Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo I Invarianti strutturali

art. 10 Invarianti strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 delle presenti norme tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1:10.000:

  1. a - Invarianza storico-insediativa:
    1. 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico
    2. 2a - Edifici e beni storico-architettonici
    3. 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954
    4. 4a - Tracciati viari fondativi
    5. 5a - Viabilità vicinale
    6. 6a - Spazi pubblici centrali
    7. 7a - Tracciato e opere ferroviarie
  2. b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
    1. 1b -S.I.R."Crete di Camposodo e Crete di Leonina"
    2. 2b -S.I.R."Monti del Chianti"
    3. 3b - Infrastrutturazione ambientale
    4. 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
    5. 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi
    6. 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    7. 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative
    8. 8b - Formazioni calanchive e biancane
    9. 9b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
    10. 10b - Patriarchi vegetali
    11. 11b - Fonti e Sorgenti
    12. 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
    13. 13b - Acquiferi strategici
    14. 14b - Sorgenti e pozzi termali
    15. 15b - Siti di interesse mineralogico
    16. 16b - Aree tartufigene
  3. c - Invarianza culturale e sociale
    1. 1c - Chianti classico
    2. 2c - Città del vino
    3. 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
    4. 4c - Siti della memoria

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il P.S. definisce:

  • - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le prescrizioni per il R.U. e per le altre norme di rango regolamentare correlate.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.

6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, n. 42, il P.S. propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal R. U..

Capo I Invarianza storico-insediativa

art. 11 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico

1. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

art. 12 2a - Edifici e beni storico-architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.
L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dalla Sovrintendenza di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 24.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal Titolo I del D.Lgs 42/2004 ma comunque meritevoli di particolare tutela.

4. La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

art. 13 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal R.U. sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente alla seconda guerra mondiale.
La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

4. La presenza di edifici al 1954 deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la Schedatura di cui al comma precedente tale attribuzione sarà esattamente confermata o modificata senza che ciò comporti variante al P.S.

art. 14 4a - Tracciati viari fondativi

1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954 diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

6. Il R.U. può operare la verifica sullo stato di consistenza della presente invariante contenente lo stato di fatto e di diritto di ciascuno dei tracciati viari fondativi.

art. 15 5a - Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. Il R.U. può operare la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza della presente invariante risultante nella schedatura dell'apposito Repertorio Comunale contenente lo stato di fatto e di diritto delle strade vicinali; e detta inoltre criteri e prescrizioni per le relative opere di manutenzione, restauro o ripristino.

art. 16 6a - Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000 con apposito segno grafico e dettagliati nell'elaborato Mo03 in scala 1/2.000-1/4.000, sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
  • - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il R.U. seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • - dati topocartografici
  • - tipo
  • - caratteri planoaltimetrici
  • - usi in atto
  • - pavimentazioni
  • - barriere architettoniche
  • - margini
  • - marciapiedi
  • - passi carrabili
  • - illuminazione
  • - alberature su suolo pubblico
  • - aiuole
  • - attrezzature
  • - elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 83 delle presenti norme il R.U. detta gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

art. 17 7a - Tracciato e opere ferroviarie

1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.

2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • * i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • * le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • * le opere d'arte;
  • * le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • * gli edifici funzionalmente connessi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica in ragione di esigenze trasportistiche prevalenti.

Capo II Invarianza paesaggistico-ambientale

art. 18 1b - Sito di interesse Regionale "Crete di Camposodo e Crete di Leonina"

1. Sono aree collinari caratterizzate da seminativi, praterie secondarie, prati-pascoli, calanchi e biancane. Sono presenti inoltre boschetti, arbusteti, affioramento di sedimenti e specchi d'acqua artificiali. Costituiscono habitat di specie rare di uccelli nidificanti legate agli ambienti aperti.

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali, animali e geomorfologiche del sito costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico delle Crete

3. Qualunque piano o intervento, sia esso interno o esterno al SIR/SIC, suscettibile di avere un'incidenza sul sito deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza prevista all'art 5 del DPR 357/1997 così come modificato dal DPR 120/2003.

art. 19 2b - Sito di interesse Regionale "Monti del Chianti"

1. Sito caratterizzato da boschi di latifoglie termofile (cerrete e boschi di roverella) e mesofile (castagneti) oltre ad arbusteti. Sono ulteriori caratterizzazioni dell'ambiente corsi d'acqua con vegetazione ripariale, praterie secondarie e rimboschimenti

2. Sono elementi di invarianza, le caratteristiche vegetali e animali del sito, costituente elemento peculiare del contesto paesaggistico in particolare per gli aspetti degli ecosistemi fluviali e dei castagneti da frutto.

art. 20 3b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

art. 21 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il R.U. fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il R.U. individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

5. Sono recepiti i criteri e le regole definite dalla "Carta per l'uso sostenibile del territorio agricolo del Chianti" cui aderisce il comune di Castelnuovo Berardenga.

art. 22 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi

1. Sono le aree distinte in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I, e precisamente:

  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Arbia;
  • - le parti di territorio situate intorno all'asta dell'Ambra.

2. Sono caratterizzate da qualità ambientali idonee ad una loro fruizione pubblica nell'ambito del tempo libero, delle attività sportivo-motorie, culturali e ricreative, termali, della osservazione e studio dei fenomeni naturali.

3.Sono disciplinate all'art. 52 delle presenti Norme.

4. Il R.U. disciplina le realizzazione di servizi alle attività di cui al comma 2 nei limiti dei dimensionamenti massimi ammissibili stabiliti dal presente piano.

art. 23 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprassuolo;
  • - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il R.U. detta specifiche norme.

art. 24 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico. Sono compresi il Parco di Villa Chigi-Saracini, il Giardino della Rimembranza, il Parco delle sculture del Chianti, il Parco di Geggiano, il Colle di Monteaperti, il Parco ludico termale di Acqua Borra, i Giardini Gini e il Parco Romantico di Arceno.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • * le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • * le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • * gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • * le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • * gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • * i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • * le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione.

art. 25 8b - Formazioni calanchive e biancane

1. Sono le forme dinamiche dell'erosione operata dalle acque meteoriche sulle argille e costituiscono una componente rilevante del paesaggio del territorio di Castelnuovo Berardenga:

  • - Monteapertaccio
  • - Fosso dell'Amo
  • - Banditone
  • - Casa Coppi

2. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la naturalità della evoluzione morfologica;
  • - la naturalità del deflusso delle acque al piede dei calanchi;
  • - il congruo distacco delle pratiche agricole dalla corona del calanco o dall'affioramento argilloso;
  • - la vegetazione pioniera.

4. Il R.U. detta norme finalizzate alla tutela di tali elementi attraverso buone pratiche agricole.

art. 26 9b - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accesi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere.
  • - le aperture visuali

3. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P.

4. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

5. All'interno delle aree del comma 4 è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadono all'interno delle aree di cui all'art. 39.

5 bis. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati, vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 commi 5, 6 e 7 delle Norme del P.T.C.P.

6. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

art. 27 10b - Patriarchi vegetali

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.Si03-I in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 28 11b - Fonti e sorgenti e pozzi

1. Sono i punti di emergenza delle acque assunti come risorsa suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e preservata da alterazioni dell'ambiente prossimo e da usi impropri. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I n scala 1/10.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi, fatte salve le eventuali opere di captazione
  • - la natura di risorsa con l'attribuzione della qualifica di acque pubbliche
  • - eventuali zone di tutela e di rispetto di cui all'art.66 delle presenti Norme.

art. 29 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 delle presenti norme contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato Si03-I e l'intero sviluppo della viabilità fondativi di cui all'art. 14 delle presenti norme.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 del presente articolo il R.U. definirà gli ambiti di rispetto di in edificabilità e o le quote massime di altezza degli edifici al fine di garantire le caratteristiche di apertura visuale.

art. 30 13b - Acquiferi strategici

1. Gli acquiferi strategici rappresentano la potenziale fonte di affrancamento per far fronte al bisogno di acqua, tutelando le risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso, da utilizzare nel caso in cui rapidi cambiamenti climatici possano far diminuire la disponibilità d'acqua. Pertanto sono inseriti nel quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66.

3. Gli interventi che insistono nelle aree non normate dall'art. 66 sono soggette a valutazioni specifiche circa la tutela della qualità e della potenzialità della risorsa idrica sottesa.

art. 31 14b - Sorgenti e pozzi termali

1. Nel territorio comunale sono individuati come Geositi, le seguenti sorgenti e pozzi con presenza di acque termali:

  • - Acqua Borra
  • - Ambra
  • - Campo pozzi Ambra 5
  • - Reggine
  • - Bagnaccio
  • - Bagnaccio del Colombaio
  • - Dievole
  • - Guistrigona fonte solforosa

2. Nel loro insieme costituiscono risorsa naturale di valore turistico, ludico e terapeutico da tutelare e valorizzare.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - lo stato fisico dei luoghi
  • - lo stato fisico e di diritto degli accessi pubblici esistenti
  • - le caratteristiche chimico-fisiche delle acque.

