Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 34 1c - Chianti classico

1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
  • - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

art. 35 2c - Città del vino

1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.

2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i principi statutari dell'associazione
  • - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
  • - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.

art. 36 3c - Sagre, feste, mercati, fiere

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la periodicità delle manifestazioni;
  • - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • - le attività culturali connesse;
  • - il ruolo dell'Amministrazione comunale;

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

art. 37 4c - Siti della memoria

1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della società locale che il piano intende conservare e valorizzare.

2. Sono identificati come tali il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la accessibilità e percorribilità pubblica;
  • - le sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico che il luogo incarna;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso;
  • - congrui spazi di sosta.

4. Il R.U. definisce gli interventi coerenti con gli elementi di invarianza idonei al mantenimento, alla integrazione o al ripristino degli aspetti di cui al comma 1.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57