Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 11 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico

1. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

art. 12 2a - Edifici e beni storico-architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.
L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dalla Sovrintendenza di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 24.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal Titolo I del D.Lgs 42/2004 ma comunque meritevoli di particolare tutela.

4. La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

art. 13 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente alla seconda guerra mondiale.
La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

4. La presenza di edifici al 1954 deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la Schedatura di cui al comma precedente tale attribuzione sarà esattamente confermata o modificata senza che ciò comporti variante al P.S.

art. 14 4a - Tracciati viari fondativi

1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954 diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

6. Il R.U. può operare la verifica sullo stato di consistenza della presente invariante contenente lo stato di fatto e di diritto di ciascuno dei tracciati viari fondativi.

art. 15 5a - Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. Il R.U. può operare la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza della presente invariante risultante nella schedatura dell'apposito Repertorio Comunale contenente lo stato di fatto e di diritto delle strade vicinali; e detta inoltre criteri e prescrizioni per le relative opere di manutenzione, restauro o ripristino.

art. 16 6a - Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000 con apposito segno grafico e dettagliati nell'elaborato Mo03 in scala 1/2.000-1/4.000, sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
  • - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il R.U. seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • - dati topocartografici
  • - tipo
  • - caratteri planoaltimetrici
  • - usi in atto
  • - pavimentazioni
  • - barriere architettoniche
  • - margini
  • - marciapiedi
  • - passi carrabili
  • - illuminazione
  • - alberature su suolo pubblico
  • - aiuole
  • - attrezzature
  • - elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 83 delle presenti norme il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

art. 17 7a - Tracciato e opere ferroviarie

1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.

2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * gli edifici funzionalmente connessi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica in ragione di esigenze trasportistiche prevalenti.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57