La tutela e la protezione di tali elementi è affidata alle norme indicate all'art. 66

art. 32 15 b - Siti di interesse mineralogico

1. I siti di interesse mineralogico (geositi, geotopi o monumenti geologici) rappresentano uno degli elementi centrali del patrimonio geologico del Comune. Si ritiene che la conoscenza organica della presenza di tali beni sul territorio, della loro potenzialità e vulnerabilità, possa costituire un valido supporto per le attività di pianificazione e di programmazione del comune. Pertanto sono inseriti nei quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. Nei luoghi sopra individuati l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali ecc. è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono. I proprietari e la pubblica amministrazione sono altresì responsabili della tutela e della conservazione dei geositi medesimi.

3. Sono elementi di invarianza gli affioramenti geologici ed i punti di emergenza nel loro stato naturale. Non sono da prevedersi "miglioramenti" o modifiche se non attraverso uno specifico studio geologico ambientale legato a fini didattici o di sfruttamento economico/turistico degli stessi attraverso la proposta di un progetto che dovrà essere pienamente condiviso dall'amministrazione comunale.

4. Il R.U. potrà elaborare la redazione di un documento "Atlante dei Geositi" nel quale per ogni elemento, descritto ed individuato in una scheda, saranno dettate norme specifiche.

5. Il presente articolo si applica anche agli elementi di cui all'artt. 25 e 31.

art. 33 16b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav Si03-I in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel R.U. saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.

Capo III Invarianza culturale e sociale

art. 34 1c - Chianti classico

1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. Si03-I in scala1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
  • - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

art. 35 2c - Città del vino

1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.

2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i principi statutari dell'associazione
  • - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
  • - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.

art. 36 3c - Sagre, feste, mercati, fiere

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.

Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la periodicità delle manifestazioni;
  • - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • - le attività culturali connesse;
  • - il ruolo dell'Amministrazione comunale;

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il R.U. definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

art. 37 4c - Siti della memoria

1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della società locale che il piano intende conservare e valorizzare.

2. Sono identificati come tali il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la accessibilità e percorribilità pubblica;
  • - le sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico che il luogo incarna;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso;
  • - congrui spazi di sosta.

4. Il R.U. definisce gli interventi coerenti con gli elementi di invarianza idonei al mantenimento, alla integrazione o al ripristino degli aspetti di cui al comma 1.

Titolo II Criteri di uso e tutela del Patrimonio Territoriale

Capo I Territorio rurale

art. 38 Territorio rurale

1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 54 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000

2. All'interno del territorio di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/2005. I territorio rurale è suddiviso in Aree ad esclusiva funzione agricola e in Aree a prevalente funzione agricola.

3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, è consentito il recupero della intera Superficie Utile Lorda (di seguito denominata S.U.L.) esistente. La superfice delle unità abitative ottenute oltre quelle esistenti deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. massima ammissibile residenziale della U.T.O.E. in cui ricadono.

4. Il passaggio dalla funzione non agricola, di annesso agricolo e non residenziale di edifici esistenti nell'ambito territoriale di cui al presente articolo, verso la funzione residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq 70, nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal R.U. coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera S.U.L. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art. 79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano necessari per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile abitabile e di volume;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

Gli interventi di cui al presente comma si applicano al Patrimonio edilizio presente al1954 di cui all'art. 13 delle presenti norme, previa verifica a seguito della rilevazione a mezzo schedatura puntuale di cui al comma 3 del medesimo art. 13.

5. Nei casi in cui la destinazione residenziale sia ottenuta mediante interventi di cui alla lettera d) comma 2, art.79 L.R. 1/2005, la S.U.L. esistente eccedente mq. 250 al netto di quella recuperata con le modalità di cui al comma precedente , è recuperabile nella misura massima del 30% fino ad una trasformazione massima risultante di mq. 1.250 di S.U.L.. È fatto obbligo del mantenimento del sedime esistente o dell' accorpamento ad un sedime esistente. Per S.U.L. esistenti complessivamente uguali o superiori a mq. 750, l'intervento è soggetto a Piano di recupero.
Il passaggio dalla funzione agricola verso quella residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq.70.

6. La S.U.L. delle unità abitative ottenute attraverso gli i interventi di cui al presente articolo, deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. residenziale massima ammissibile relativa alla U.T.O.E. in cui ricadono.

7. Nel caso che il cambio di destinazione riguardi il passaggio a funzione turistico ricettiva, valgono i medesimi criteri e parametri di cui al presente articolo, con l'elevazione del limite massimo di S.U.L. risultante a mq.2.000. Il numero di posti letto ricavati è computato a detrarre dal n. massimo ammissibile relativo alla U.T.O.E. in cui ricadono.

8. Per il territorio rurale si recepisce la tav P05-08 e la disciplina del capo M delle norme del P.T.C.P.

art. 39 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Le zone ad "Esclusiva funzione agricola" sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree a caratterizzare strade, linee di confine e delimitazioni di campi, notevoli opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti...) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente la loro notevole vocazione pedo-climatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità (olio...), sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola ;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - centri di trasformazione e servizi
  • - bonifiche
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico;

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26 delle presenti norme.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L.

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a - è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b - è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, - centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo.Ambientale (di seguito denominati P.A.P.M.A.A.) nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c - sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41. Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e il frutteto in coltura specializzata che l'oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori, ai sensi del comma 4 art. 3 del Regolamento di attuazione n. 5/R del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005;
  • - la seconda delle colture indicate alla linea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b) devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - dimensioni massime ammissibili per ciascuna unità compresa tra mq. 110 e mq 150 di S.U.L.
  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimerico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1500 di S.U.L.

art. 40 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono considerate tali le parti di territorio la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica sia legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività se ne siano affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. Entro tali aree le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la modalità principale di gestione del territorio comunale nonché, con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti Norme, strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesistici consolidati e di sostegno ai redditi agricoli.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico.

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L..

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a) è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b) è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, e annessi agricoli stabili di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A. nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c) sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41 Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e frutteto in coltura specializzata che l' oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori;
  • - la seconda delle colture indicate all'alinea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b), devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimetrico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L.

art. 41 Attività integrative

1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio. Esse non snaturano ma contribuiscono alla valorizzazione del carattere rurale del territorio stesso e consentono ulteriori occasioni di reddito per la popolazione, favorendone la permanenza.

2. Si considerano tali:

  • - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • - le attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • - le attività integrative di ospitalità rurale : ricettività sino a 50 posti letto, realizzate in particolare mediante recupero di fabbricati rurali caratteristici ed in stato di degrado. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie, ad opera di Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito denominati I.A.P.).

4. Per le attività integrative commerciali la dimensione massima del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere la dimensione massima di 110 mq.

5. Per le attività integrative artigianali si potranno adibire a tal scopo un massimo di 80 mq.

6. Per le attività integrative di locande si potrà realizzare locali capaci di ospitare sino a 50 posti letto.

7. Per attività integrative di servizio i cui manufatti devono sottostare alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R, si hanno due casi:

  1. a) detenzione di animali (cavalli, cani) a scopo non agricolo e cioè: pensione, allevamento a scopo commerciale, allenamento ed addestramento. Si potranno realizzare le strutture necessarie per ospitare gli animali e gli accessori relativi (locali per alimenti, attrezzature, medicinali ecc...), dietro presentazione di un progetto che rappresenti le strutture, i materiali utilizzati (possibile sia legno che muratura tradizionale), specifica destinazione dei locali, eventuali sistemazioni a verde e accessori di corredo; il progetto sarà esaminato dalla commissione degli esperti in materia paesistica ed ambientale di cui all'art 41 comma 7 della L.R. 1/2005; necessaria la sottoscrizione di atto d'obbligo che attesti la loro eliminazione una volta venuto meno lo scopo per cui sono state edificate. Non si prevedono limiti del numero di animali, salvo il rispetto delle norme che regolano gli aspetti del benessere animale ed igienico sanitari
  2. b) sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici quali guide turistiche, noleggio biciclette o simili: la superficie non potrà superare i 60 mq anche mediante strutture precarie di nuova edificazione.

8. Non è consentita la realizzazione di cantieri e depositi di materiali collegati e non alle attività sopra descritte, salvo piccoli stoccaggi provvisori di merce o materie prime.

9. Il recupero degli edifici dovrà essere condotto assicurando il mantenimento dell'equilibrio storicamente consolidato del territorio.

10. Il presentatore della domanda di autorizzazione per l'ottenimento di licenza per attività integrative dovrà presentare un programma di interventi relativi all'area circostante il fabbricato o comunque da realizzare nella zona su cui insiste il fabbricato. Non è prestabilita la dimensione minima di tale territorio: sarà l'Ufficio Tecnico Comunale e gli esperti della Commissione di tutela ambientale che dovranno valutare l'entità e la valenza degli interventi, i quali potranno essere realizzati anche su proprietà di terzi. L'impegno a realizzare tali interventi sarà fissato in un atto unilaterale d'obbligo, che sarà sottoscritto dal richiedente e dall'eventuale terzo proprietario dei terreni su cui ricade l'intervento, per autorizzazione; nell'atto saranno fissati i tempi di realizzazione, l'arco temporale di impegno al mantenimento delle opere e le tecniche che saranno adoperate per la realizzazione delle opere. L'inadempiente sarà costretto a risarcire una somma corrispondente al valore delle mancate opere di miglioramento ed il fabbricato tornerà ad assumere destinazione agricola.

11. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico, secondo indicazioni fornite dall'Amm.ne Comunale nel R.U.

