Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
art. 34 1c - Chianti classico
1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.
2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
- - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
- - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.
art. 35 2c - Città del vino
1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.
2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.
3. Sono elementi di invarianza:
- - i principi statutari dell'associazione
- - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
- - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.
art. 36 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.
Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.
2. Sono elementi di invarianza:
- - la periodicità delle manifestazioni;
- - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
- - le attività culturali connesse;
- - il ruolo dell'Amministrazione comunale;
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.
art. 37 4c - Siti della memoria
1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della società locale che il piano intende conservare e valorizzare.
2. Sono identificati come tali il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.
3. Sono elementi di invarianza:
- - la accessibilità e percorribilità pubblica;
- - le sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico che il luogo incarna;
- - la tutela dall'inquinamento luminoso;
- - congrui spazi di sosta.
4. Il R.U. definisce gli interventi coerenti con gli elementi di invarianza idonei al mantenimento, alla integrazione o al ripristino degli aspetti di cui al comma 1.