Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 10 Invarianti strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 delle presenti norme tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1:10.000:

  1. a - Invarianza storico-insediativa:
    1. 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico
    2. 2a - Edifici e beni storico-architettonici
    3. 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954
    4. 4a - Tracciati viari fondativi
    5. 5a - Viabilità vicinale
    6. 6a - Spazi pubblici centrali
    7. 7a - Tracciato e opere ferroviarie
  2. b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
    1. 1b -S.I.R."Crete di Camposodo e Crete di Leonina"
    2. 2b -S.I.R."Monti del Chianti"
    3. 3b - Infrastrutturazione ambientale
    4. 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
    5. 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi
    6. 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    7. 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative
    8. 8b - Formazioni calanchive e biancane
    9. 9b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
    10. 10b - Patriarchi vegetali
    11. 11b - Fonti e Sorgenti
    12. 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
    13. 13b - Acquiferi strategici
    14. 14b - Sorgenti e pozzi termali
    15. 15b - Siti di interesse mineralogico
    16. 16b - Aree tartufigene
  3. c - Invarianza culturale e sociale
    1. 1c - Chianti classico
    2. 2c - Città del vino
    3. 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
    4. 4c - Siti della memoria

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il P.S. definisce:

  • - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le prescrizioni per il R.U. e per le altre norme di rango regolamentare correlate.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.

6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, n. 42, il P.S. propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal R. U..

Capo I Invarianza storico-insediativa

art. 11 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico

1. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

art. 12 2a - Edifici e beni storico-architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.
L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dalla Sovrintendenza di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 24.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal Titolo I del D.Lgs 42/2004 ma comunque meritevoli di particolare tutela.

4. La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

art. 13 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente alla seconda guerra mondiale.
La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

4. La presenza di edifici al 1954 deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la Schedatura di cui al comma precedente tale attribuzione sarà esattamente confermata o modificata senza che ciò comporti variante al P.S.

art. 14 4a - Tracciati viari fondativi

1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954 diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

6. Il R.U. può operare la verifica sullo stato di consistenza della presente invariante contenente lo stato di fatto e di diritto di ciascuno dei tracciati viari fondativi.

art. 15 5a - Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. Il R.U. può operare la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza della presente invariante risultante nella schedatura dell'apposito Repertorio Comunale contenente lo stato di fatto e di diritto delle strade vicinali; e detta inoltre criteri e prescrizioni per le relative opere di manutenzione, restauro o ripristino.

art. 16 6a - Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000 con apposito segno grafico e dettagliati nell'elaborato Mo03 in scala 1/2.000-1/4.000, sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
  • - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il R.U. seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • - dati topocartografici
  • - tipo
  • - caratteri planoaltimetrici
  • - usi in atto
  • - pavimentazioni
  • - barriere architettoniche
  • - margini
  • - marciapiedi
  • - passi carrabili
  • - illuminazione
  • - alberature su suolo pubblico
  • - aiuole
  • - attrezzature
  • - elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 83 delle presenti norme il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

art. 17 7a - Tracciato e opere ferroviarie

1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.

2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * gli edifici funzionalmente connessi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica in ragione di esigenze trasportistiche prevalenti.

Capo II Invarianza paesaggistico-ambientale

art. 18 1b - Sito di interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina"

1. Sono aree collinari caratterizzate da seminativi, praterie secondarie, prati-pascoli, calanchi e biancane. Sono presenti inoltre boschetti, arbusteti, affioramento di sedimenti e specchi d'acqua artificiali. Costituiscono habitat di specie rare di uccelli nidificanti legate agli ambienti aperti.

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali, animali e geomorfologiche del sito costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico delle Crete

3. Qualunque piano o intervento, sia esso interno o esterno al SIR/SIC, suscettibile di avere un'incidenza sul sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza prevista all'art 5 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 120/2003.

art. 19 2b - Sito di interesse Regionale "Monti del Chianti"

1. Sito caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (cerrete e boschi di roverella) e mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti. Sono ulteriori caratterizzazioni dell'ambiente corsi d'acqua con vegetazione ripariale, praterie secondarie e rimboschimenti

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico in particolare per gli aspetti degli ecosistemi fluviali e dei castagneti da frutto.

art. 20 3b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

art. 21 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il R.U. fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. Sono recepiti i criteri e le regole definite dalla "Carta per l'uso sostenibile del territorio agricolo del Chianti" cui aderisce il comune di Castelnuovo Berardenga.

art. 22 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi

1. Sono le aree distinte in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I, e precisamente:

  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Arbia;
  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Ambra.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

3.Sono disciplinate all'art. 52 delle presenti Norme.