12. Il R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.

art. 42 Bonifiche agrarie

1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.

2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico "progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della L.R. 78/1998 art. 36 (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)" che sarà redatto e firmato da tecnici abilitati in materia di geologia/geotecnica, agronomia e pedologia e da redigere secondo uno schema definito nel R.U.. Nel progetto sarà evidenziata la situazione pre e post miglioramento mediante idonea relazione illustrativa contenente computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino l'effettività del miglioramento dal punto di vista economico, e adeguate planimetrie e sezioni che illustrino i movimenti di terreno, le sistemazioni e quanto altro previsto, sino alla sistemazione finale. Nella relazione sarà altresì prevista la eventuale destinazione o provenienza dei terreni da asportare e/o da introdurre nei luoghi oggetto di bonifica, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

3. Tali progetti saranno comunque esaminati dalla Commissione comunale degli esperti in materia ambientale a prescindere dalla presenza di vincoli territoriali sul terreno ove ricade il progetto e saranno altresì sottoposti all'esame degli altri uffici competenti nel caso di presenza di specifici vincoli (idrogeologico - forestale, paesaggistico, archeologico...).

4. Per ottenere il nulla osta ad eseguire la bonifica agraria dovrà essere presentata dal richiedente la bonifica una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.

5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici classificate a bosco secondo la L.R. 39/2000; solo nel caso in ciò sia reso obbligatorio da situazioni da giustificare in relazione, potrà interessare porzioni molto ridotte di bosco; in tal caso sarà osservato il criterio del rimboschimento compensativo di cui alla L.R. 39/2000 citata e relativo Reg.to di attuazione.

art. 43 Annessi agricoli

1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli IAP, è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n. 5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.

2. I nuovi volumi dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo in caso di mancanza di edifici preesistenti o impedimenti tecnici (mancanza di spazio, pericolosità, esigenze funzionali...). In ogni caso sarà individuata una collocazione, una tipologia ed una colorazione che tenga conto degli assetti consolidati del luogo, da precisare in sede di R.U..

3. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.

art. 44 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)

1. È ammessa l'edificazione di annessi rurali nei piccoli fondi condotti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2. Ai sensi dell'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005, il R.U. definisce e dettaglia le condizioni tecniche di tali edifici, nonché i contenuti dei commi 3 e 4 del suddetto art.6. Il R.U. definisce altresì le caratteristiche dell'atto d'obbligo in cui il titolare si impegna alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività descritta o per il trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui è stato realizzato nonchè le relative forme di garanzia; saranno definite anche la tipologia costruttiva ed i materiali leggeri consentiti per la realizzazione del manufatto.

3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo è vietata nelle aree di cui all'art. 53.

4. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 30 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq.10.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq.20.000  oliveto
  • "  mq.40.000  seminativo

5. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 18 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq. 5.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq. 10.000  oliveto
  • "  mq. 20.000  seminativo

6. Sono escluse dal computo le aree boscate.

7. Sono compresi nel computo dei volumi realizzabili i volumi preesistenti che dovessero essere mantenuti.

8. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.

9. In caso di fondo suddiviso in più appezzamenti l'annesso sarà edificato nell'appezzamento con maggiore densità colturale, ma potrà essere giustificata la realizzazione di più annessi su appezzamenti diversi appartenenti ad un unico conduttore, che singolarmente raggiungano i minimi di cui ai comma 4 e 5 quando vi sia notevole distanza tra di essi.

10. I terreni interessati dall'intervento edilizio non devono aver subito divisione della proprietà dopo la data dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995, altrimenti resterà valido il presente divieto per i 10 anni successivi al frazionamento. Deroghe sono previste in caso di divisione per successione ereditaria, esproprio, mutamento di destinazione urbanistica dei terreni ed altre cause forzose e non dipendenti dalla volontà del titolare.

11. È vietata la realizzazione di locali interrati.

12. Il richiedente dovrà presentare all'Amministrazione Comunale uno schema da approvare nel R.U. in cui figureranno: relazione tecnico illustrativa dell'intervento con allegato atto comprovante il titolo di possesso dei terreni (nel caso di affitto agrario sarà allegato il consenso del proprietario alla edificazione); dimostrazione del raggiungimento della superficie minima di cui ai commi 4 e 5; situazione del fondo in termini di colture ed attrezzature presenti e previste nel piano; elaborati progettuali dell'annesso e planimetria del fondo interessato; adeguata documentazione fotografica. Gli impegni evidenziati nel piano costituiranno parte integrante dell'atto unilaterale d'obbligo che il richiedente dovrà sottoscrivere prima del ritiro della concessione edilizia.

13. I manufatti di cui al presente articolo devono essere ad un piano e l'altezza massima interna non può eccedere la misura di ml. 2,50. Saranno realizzati in legno o altri materiali leggeri, senza opere di fondazione, ad esclusione soltanto quelle di ancoraggio, e non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, anche se saltuario o temporaneo. La loro realizzazione non dovrà comportare la modifica della morfologia dei suoli.

14. In caso di terreni acclivi, il manufatto sarà collocato in maniera da comportare minimi movimenti di terra e la sua collocazione tenderà a nasconderlo alla vista rispetto ai punti panoramici.

art. 45 Strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero

1. Le strutture per la pratica sportiva ed il tempo libero (piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto ecc.) sono quelle realizzate da privati per consentire esercizio di pratiche sportive e ludiche sia private che per attività agrituristiche ed integrative, compresi gli eventuali volumi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento delle strutture medesime.

2. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico dovranno essere osservati i seguenti criteri:

  • - potranno essere effettuati movimenti di terra molto limitati, da evidenziare dettagliatamente nel progetto;
  • - le recinzioni delle strutture saranno schermate con siepi composte da specie caratteristiche che dovranno essere precisate nella relazione progettuale;
  • - i materiali costruttivi dovranno essere puntualmente descritti ed identificati sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto;
  • - a supporto delle strutture è consentita la costruzione dei soli volumi tecnici nella misura necessaria allo scopo, che, quando possibile, dovranno essere interrati;
  • - i materiali con i quali verranno realizzate le pavimentazioni esterne dovranno integrarsi con il contesto circostante e le pavimentazioni stesse dovranno essere limitate allo stretto necessario.
  • - saranno ubicate nelle vicinanze di fabbricati
  • - l'acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata né dall'acquedotto né da falde idro - potabili e dovrà essere documentato l'autonomo approvvigionamento idrico.
  • - l'ubicazione, nonché la forma delle vasche dovranno essere scelti con l'obiettivo di arrecare il minore impatto visivo possibile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo non sono consentiti nelle aree di cui agli artt. 11, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 53. Il R.U. definisce i casi in cui gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti con riferimento alle altre invarianti strutturali.

art. 46 Sistemazioni esterne

1. Per sistemazioni esterne si intendono alcune opere realizzate sui fabbricati o nelle aree di pertinenza degli stessi con la funzione di rendere più agevole e/o funzionale la loro accessibilità e fruizione: recinzioni, staccionate, marciapiedi, pavimentazioni delle resedi, muretti di recinzione, tettoie poste su facciate di edifici, volumi tecnici a protezione di impianti tecnologici.

2. Le sistemazioni esterne definite ai sensi del comma 1 sono consentite ovunque in linea di principio, salvo vincoli di altra natura (paesaggistico, idrogeologico...) e si potranno realizzare tenendo in considerazione i caratteri del paesaggio tradizionale ed evitando l'utilizzo di elementi estranei.

3. Per realizzare tali opere dovrà essere presentato un progetto comprendente lo schema delle opere e la descrizione dei materiali usati, nonché adeguata rappresentazione cartografica e fotografica del luogo e del contesto in cui si inserisce. Il progetto, a prescindere dall'eventuale altro esame da parte dei competenti uffici in caso di esistenza di vincolo territoriale (idrogeologico, paesaggistico ecc...), sarà sottoposto al giudizio della Commissione degli esperti in materia paesaggistica ed ambientale del Comune, che valuteranno caso per caso la congruità dell'opera rispetto al contesto, nel rispetto dei materiali e dei criteri che saranno specificati nel R.U.

art. 47 Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.)

1. Le aziende potranno presentare P.A.P.M.A.A. se caratterizzate da superfici minime fondiarie superiori a:

  • - 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
  • - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
  • - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
  • - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;
  • - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.

Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 2, art. Q8, del P.T.C.P. per gli annessi. Proprietà non costituenti azienda agricola perché con superfici minime fondiarie inferiori ai sopra indicati indici o di cui comunque siano titolari soggetti non imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 C.C., potranno realizzare annessi se in possesso dei requisiti di cui all'art. 44.

2. I P.A.P.M.A.A da presentare dovranno essere compilati secondo quanto indicato dall'Amm.ne Prov.le nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. Q3.3 del P.T.C.P.

3. Il programma individua gli obiettivi economico/strutturali da conseguire, descrive la situazione attuale, gli interventi agronomici ed ambientali, gli interventi edilizi, fasi e tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.

