:

  1. a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  2. b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  3. c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  4. d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.
Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57