4. Il R.U. disciplina le realizzazione di servizi alle attività di cui al comma 2 nei limiti dei dimensionamenti massimi ammissibili stabiliti dal presente piano.

art. 23 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprassuolo;
  • - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

art. 24 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono compresi il Parco di Villa Chigi-Saracini, il Giardino della Rimembranza, il Parco delle sculture del Chianti, il Parco di Geggiano, il Colle di Monteaperti, il Parco ludico termale di Acqua Borra, i Giardini Gini e il Parco Romantico di Arceno.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • * gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • * le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • * gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • * i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • * le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione.

art. 25 8b - Formazioni calanchive e biancane

1. Sono le forme dinamiche dell'erosione operata dalle acque meteoriche sulle argille e costituiscono una componente rilevante del paesaggio del territorio di Castelnuovo Berardenga:

  • - Monteapertaccio
  • - Fosso dell'Amo
  • - Banditone
  • - Casa Coppi

2. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la naturalità della evoluzione morfologica;
  • - la naturalità del deflusso delle acque al piede dei calanchi;
  • - il congruo distacco delle pratiche agricole dalla corona del calanco o dall'affioramento argilloso;
  • - la vegetazione pioniera.

4. Il R.U. detta norme finalizzate alla tutela di tali elementi attraverso buone pratiche agricole.

art. 26 9b - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accesi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere.
  • - le aperture visuali

3. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P.

4. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

5. All'interno delle aree del comma 4 è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadono all'interno delle aree di cui all'art. 39.

5 bis. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati, vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 commi 5, 6 e 7 delle Norme del P.T.C.P.

6. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

art. 27 10b - Patriarchi vegetali

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 28 11b - Fonti e sorgenti e pozzi

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I n scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione
  • - la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche
  • - eventuali zone di tutela e di rispetto di cui all'art.66 delle presenti Norme.

art. 29 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 delle presenti norme contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato Si03-I e l'intero sviluppo della viabilità fondativi di cui all'art. 14 delle presenti norme.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 del presente articolo il R.U. definirà gli ambiti di rispetto di in edificabilità e o le quote massime di altezza degli edifici al fine di garantire le caratteristiche di apertura visuale.

art. 30 13b - Acquiferi strategici

1. Gli acquiferi strategici rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Pertanto sono inseriti nel quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66.

3. Gli interventi che insistono nelle aree non normate dall'art. 66 sono soggette a valutazioni specifiche circa la tutela della qualità e della potenzialità della risorsa idrica sottesa.

art. 31 14b - Sorgenti e pozzi termali

1. Nel territorio comunale sono individuati come Geositi, le seguenti sorgenti e pozzi con presenza di acque termali:

  • - Acqua Borra
  • - Ambra
  • - Campo pozzi Ambra 5
  • - Reggine
  • - Bagnaccio
  • - Bagnaccio del Colombaio
  • - Dievole
  • - Guistrigona fonte solforosa

2. Nel loro insieme costituiscono risorsa naturale di valore turistico, ludico e terapeutico da tutelare e valorizzare.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi
  • - lo stato fisico e di diritto degli accessi pubblici esistenti
  • - le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66

art. 32 15 b - Siti di interesse mineralogico

1. I siti di interesse mineralogico (geositi, geotopi o monumenti geologici) rappresentano uno degli elementi centrali del patrimonio geologico del Comune. Si ritiene che la conoscenza organica della presenza di tali beni sul territorio, della loro potenzialità e vulnerabilità, possa costituire un valido supporto per le attività di pianificazione e di programmazione del comune. Pertanto sono inseriti nei quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. Nei luoghi sopra individuati l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali ecc. è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono. I proprietari e la pubblica amministrazione sono altresì responsabili della tutela e della conservazione dei geositi medesimi.

3. Sono elementi di invarianza gli affioramenti geologici ed i punti di emergenza nel loro stato naturale. Non sono da prevedersi "miglioramenti" o modifiche se non attraverso uno specifico studio geologico ambientale legato a fini didattici o di sfruttamento economico/turistico degli stessi attraverso la proposta di un progetto che dovrà essere pienamente condiviso dall'amministrazione comunale.

4. Il R.U. potrà elaborare la redazione di un documento "Atlante dei Geositi" nel quale per ogni elemento, descritto ed individuato in una scheda, saranno dettate norme specifiche.

5. Il presente articolo si applica anche agli elementi di cui all'artt. 25 e 31.

art. 33 16b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav Si03-I in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel R.U. saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.

Capo III Invarianza culturale e sociale

art. 34 1c - Chianti classico

1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
  • - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

art. 35 2c - Città del vino

1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.

2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i principi statutari dell'associazione
  • - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
  • - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.

art. 36 3c - Sagre, feste, mercati, fiere

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la periodicità delle manifestazioni;
  • - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • - le attività culturali connesse;
  • - il ruolo dell'Amministrazione comunale;

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

art. 37 4c - Siti della memoria

1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della società locale che il piano intende conservare e valorizzare.

2. Sono identificati come tali il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la accessibilità e percorribilità pubblica;
  • - le sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico che il luogo incarna;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso;
  • - congrui spazi di sosta.

4. Il R.U. definisce gli interventi coerenti con gli elementi di invarianza idonei al mantenimento, alla integrazione o al ripristino degli aspetti di cui al comma 1.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57