4. Descrizione dello stato attuale sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:

  1. a) la descrizione delle caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda con gli ordinamenti colturali/produzioni zootecniche, le produzioni unitarie e complessive conseguite;
  2. b) la descrizione degli edifici presenti con relativa ubicazione, volumetria complessiva e superficie utile, tipologia, caratteristiche costruttive, condizione manutentoria ed utilizzazione;
  3. c) l'individuazione degli edifici aziendali ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali di cui al programma;
  4. d) la disponibilità di manodopera con dettaglio sul numero e sulla natura giuridica degli addetti alla conduzione aziendale ed il loro impegno in ore lavorative;
  5. e) il fabbisogno aziendale di manodopera la cui quantificazione dovrà essere sviluppata nei calcoli per singola coltura (o specie animale allevata) evidenziando maggiorazioni dovute a situazioni specifiche ed eventuali aggiunte per attività imprenditoriale, manutenzioni di attrezzature e fabbricati, tutela e valorizzazione ambientale;
  6. f) la consistenza delle dotazioni aziendali, degli impianti e delle infrastrutture;
  7. g) le emergenze di valenza ambientale, paesaggistica e storica presenti sulla superficie aziendale ed in particolare:
    • - boschi
    • - formazioni lineari arboree ed arbustive;
    • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
    • - alberi monumentali di cui all'articolo 8 della L.R. 82/1982;
    • - formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
    • - corsi e punti d'acqua naturali o artificiali;
    • - rete scolante;
    • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti a secco, terrazzamenti o ciglionamenti:
    • - manufatti di valore paesaggistico e/o storico;
    • - viabilità rurale di pregio.
    • - peculiari caratteristiche del suolo e del sottosuolo (calanchi, grotte, sorgenti, frane e smottamenti, pozzi ecc..)
    • - vincoli paesaggistico - ambientali

Dovranno comunque essere dettagliatamente descritte, con riferimento ai singoli elementi di invarianza, le invarianti strutturali che ricadono nel territorio oggetto di PMAA.

5. Descrizione degli interventi programmati sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:

  1. a) ordinamenti colturali/produzioni zootecniche programmati e produzioni unitarie previste, evidenziando le eventuali modifiche rispetto alla situazione attuale;
  2. b) eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
  3. c) gli eventuali interventi di tutela ambientale a difesa del suolo, per il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e delle risorse ambientali esistenti;
  4. d) gli eventuali interventi mirati all'incremento della diversità e complessità ambientale;
  5. e) la disponibilità di manodopera distinta per tipologie di soggetti coinvolti nella attività aziendale;
  6. f) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Anche in questo caso come per il precedente punto 3.a dovranno essere sviluppati i calcoli per l'ottenimento dei valori orari finali.
  7. g) la consistenza programmata delle dotazioni aziendali, di impianti fissi e infrastrutture;
  8. h) la descrizione puntuale degli interventi edilizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo ed al potenziamento delle strutture destinate al processo produttivo;
  9. i) la porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito individuata catastalmente;
  10. l) il dettaglio della tempistica e delle fasi di realizzazione del programma;
  11. m) i tempi e le fasi di realizzazione del programma che dovranno essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l'attuazione di quelli relativi agli edifici di nuova edificazione o con il mutamento della destinazione d'uso.

6. La relazione tecnico descrittiva di completamento al piano dovrà contenere la illustrazione dello stato dei luoghi, dei caratteri fondamentali dell'attività svolta, degli interventi programmati e delle motivazioni tecnico-economiche che hanno determinato le scelte e valutazioni di tipo agronomico. Nell'effettuare queste valutazioni si dovrà tenere conto del contesto territoriale in cui si trova l'azienda, anche ai fini degli aspetti paesistico ambientali e nel prospettare il futuro assetto ambientale si dovranno mettere in evidenza tutti gli aspetti agronomici e tecnico-gestionali (i caratteri pedologici, le lavorazioni dei terreni e le tecniche usate nelle lavorazioni stesse, gli accorgimenti adottati al fine di migliorare e/o mantenere la fertilità dei suoli, le successioni colturali, le problematiche relative alla irrigazione, le sistemazioni esistenti e operazioni previste per il loro mantenimento e/o ripristino, le formazioni boschive e gli interventi che verranno attuati per il loro miglioramento, compresa la descrizione dei criteri di intervento per eventuali rimboschimenti, il recupero di aree degradate, la frammentazione o polverizzazione della proprietà e le eventuali azioni che si intendono intraprendere al fine di rendere più razionale l'assetto fondiario). Il programma deve essere firmato da professionista abilitato e presentato in cinque copie al Comune. Nel R.U. sarà specificato il limite dimensionale oltre il quale il programma assume valore di piano attuativo con gli elaborati di corredo necessari.

7. Parametri paesistico-ambientali
Nella redazione e valutazione dei P.A.P.M.A.A. si seguiranno i seguenti criteri, parametri e indirizzi:

  1. a) Ubicare gli interventi proposti nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio.
  2. b) Localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti..
  3. c) Adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale..
  4. d) Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in rapporto al sistema delle acque superficiale sotterranee in base alla rete scolante e più in generale in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico..
  5. e) Ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico e nel sistema delle emergenze storico-artistiche..

8. Documentazione di corredo
Quale allegati del P.A.P.M.A.A. dovranno figurare:

  1. a) la superficie aziendale rappresentata su planimetria catastale in scala adeguata (1:2.000 o 1:4.000 o 1:5.000 o 1:10.000), in relazione alla dimensione aziendale, che comunque garantisca la agevole lettura delle particelle e riporti i confini di foglio; sulla carta saranno riportati gli usi effettivi del suolo e saranno ubicati gli interventi in programma. Sarà altresì precisata la porzione di azienda da vincolare nel caso in cui si proponga un vincolo parziale..
  2. b) la superficie aziendale rappresentata su C.T.R. in scala 1:5.000 o 1:10.000 su cui saranno ubicati gli interventi in programma e su carta in scala 1:25.000..
  3. c) visura catastale aggiornata;.
  4. d) eventuale contratto di affitto e titolo di proprietà nel caso in cui l'intestatario della visura non sia corrispondente;.
  5. e) per figure giuridiche, documenti attestanti la titolarità;
  6. f) elaborato planivolumetrico relativo alla consistenza dei fabbricati aziendali esistenti e di quelli oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione unitamente ad una tabella riassuntiva con denominazioni, destinazioni d'uso, riferimenti catastali, superfici e volumi degli stessi.

9. Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale
Sono elementi di particolare tutela del territorio:

  • - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
  • - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - gli individui arborei a carattere monumentale di cui all'art. 8 della L.R. 82/1982;
  • - le formazioni arboree di argine o di golena;
  • - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
  • - la rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
  • - manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dal P.T.C.P. o dagli Enti pubblici territoriali;
  • - la viabilità rurale esistente.
  • - geomorfe a biancane oppure a calanchi.

10. Saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:

  • - Eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale
  • - Ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti
  • - Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischio
  • - Ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti
  • - Introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone e naturalizzate caratteristiche, non esotiche oltreché salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti anche con specifici interventi di recupero (castagneti, leccete, biotopi etc.). Limitare l'espansione di specie indesiderate ed invadenti quali pino marittimo, pini americani, ailanto, acacia, eucaliptus.
  • - Salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agrario (antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico e delle vecchie piantate residue nei seminativi.
  • - Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente
  • - Realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati gli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro)
  • - Migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura) e la realizzazione di elementi della Infrastrutturazione ambientale utili all'incremento della biodiversità quali il mantenimento di aree incolte.

In particolare si deve tenere conto dei miglioramenti ambientali indicati nella normativa dei sistemi e subsistemi ambientali.
Si indica come miglioramenti da adottare nel caso di boschi: il miglioramento tramite recupero dei castagneti da frutto (nel sistema dei boschi); la realizzazione e/o il recupero di punti d'acqua anche di ridotta entità utili alla fauna selvatica;

11. Per i fabbricati rurali che dovessero mutare la destinazione d'uso si dovrà garantire, il mantenimento di un'area di pertinenza che non determini una evidente discontinuità con il territorio circostante e con il contesto paesaggistico in cui il fabbricato è inserito. A tal fine l'area da deruralizzare sarà individuata evitando il frazionamento di porzioni di terreno lungo linee che comportino la modifica della maglia agraria (interruzione di linee di confine marcate con elementi vivi o morti - alberature, muri a secco, strade-, oppure di siepi e filari alberati preesistenti, nonché della rete idrografica minore), evitando il movimento terra che crei una discontinuità rispetto all'andamento orografico del territorio circostante, realizzare eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree caratteristiche della zona. Mediante sovrapposizione di carta dell'uso attuale del suolo con le carte catastali recenti e passate (Catasto Leopoldino) si dovrà verificare che sia rispettato - se del caso ricostruendolo - il disegno consolidato dell'area circostante l'episodio edificato.

art. 48 Boschi e specie forestali

1. Oltre al rinvio alle Leggi nazionali e regionali ed alle norme provinciali al riguardo, si fa presente in particolare che per le specie arboree forestali presenti nei campi (piante camporili), in particolare le specie quercine, qualora si volesse intervenire al fine di ridurne la presenza per operazioni di sistemazione dei terreni, oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale ai fini del vincolo idrogeologico e forestale, dovrà essere presentata al Comune la seguente documentazione:

  • * relazione con descrizione della consistenza e dello stato delle specie arboree presenti nell'area di intervento, delle piante che si intendono eliminare, delle piante che si intendono trasferire, delle nuove piante che si intendono mettere a dimora;
  • * foto illustrative dell'area e delle pinete presenti;
  • * planimetria a corredo della relazione in scala da 1:5.000 a 1: 2.000 con ubicazione delle piante allo stato attuale e di quelle da trasferire o da mettere a dimora ex novo. Tale documentazione sarà esaminata dalla Commissione degli esperti, per la relativa autorizzazione.

