Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 18 1b - Sito di interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina"

1. Sono aree collinari caratterizzate da seminativi, praterie secondarie, prati-pascoli, calanchi e biancane. Sono presenti inoltre boschetti, arbusteti, affioramento di sedimenti e specchi d'acqua artificiali. Costituiscono habitat di specie rare di uccelli nidificanti legate agli ambienti aperti.

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali, animali e geomorfologiche del sito costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico delle Crete

3. Qualunque piano o intervento, sia esso interno o esterno al SIR/SIC, suscettibile di avere un'incidenza sul sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza prevista all'art 5 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 120/2003.

art. 19 2b - Sito di interesse Regionale "Monti del Chianti"

1. Sito caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (cerrete e boschi di roverella) e mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti. Sono ulteriori caratterizzazioni dell'ambiente corsi d'acqua con vegetazione ripariale, praterie secondarie e rimboschimenti

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico in particolare per gli aspetti degli ecosistemi fluviali e dei castagneti da frutto.

art. 20 3b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

art. 21 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il R.U. fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. Sono recepiti i criteri e le regole definite dalla "Carta per l'uso sostenibile del territorio agricolo del Chianti" cui aderisce il comune di Castelnuovo Berardenga.

art. 22 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi

1. Sono le aree distinte in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I, e precisamente:

  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Arbia;
  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Ambra.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

3.Sono disciplinate all'art. 52 delle presenti Norme.

4. Il R.U. disciplina le realizzazione di servizi alle attività di cui al comma 2 nei limiti dei dimensionamenti massimi ammissibili stabiliti dal presente piano.

art. 23 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprassuolo;
  • - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

art. 24 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono compresi il Parco di Villa Chigi-Saracini, il Giardino della Rimembranza, il Parco delle sculture del Chianti, il Parco di Geggiano, il Colle di Monteaperti, il Parco ludico termale di Acqua Borra, i Giardini Gini e il Parco Romantico di Arceno.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • * gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • * le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • * gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • * i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • * le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione.

art. 25 8b - Formazioni calanchive e biancane

1. Sono le forme dinamiche dell'erosione operata dalle acque meteoriche sulle argille e costituiscono una componente rilevante del paesaggio del territorio di Castelnuovo Berardenga:

  • - Monteapertaccio
  • - Fosso dell'Amo
  • - Banditone
  • - Casa Coppi

2. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la naturalità della evoluzione morfologica;
  • - la naturalità del deflusso delle acque al piede dei calanchi;
  • - il congruo distacco delle pratiche agricole dalla corona del calanco o dall'affioramento argilloso;
  • - la vegetazione pioniera.

4. Il R.U. detta norme finalizzate alla tutela di tali elementi attraverso buone pratiche agricole.

art. 26 9b - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accesi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere.
  • - le aperture visuali

3. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P.

4. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

5. All'interno delle aree del comma 4 è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadono all'interno delle aree di cui all'art. 39.

5 bis. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati, vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 commi 5, 6 e 7 delle Norme del P.T.C.P.

6. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

art. 27 10b - Patriarchi vegetali

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 28 11b - Fonti e sorgenti e pozzi

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I n scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione
  • - la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche
  • - eventuali zone di tutela e di rispetto di cui all'art.66 delle presenti Norme.

art. 29 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 delle presenti norme contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato Si03-I e l'intero sviluppo della viabilità fondativi di cui all'art. 14 delle presenti norme.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 del presente articolo il R.U. definirà gli ambiti di rispetto di in edificabilità e o le quote massime di altezza degli edifici al fine di garantire le caratteristiche di apertura visuale.

art. 30 13b - Acquiferi strategici

1. Gli acquiferi strategici rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Pertanto sono inseriti nel quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66.

3. Gli interventi che insistono nelle aree non normate dall'art. 66 sono soggette a valutazioni specifiche circa la tutela della qualità e della potenzialità della risorsa idrica sottesa.

art. 31 14b - Sorgenti e pozzi termali

1. Nel territorio comunale sono individuati come Geositi, le seguenti sorgenti e pozzi con presenza di acque termali:

  • - Acqua Borra
  • - Ambra
  • - Campo pozzi Ambra 5
  • - Reggine
  • - Bagnaccio
  • - Bagnaccio del Colombaio
  • - Dievole
  • - Guistrigona fonte solforosa

2. Nel loro insieme costituiscono risorsa naturale di valore turistico, ludico e terapeutico da tutelare e valorizzare.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi
  • - lo stato fisico e di diritto degli accessi pubblici esistenti
  • - le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66

art. 32 15 b - Siti di interesse mineralogico

1. I siti di interesse mineralogico (geositi, geotopi o monumenti geologici) rappresentano uno degli elementi centrali del patrimonio geologico del Comune. Si ritiene che la conoscenza organica della presenza di tali beni sul territorio, della loro potenzialità e vulnerabilità, possa costituire un valido supporto per le attività di pianificazione e di programmazione del comune. Pertanto sono inseriti nei quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. Nei luoghi sopra individuati l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali ecc. è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono. I proprietari e la pubblica amministrazione sono altresì responsabili della tutela e della conservazione dei geositi medesimi.

3. Sono elementi di invarianza gli affioramenti geologici ed i punti di emergenza nel loro stato naturale. Non sono da prevedersi "miglioramenti" o modifiche se non attraverso uno specifico studio geologico ambientale legato a fini didattici o di sfruttamento economico/turistico degli stessi attraverso la proposta di un progetto che dovrà essere pienamente condiviso dall'amministrazione comunale.

4. Il R.U. potrà elaborare la redazione di un documento "Atlante dei Geositi" nel quale per ogni elemento, descritto ed individuato in una scheda, saranno dettate norme specifiche.

5. Il presente articolo si applica anche agli elementi di cui all'artt. 25 e 31.

art. 33 16b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav Si03-I in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel R.U. saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.
Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57