2. Sono favorite tutte le operazioni colturali e di sistemazione idraulico agraria che comportano il recupero dei castagneti da frutto.

3. Nei piani di taglio e nelle pratiche autorizzative relative ai boschi di conifere si dovrà favorire l'affermazione delle latifoglie spontanee favorendo la loro rinnovazione, nelle formazioni ove si riscontrano le caratteristiche idonee a tale operazione di miglioramento e rinaturalizzazione.

4. Il Comune di Castelnuovo Berardenga tutela gli alberi monumentali di cui alla tav. Si03-I in scala 1/10.000 e quelli che dovessero essere in seguito segnalati e classificati nell'elenco che sarà istituito con il R.U., che potrà prevedere una scheda di rilievo con le caratteristiche della pianta e le misure per la sua conservazione. Tali piante saranno segnalate per l'inserimento negli elenchi di cui alla L.R. 60/1998.

5.In tali aree il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - residenza non agricola in edifici esistenti;
  • - governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
  • - raccolta dei prodotti del sottobosco nei limiti delle vigenti norme;
  • - agricoltura e pascolo;
  • - prevenzione dagli incendi;
  • - prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
  • - rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
  • - motorietà ed esercizio del tempo libero;
  • - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.

6.All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:

  • - apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
  • - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
  • - installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti.

7. Il R.U. individua all'interno di tali aree le eventuali parti da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.

8. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.

9. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.

art. 49 Costruzioni precarie, ricoveri per animali da cortile o detenuti a scopo amatoriale, serre

1 - COSTRUZIONI PRECARIE

Le costruzioni precarie sono quelle realizzate per specifiche esigenze produttive o per ricoveri relativi ad attività venatorie, con materiali leggeri solo ancorati a terra e privi di opere di fondazione, tali da non comportare effetti di trasformazione del suolo e del sottosuolo. Esse sono consentite previa comunicazione al Sindaco nella quale si specifichino le esigenze produttive, il tempo di utilizzazione del manufatto, le sue caratteristiche, la sua collocazione e l'impegno alla sua rimozione oltre i termini predetti e per un periodo comunque non superiore a 1 anno. La installazione di manufatti precari di cui al presente articolo è consentita alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2 - RICOVERI PER CAVALLI E ANIMALI DA CORTILE DETENUTI A SCOPO AMATORIALE

  1. a) I ricoveri per cavalli detenuti a scopo amatoriale potranno essere realizzati previa presentazione di un progetto secondo uno schema che evidenzi le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi, senza tener conto delle superfici minime. Si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    • - il materiale da costruzione sarà legno non colorato; - la eventuale recinzione sarà realizzata in paleria di castagno o altra essenza forte;
    • - è consentita la realizzazione di box per il ricovero degli animali e dei locali per la rimessa delle attrezzature, la conservazione degli alimenti e dei medicinali e tettoie con struttura in legno; queste se coperte lamiera o altro materiale impermeabile dovranno avere all'esterno copertura in materiale vegetale (cannucce) o rete ombreggiante. Tali realizzazioni potranno ospitare sino a un massimo di 6 cavalli adulti
    • - queste strutture saranno realizzate con l'impegno alla rimozione una volta venuta meno l'esigenza per cui sono state autorizzate.
  2. b) I ricoveri per animali da cortile e le cucce per cani, realizzati con appositi contenitori semplicemente appoggiati a terra, non sono soggette a autorizzazione né debbono essere comunicate. Sarà soggetta a DIA l'eventuale realizzazione di recinzioni in rete a maglia sciolta e paletti in ferro o legno per contenimento degli animali stessi.

In ogni caso le realizzazioni saranno improntate alla massima semplicità e decoro. È assolutamente vietato il riuso come ricovero di animali di strutture o loro porzioni dismesse impropriamente riciclate nei contesti in oggetto (es. auto, roulottes, fogli di lamiera, coperture in onduline ecc.), come dal Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n.c5/R. In merito alla collocazione dei canili sarà rispettata la vigente normativa igienico sanitaria.

3 - SERRE

Sono sempre consentite in aree non boscate, salvo diversa prescrizione delle singole unità e sub-unità di paesaggio. Si distinguono in:

  1. a) Strutture provvisorie o precarie quali piccoli tunnel o simili posti sulla fila di coltivazioni erbacee o su singole piante, nonché i tunnel poggiati a terra e con caratteristiche di precarietà ai sensi del precedente punto 1,
  2. b) Strutture permanenti quali serre in metallo, muratura, legname, materie plastiche, coperte con vetro o materie plastiche, ancorate permanentemente al terreno ed insistenti comunque sullo stesso sito per più annate agrarie. Potranno essere realizzate tramite l'approvazione di un P.A.P.M.A.A. da parte delle aziende agrarie o di uno schema di cui all'art 44 comma 12 per proprietà non costituenti aziende.

art. 50 Attività agrituristiche

art. 51 Siti di interesse regionale (S.I.R.)

art. 52 Disciplina dell'ambito per l'istituzione del "Parco fluviale dell'Arbia", del "Parco fluviale dell'Ambra" e del "Parco fluviale dell'Ombrone.

1. Sono aree di particolare interesse, sotto il profilo paesistico, vegetazionale, geomorfologico e faunistico. Sono distinte in cartografia con apposito perimetro nella tav. Si04-II in scala 1/20.000.

2. Sono aree atte alla istituzione di parchi, riserve naturali ed "Aree Naturali Protette di Interesse Locale" (di seguito denominate A.N.P.I.L.) ai sensi delle vigenti norme regionali.

3. Al loro interno il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, con particolare riguardo alle forme di coltivazione tradizionali;
  • - agricoltura amatoriale, con modalità paesisticamente compatibili;
  • - selvicoltura;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo;
  • - ospitalità turistico-ricettiva in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni generali e specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.

5. L'elaborato Si 11 contiene la relazione d'incidenza redatta ai sensi dell'art.15 della L.R.56/2000, la quale dimostra che le previsioni contenute rispettivamente nei commi 2 e 3, relative al S.I.R. n°88 "Monti del Chianti", codice Natura 2000 IT 5190002 e al S.I.R n°90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina", codice Natura 2000 IT 5190004 e la loro attuazione, non pregiudicano l'integrità dei siti interessati, tenendo conto degli obiettivi di conservazione e di tutela di cui all D.G.R. n°644/2004, "Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale(S.I.R.)".

6. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.

7. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono preclusi i seguenti interventi:

  • - nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario;
  • - nuove strutture turistico-ricettive
  • - strutture di servizio
  • - villaggi turistici e campeggi;
  • - serre fisse;
  • - nuova viabilità;
  • - sistemazioni esterne di tipo impermeabile;
  • - palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
  • - iscrizioni e tabelloni pubblicitari;
  • - nuovi arredi vegetali estranei al contesto ambientale;
  • - alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
  • - riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
  • - rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
  • - eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
  • - attività ed interventi di scarico di materiali di riporto e risulta da scavi, raccolta in superficie di sabbia, ghiaia e sassi, eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, imboschimento con specie non autoctone, utilizzazione differente dal rimboschimento o da culture foraggere perenni di versanti con pendenza superiore al 35%, sbarramenti in alveo.

8. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi:

  • - applicazione della L.R. 30/2003 per lo svolgimento di attività di agriturismo, escluso agricampeggio;
  • - manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e vicinale;
  • - installazione di segnaletica turistica;
  • - riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni compatibili;
  • - realizzazione di sistemazioni esterne di edifici esistenti coerenti con i caratteri paesistici e ambientali;
  • - realizzazione di piste per attività agro-silvo-pastorale e di prevenzione incendi e protezione civile;
  • - realizzazione di infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • - attività archeologiche, naturalistiche e di ricerca scientifica.

9. All'interno dell'area "Parco fluviale dell'Ombrone" insiste l'area del Campo da Golf approvato, cui è contestualmente collegata la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva la cui previsione è fatta salva dalle previsioni del previgente Piano Regolatore Generale (di seguito denominato P.R.G.), ad esclusione della sua localizzazione, che è invece messa in salvagardia.

art. 53 Persistenze di paesaggio agrario storico

1.Sono le parti del territorio comunale individuate di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento. Tali caratteri risultano dalla comparazione sistematica e analitica tra le configurazioni paesaggistiche desumibili dalla ricostruzione comprensiva del riporto delle Tavole Indicative del Catasto Toscano e gli analoghi elementi riconosciuti attraverso i documenti contemporanei.

2.In quanto testimonianza viva di asseti paesaggistici durevoli, le aree di cui al comma 1 sono soggette a disciplina di tutela finalizzata a:

  • - mantenere il valore documentale del paesaggio agrario chiantigiano;
  • - consentire e favorire studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali;
  • - consentire e favorire studi e ricerche sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
  • - favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile;
  • - costituire luoghi di interesse turistico appartenenti alla rete dei percorsi di interesse paesaggistico.

3. All'interno di tali aree è vietata:

  • - ogni nuova costruzione stabile;
  • - l'installazione di serre stagionali o fisse;
  • - l'installazione di manufatti precari;
  • - la realizzazione di strutture ricreative e di piscine;
  • - l'installazione di impianti per il trasporto di energia, ripetitori o antenne;
  • - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.

4. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al comma 1 dovranno contenere dettagliate e impegnative indicazioni per il perseguimento degli obiettivi del presente articolo. Le aree di cui al presente articolo sono da equiparare alle "Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali" e a quella ammesse a "Misure agroalimentari" di cui al vigente Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana.

5. Le aree di cui al presente articolo sono ricompresse fra i beni di cui al comma 6 art. 10 delle presenti norme.

Capo II Insediamenti

art. 54 Aree urbane e/o di influenza urbana

1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo il P.S. e il successivo R.U., in attuazione del Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della L.R. 1/2005 garantisce:

  1. a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
  2. b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
  3. c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
  4. d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.

Titolo III Sistemi e relative disposizioni

art. 55 Elenco dei sistemi

1. Nell'ambito del territorio comunale di Castelnuovo Beradenga, coerentemente con la definizione dei Sistemi territoriali e con la perimetrazione delle Unità di Paesaggio contenute nel P.T.C.P. della provincia di Siena, il P.S. riconosce i seguenti Sistemi e Sub-sistemi territoriali (tav Si01, scala 1/20.000):

  • - Sistema della infrastrutturazione ambientale
  • - Sub-sistema Chianti delle Fattorie (Sistema del Chianti)
  • - Sub-sistema delle Alte colline del Chianti (Sistema del Chianti)
  • - Sub-sistema delle Masse di Siena (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)
  • - Sub-sistema delle Masse della Berardenga (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)
  • - Sub-sistema delle Colline boscose (Sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)
  • - Sub-sistema della Bassa collina dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia)
  • - Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (Sistema delle Crete dell'Arbia)
  • - Sistema del Pian del Sentino

art. 56 Sistema della Infrastrutturazione Ambientale

1. Il territorio è caratterizzato dal corso dei fiumi Ombrone, Ambra, Arbia, Malena e Bozzone, compresi i "borri" affluenti. Comprende i greti dei corsi d'acqua, ove domina la tipica vegetazione riparia (con prevalenza di quercia, pioppo, ontano, olmo, carpino, frassino e, nel sottobosco, felci, rovi, ginestre, tife) e le limitrofe piane.
Si tratta di aree in cui prevale un'agricoltura di fondovalle di tipo estensivo con vegetazione ripariale ed acquatica lungo i corsi d'acqua. Tali zone, grazie alla interazione tra formazioni arboree, arbustive ed erbacee di tipo naturale e zone coltivate, svolgono un importantissimo ruolo di corridoio biologico tra corpi boscati.
Nel Sistema si registra una prevalenza di maglia media con seminativi di fondovalle che nella parte est del Comune comprende anche qualche emergenza naturale geologica tipica delle argille. Si tratta di zone caratterizzate da scarsità di colture arboree con presenza dominante di seminativi o prato-pascolo, tendenza alla semplificazione colturale. Presenza di viabilità poderale e permanenza di siepi e di formazioni lineari arboree.

2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - il corredo vegetale arboreo, arbustivo e erbaceo delle aree perifluviali;
  • - la continuità territoriale della rete;
  • - le forme regolari delle sistemazioni agrarie di pianura.

3. Sono invarianti caratterizzanti:

  • - Viabilità vicinale
  • - Infrastrutturazione ecologica
  • - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi

art. 57 Sub-sistema Chianti delle Fattorie (sistema del Chianti)

1. Comprende gran parte del lobo nord-occidentale del territorio comunale e costituisce articolazione e specificazione della Unità di paesaggio Chianti definita dal P.T.C.P.. L'areale è delimitato in cartografia alla tav.Si01-I in scala 1/20.000.
Il paesaggio dei rilievi appoderati a maglia fitta esprime ancora la struttura originale dei coltivi delle pratiche mezzadrili.
La molteplicità delle forme colturali, il peso delle coltivazioni arboree dominate dalla vite e dall'olivo, la quantità e la distribuzione dei boschi alternati ai coltivi, configurano quadri paesistici e attività produttive agrarie espressione di strutture di lunga durata ad elevato grado di conservazione.
Costituisce elemento critico la conservazione delle sistemazioni agrarie storiche nel loro ruolo complesso di predisposizione dei suoli alle pratiche di coltivazione, di sistemazione di versante e di presidio idrogeologico, di componente formale esteticamente godibile. Sono presenti alterazioni dovute ad impianti viticoli recenti disposti a rittochino.

2. I caratteri di cui sopra, comuni al Sistema Chianti, si specificano nel Sub-Sistema per la maglia particolarmente densa, per la regolarità con la quale i boschi si alternano ai coltivi collocandosi costantemente sui versanti esposti a nord dei crinali che susseguendosi alle vallecole, si dispongono da nord a sud. Gli altri elementi costitutivi del paesaggio agrario: poderi, fattorie, complessi rurali e strade, presentano principi insediativi costanti e fortemente conservati (disposizione sui crinali dei tracciati principali e degli insediamenti).

3. Alterazione importante degli assetti descritti è il recente insediamento residenziale di Quercegrossa e della Ripa che costituiscono uno dei noti fenomeni di "periferia traslata" della città di Siena. Il notevole e rapido accrescimento della frazione, simmetricamente riscontrabile anche nel territorio del Comune di Monteriggioni, ha posto in essere patologie insediative tipiche delle frazioni dormitorio (monofunzionalità, scarsità di radicamento e identità sociale, banalizzazione dei luoghi pubblici), accanto al problema dell'attraversamento stradale.

4. Sono in atto nella zona produzioni agricole viticole e olivicole di pregio, e sussistono strutture aziendali significative sia dal punto di vista produttivo che della strutturazione del territorio dal punto di vista sociale ed economico.

5. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - i quadri paesaggistici
  • - le produzioni agricole
  • - la struttura delle fattorie e l'insediamento sparso in genere
  • - gli itinerari tematici

6. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • - Edifici e beni storico-architettonici
  • - Tracciati viari fondativi
  • - Viabilità vicinale
  • - Aree con sistemazioni agrarie storiche
  • - Formazioni arboree decorative
  • - Chianti Classico

art. 58 Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti (sistema del Chianti)

1. All'interno della medesimo Sistema del Chianti dedotto dalla Unità di paesaggio Chianti del P.T.C.P., è distinto il Sub-Sistema Alte colline del Chianti.
Il Sub-Sistema è perimetrato in cartografia alla tav.Si01-I in scala 1/20.000.

2. Tale Sub-Sistema si differenzia dal Sub-Sistema del Chianti delle Fattorie per l'accentuazione dell'andamento collinare cui corrisponde una più estesa consistenza dei boschi alternati a contenute superfici a coltivi. Conseguentemente è caratterizzato da una maglia insediativa e stradale più rada.

3. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - la consistenza delle aree boscate
  • - la conservazione dei paesaggi
  • - la trama viaria locale

4.Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
  • - Acquiferi strategici
  • - Edifici e beni storico-architettonici

art. 59 Sub-sistema delle Masse di Siena (sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)

1. In quanto dedotto dalla Unità di paesaggio delle Masse di Siena e della Berardenga, il Sub-Sistema delle Masse di Siena è caratterizzato dalla alternanza di fondovalle utilizzati a seminativi sistemati a maglia fitta e dorsi collinari in parte a seminativi e in parte a colture arboree con una regolarità e una corrispondenza tra forme delle coltivazioni e natura dei suoli ancora chiaramente leggibile.

2. Il Sub-Sistema è perimetrato in cartografia alla tav.Si01-I in scala 1/20.000.

3. Le forme insediative sono state recentemente interessate da alterazioni indotte dalle crescite della città di Siena con formazioni lungo la principale direttrice stradale in prossimità del confine: Ponte a Bozzone, San Giovanni a Cerreto, Pianella. Più in generale si assiste ad una densità crescente di fenomeni di natura urbana in territorio agricolo con rischio di alterazioni irreversibili degli elementi caratterizzanti del paesaggio tradizionale delle Masse di Siena e della Berardenga.

4. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - la continuità residua tra collina e valle
  • - la varietà colturale
  • - la qualità insediativa anche recente
  • - il quadro paesaggistico

5. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • -Tracciati viari fondativi
  • - Edifici e beni storico-architetonici
  • - Spazi pubblici centrali
  • - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architetonici
  • - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva

art. 60 Sub-sistema delle Masse della Berardenga (sistema delle Masse di Siena e della Berardenga)

1. In questo territorio, dedotto come articolazione dalla Unità di paesaggio delle Masse di Siena e della Berardenga del P.T.C.P., la caratterizzazione "chiantigiana" emerge con chiarezza soprattutto nella parte centrale e settentrionale del Sub-Sistema.

2. Il Sub-Sistema è' perimetrato in cartografia tav.Si01-I in scala 1/20.000.

3. Alle formazioni paesaggistiche caratteristiche della Masse senesi sui rilievi più bassi e le relative vallecole, si accosta a partire dal capoluogo, una struttura di coltivi e di insediamenti la cui varietà e disposizione connota un assetto caratteristico della mezzadria chiantigiana.

4. Sono presenti nuclei storici di grande rilievo come San Gusmé, Villa a Sesta e San Felice, oltre al capoluogo con il complesso villa-giardino di Villa Chigi.
Le trasformazioni insediative riguardano il capoluogo e sono invece contenutissime negli altri aggregati.

5. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - Chianti Classico
  • - Aree con sistemazioni agrarie storiche
  • - Edifici e beni storico-architettonici
  • - Tracciati viari fondativi
  • - Spazi pubblici centrali
  • - Formazioni arboree decorative
  • - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architetonici
  • - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
  • - Città del vino
  • - Sagre, feste, mercati, fiere
  • - Siti della memoria

art. 61 Sub-sistema delle Colline Boscose (sistema delle masse di Siena e della Berardenga)

1. Si tratta di un territorio morfologicamente articolato, esteso prevalentemente nel settore nord-orientale del territorio comunale, perimetrato in cartografia alla tav.Si01-I in scala 1/20.000.

2. È costituito dai boschi delle colline e dei monti del Chianti, tra cui si segnalano relitti di castagneti. Il bosco infatti caratterizza queste aree, che comprende però anche contenute superfici a coltivi ove si riscontrano i caratteri della estensività.

3. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - i caratteri ambientali della val d'Ambra
  • - le risorse termali
  • - gli aspetti naturalistici e boschivi

4. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
  • - Acquiferi strategici
  • - Viabilità vicinale

art. 62 Sub-sistema della Bassa Collina dell'Arbia (sistema delle Crete dell'Arbia)

1. Il territorio individuato come articolazione della Unità di Paesaggio Crete dell'Arbia è distinto in cartografia alla tav.Si01-I in scala 1/20.000.

2. Presenta caratteri intermedi tra quelli delle Masse di Siena e quelle della Berardenga. È affiancato ad est e a ovest dal Sistema della Infrastruturazione ambientale.
Il principale insediamento è Monteaperti che ha subito consistenti crescite.

3. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - la struttura insediativa di crinale
  • - la caratterizzazione dei paesaggi della bassa collina

4. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • - Edifici e beni storico-architetonici
  • - Formazioni arboree decorative
  • - Pertinenze paesaggistiche dei centri, degli aggregati e dei beni storico-architetonici

art. 63 Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (sistema delle Crete dell'Arbia)

1. Comprende una stretta fascia della porzione meridionale del territorio comunale che si estende dal confine est alle piane limitrofe al corso del Fiume Arbia. Le crete, caratterizzate da una spiccata individualità dal punto di vista geo-morfologico, sono ambienti estremamente delicati. Vi prevale una maglia media con terreni seminativi collinari che caratterizzano il paesaggio, ove le colture arboree sono ridotte; dominano quindi i seminativi con permanenza di elementi della viabilità rurale, di siepi e di formazioni arboree.
Presenti emergenze naturali di interesse paesistico quali calanchi e biancane.

2. L'area è percorsa dalla sgc Siena Bettole e dalla ferrovia Siena-Asciano, entrambe importanti risorse infrastrutturali.

3. Le forme insediative sono il centro di recente formazione di Casetta, La Stazione di Castelnuovo e Colonna del Grillo alla estremità orientale del sub-sistema. L'aggregato di Guistrigona impegna un segmento del crinale che corre a nord della superstrada.

4. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - il paesaggio aperto delle crete
  • - l'infrastrutturazione stradale e ferroviaria
  • - le risorse termali
  • - la connessione tra la frazione di Casetta e il sistema periurbano di Siena

5. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • - Formazioni calanchive e biancane
  • - Tracciati viari fondativi
  • - Viabilità vicinale
  • - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
  • - Sorgenti e pozzi termali
  • - Siti della memoria
  • - Tracciato e opere ferroviarie

art. 64 Sistema del Pian del Sentino

1. Il territorio è parte marginale del comune e contiene elementi comuni alle Unità di paesaggio confinanti. È osservabile una maglia fondiaria più rada e si manifestano fenomeni di abbandono. Si riduce la molteplicità delle colture e diminuisce la presenza di colture arboree.

2.Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:

  • - consistenza delle estensioni boschive
  • - la caratterizzazione ambientale

3. Sono invarianti strutturali caratterizzanti:

  • -Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale.

Titolo IV Indirizzi e prescrizioni inerenti gli aspetti fisiografici

art. 65 Contenuti e ambito di applicazione

1. Sono disposizioni comuni a tutti i Sistemi e sub-sistemi territoriali quelle relative a:

  • - Tutela delle risorse idriche
  • - Aree con pericolosità geologica
  • - Ambiti e pericolosità idraulica
  • - Attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio

art. 66 Tutela delle risorse idriche

1. Il P.S. persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle classi di vulnerabilità individuate nella TavFi06;
In materia di tutela degli acquiferi il P.S. assume i seguenti obiettivi:

  • - escludere qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti;
  • - regolare le attività in grado di generare una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie topografica e la falda sottostante;
  • - garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa;
  • - eliminare o circoscrivere gli effetti negativi di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti.

2. Il perseguimento degli obiettivi è assicurato dalla disciplina contenuta nei seguenti commi delle presenti N.T.A., redatti in coerenza con la disciplina del P.T.C.P. di Siena.

3. Disciplina delle aree sensibili di classe 1:

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. Fi06, i comuni assicurano vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
  2. b. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:
    • * -la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
    • * -la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * -attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -la realizzazione di oleodotti.
  3. c. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999.
    Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
  4. d. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano;
  5. e. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
    Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A del D.Lgs. 152/1999.
  6. f. Fino alla definizione, da parte dell'A.A.T.O. e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del TU 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.
  7. g. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.
    Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
    Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
    In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei P.A.P.M.A.A..
  8. h. Le A.A.T.O. e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

4. Disciplina delle aree sensibili di classe 2

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. Fi06, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
  2. b. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;
  3. c. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
    • * - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • * - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • * - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
  4. d. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
  5. e. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
  6. f. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
  7. g. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del P.T.C.P.
  8. h. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.
  9. i. Per quanto riguarda la disciplina e la tutela delle acque termali si rimanda alla L.R. 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali".
    Al fine di tutelare ulteriormente le risorse di acqua termo-minerale e CO2, alle aree " permessi di ricerca/concessioni per acque termali/CO2" indicate nella cartografia Fi06 e per le eventuali future previsioni, vengono assegnate le norme di cui all' art. A2 del P.T.C.P. "Disciplina delle aree sensibili di classe 1".
  10. l. l'individuazione delle aree di tutela assoluta, di rispetto e protezione intorno alle opere di presa per acque ad uso potabile, definite all' art.31 del DPR 152/1999, è demandata alle Regioni.
    In attesa di tale individuazione l'area di cui sopra è stata comunque individuata ed evidenziata sulla carta idrogeologica in relazione alle risorse idriche da tutelare tenuto conto della situazione locale di vulnerabilità e rischio applicando il metodo geometrico dei 200 metri di raggio intorno all'opera di presa da tutelare.
    In tale area sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • * dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • * accumulo di concimi organici;
    • * dispersione nel sottosuolo d'acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • * aree cimiteriali;
    • * spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • * apertura di cave e pozzi;
    • * discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
    • * stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    • * centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • * impianti di trattamento e/o recupero di rifiuti;
    • * pascolo e stazzo di bestiame non direttamente asservito all'uso familiare.
    • * fognature e pozzi perdenti ( per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento).
    • * captazione di acque superficiali e sotterranee da destinarsi a qualsiasi uso.

In fine sono adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato quali: limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Il R.U. potrà affrontare studi particolari ed approfonditi, relativamente alle previsioni urbanistiche attuative, in base ai quali promuovere le azioni necessarie per superare in tutto od in parte tali salvaguardie.

art. 67 Aree con pericolosità geologica

La carta della pericolosità geologica (Fi09 scala 1:10.000) fornisce su tutto il territorio una valutazione di pericolosità geologica nell'ambito di programmazione del P.S. e successivamente per le previsioni dello stumento urbanistico. La suddivisione in quattro classi di pericolosità è stata effettuata ai sensi del D.C.R. 94/1985.

· Classe 1 - Pericolosità irrilevante
In questa classe ricadono le aree in cui sono assenti limitazioni derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche e non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
· Classe 2 - Pericolosità bassa
Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che, comunque, potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia.
· Classe 3 - Pericolosità media
Non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi al limite dell'equilibrio e/o possa essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali, erosione o soliflusso. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell'area nel suo complesso; sono, inoltre, da prevedersi interventi di bonifica o miglioramento dei terreni e/o l'adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno.
· Classe 4 - Pericolosità elevata
In questa classe ricadono aree interessate da fenomeni di dissesto attivi o fenomeni di elevata amplificazione della sollecitazione sismica e liquefazione dei terreni. Questo grado di pericolosità pone quindi forti limitazioni d'intervento. Quest'ultimo dovrà, comunque, essere giustificato preliminarmente da studi geologici, geotecnici ed idraulici di dettaglio intesi a fornire programmi di bonifica, etc..., tali da consentire gli eventuali interventi programmati.

Nella stessa cartografia sono indicate le aree PFE-PME e PF3 - PF4, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, a cui si applicano le relative norme di piano.

art. 68 Ambiti e pericolosità idraulica

Nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga, seguendo le indicazioni contenute nel P.I.T. e nel P.T.C.P. sono state definite le seguenti 4 classi di pericolosità (Fi07 scala 1:10.000):

CLASSE DI RISCHIO PERICOLOSITÀ IDRAULICA
1Irrilevante
2Bassa
3Media
4Elevata

Nella individuazione delle suddette aree si è preso atto dell'art 65 commi 1-4 e dell'art.74 comma 1 della D.C.R. 12/2000 e tenuto conto di quanto contenuto nel P.T.C.P., per cui, con l'adozione del presente strumento urbanistico comunale, devono essere considerate superate le salvaguardie della D.C.R. 230/98 e delle norme sopra citate.

- Definizione degli ambiti

Su indicazione dell'URTAT sono riportati sulla cartografia anche gli ambiti B della ex. DCR 230/1998 relativa ai seguenti corsi d'acqua:

TIPO FIUME NOME FIUME CODICE AMBITO
TORRENTEAMBRASI2444AB
TORRENTEAMBRELLASI2445A
FIUMEARBIASI706AB
FOSSOAVANZINA O MONACILIASI856A
BORROBAGNACCIOSI1A
BOTROBAGNACCIOSI247AB
BORROBORNIA O BORNICASI33AB
TORRENTEBOZZONESI2489AB
FOSSOCOGGIASI1073A
TORRENTEMALENA E BORRO DI SESTACCIOSI2687AB
FOSSOMALENA MORTA DELLASI1782AB
BOTROMULINACCIOSI383A
FIUMEOMBRONESI737AB
BOTROQUERCIOLASI405AB
BOTROREGGINESI411AB
BOTROSCAGGIONE DELLOSI455A
BOTROSCHEGGIOLLA DELLASI458A
BORROSORRIONESI182A
TORRENTESTAGGIASI2867AB
BORROVENA DELLASI387A

La carta degli ambiti e della pericolosità idraulica individua, laddove previsto dalla normativa - corsi d'acqua elencati nella tabella soprastante, di cui al punto b del comma 2 dell'articolo 65 della delibera n.12 del 25 Gennaio 2000, gli ambiti fluviali come previsto nella sopra citata Delibera agli articoli 75 e 77. Per il restante reticolo idrografico del territorio comunale vengono delimitate le classi di pericolosità idraulica. Secondo l'articolo 5 della suddetta deliberazione nel territorio in esame devono essere individuati gli ambiti fluviali A1 e B, per i fiumi menzionati in tabella, al fine di poter applicare i vincoli e le prescrizioni previste dalla stessa.

Si individuano in tal modo:

Ambito A1

Si applicano agli interventi in ambito denominato "A1" definito "di assoluta protezione del corso d'acqua", che corrisponde agli alvei, alle golene, in ambito A della tabella, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

Ambito B

Si applicano per le previsioni urbanistiche nell'ambito denominato "B" comprendente le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d'acqua elencati nella tabella, che possono essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti. Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà, comunque, superare la distanza di metri lineari 300 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda. Data l'impossibilità di rappresentazione del grafismo relativo alla fascia A1 alla scala scelta per la carta degli ambiti e della pericolosità idraulica, si è preferito indicare i soli corsi d'acqua ricadenti in ambito A1.
Al fine di individuare geometricamente le fasce ricadenti in ambito B si è proceduto alla creazione, in automatico, di una serie di sezioni morfologiche della lunghezza di 300 metri, perpendicolari al corso d'acqua e distanziate fra loro di 10 metri, con centro sul corso d'acqua come rappresentato sulla CTR.
Tali sezioni sono state prodotte sulla base del modello digitale del terreno elaborato a partire dai dati altimetrici delle carte tecniche regionali in scala 1:10.000. Per ogni sezione si sono confrontate, sempre in automatico, le quote altimetriche con la quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell'argine o sopra il ciglio di sponda nel punto di passaggio della sezione stessa.

- Definizione della pericolosità idraulica

Su tutto il territorio comunale di Castelnuovo Berardenga sono individuate le classi di pericolosità idraulica definite dal DCR n. 94 del 1985, con le modalità ed i vincoli previsti dall'articolo 80 della delibera n. 12 del 25 Gennaio 2000.

CLASSE 1 PERICOLOSITÀ IDRAULICA IRRILEVANTE O NON CLASSIFICATA
Aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
  • non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  • sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.
CLASSE 2 PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA
Aree di fondovalle per le quali ricorrono seguenti condizioni:
  • * non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
  • * sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
In tali aree sono necessarie considerazioni, anche a livello qualitativo, che definiscano il grado di rischio idraulico riferito ad un tempo di ritorno di duecento anni, da eseguirsi in fase di determinazione della fattibilità dell'intervento.
CLASSE 3 PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA
Aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  • * vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • * sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorre una sola delle condizioni di cui sopra.
Relativamente alle aree di questa classe di pericolosità deve essere allegato, allo studio di fattibilità degli interventi, uno studio anche a livello qualitativo che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.
Nel caso in cui risultino già delle strutture o insediamenti all'interno dell'area soggetta a fenomeni di inondazione dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio, ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione irrilevante per piene con tempo di ritorno superiore a duecento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.
CLASSE 4 PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA
Aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente punto. Queste aree devono considerarsi di assoluta protezione del corso d'acqua e corrispondono agli alvei, alle golene e agli argini dei corsi d'acqua, nonché alle fasce, di norma larghe 10 metri, adiacenti ai corsi d'acqua, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.
Relativamente a queste aree deve essere allegato allo strumento urbanistico attuativo uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi. Nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni potranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti. Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

Alla cartografia sono stati sovrapposti anche i retini relativi alle aree, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, con classi di pericolosità idraulica 3 e 4 per le quali si applicato le relative norme di piano (in allegato), cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione).

Nella cartografia sono individuate le aree PIE-PIME e PI3-PI4, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, per le quali si applicato le relative norme di piano, cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione).

art. 68bis Adeguamento del PS ai PAI del fiume Arno e del fiume Ombrone

Per la valutazione della pericolosità idraulica è stata utilizzata la carta del reticolo idrografico dei P.A.I. La relativa cartografia (Fi16) di adeguamento al P.A.I. Autorità di Bacino del Fiume Ombrone, redatta ai sensi dell' art. 24 delle norme di attuazione del Piano, è stata elaborata secondo i criteri di cui agli art. 8 e 9 per la proposta di perimetrazione delle nuove aree a pericolosità idraulica e di pertinenza fluviale. Sono in oltre state recepite tal quali, dai P.A.I. dell'Ombrone e dell'Arno, le aree con classi di pericolosità idraulica 3-4 PIME e PIE per le quali si applicato le relative norme di piano, cosi come le aree (ASIP) destinate agli interventi per la riduzione del rischio idraulico (casse di espansione). Per la perimetrazione delle PIME e PIE si sono utilizzate le notizie storiche di aree allagate e le perimetrazioni provenienti dallo studio Castellani. Le stesse norme si applicheranno anche alle nuove perimetrazioni.

Nella tavola Fi15 sono individuati i perimetri delle nuove aree PFE e PFME. Tali aree sono state individuate con i seguenti criteri dedotti dall'art.lo 16 del PAI dell'Ombrone. Alla cartografia sono stati sovrapposti anche i retini relativi alle aree, recepite tal quali dai PAI dell'Ombrone e dell'Arno, con classi di pericolosità geomorfologica PF3-PF4 e PFME-PFE per le quali si applicato le relative norme di piano. Le stesse norme si applicheranno anche alle nuove perimetrazioni.

Per quanto riguarda l'area della "RIPA", non essendo possibile presentare gli studi richiesti dalle linee guida PAI per giustificare la nuova perimetrazione proposta, è da ritenersi valida la perimetrazione già vigente è riportata nella sessa cartografia con un "retino" sovrapposto.

In considerazione di quanto sopra esposto il P.S. deve considerasi adeguato ai PAI dell'Ombrone e dell'Arno.

art. 69 Attività estrattive e di escavazione di tipo transitoria

Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave ed inserite nel PRAER il P.S. conferma l'attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria; per le seguenti aree

Codice PRAER Località Superficie Ha Materiali Stato di attuazione
906 II 4Arbia-Scala69,96Sabbie e argilleIn coltivazione

e per quelle che potranno essere successivamente individuate, oltre alla normativa vigente in materia, dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio:

  1. 1. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.
  2. 2. È previsto il ripristino delle eventuali aree boscate.
  3. 3. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/1998.
  4. 4. L'apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie, salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.
  5. 5. È incentivata la dismissione delle cave in attività e il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP.
  6. 6. Il R.U. dovrà predisporre apposita disciplina che garantisca i seguenti indirizzi:
    • - nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati e l'autorizzazione del lotto successivo è subordinata al ripristino di tutti i precedenti;
    • - in casi eccezionali adeguatamente motivati sarà possibile coltivare il lotto successivo purchè il ripristino del precedente sia completato entro tre mesi dall'inizio dei lavori di coltivazione del lotto di cui sopra, pena la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;
    • - il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
    • - dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
    • - per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

In caso di variazione del PRAER il Comune dovrà adeguare i propri strumenti urbanistici, la localizzazione del PRAERP, nel rispetto delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche del presente P.S., comporterà il recepimento automatico nel quadro conoscitivo del P.S. stesso con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree estrattive.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57