Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 89 Salvaguardie

1. Fino all'approvazione del R.U., e comunque nel rispetto del termine massimo di tre anni, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 90, è sospesa l'attuazione delle seguenti previsioni in quanto contrastano con i principi fondamentali del presente piano ed in particolare con il principio fondamentale di evitare nuova occupazione di suolo che nella fattispecie produrrebbe la creazione di una nuova frazione nel territorio aperto in contrasto anche con le direttive contenute nel P.I.T.

U.T.O.E. 1

  1. 01a- Sottozona zona EP(T) 2 - Località Capoluogo (podere Il Colle)
  2. 01b - zona EP(T) 15 - Località "Guistrigona"
  3. 01c - Attività sportive di tipo estensivo e reversibile "loc. Arceno"
  4. 01da - Espansione a prevalente uso residenziale ERn - comparto A - Località Capoluogo

U.T.O.E. 2

  1. 02a - Sottozona EP(T) 15 - Località "Bossi"
  2. 02b - Sottozona EP(T)12 -Località San Gusmè,"Campi"
  3. 02c - Sottozona EP(T)19 - Località Pagliarese,(Il Leccio)

U.T.O.E. 3

  1. 03a - Sottozona EP(T)16 - Località Chiantino (in parte)
  2. 03b - Sottozona EP(I) 1 - Località Chiantino
  3. 03c- Attività sportive di tipo estensivo e reversibile "loc. Colonna del Grillo" (per quanto concerne la localizzazione)
  4. 03d - Sottozona EP(T) 7 - Località Colonna del Grillo
  5. 03e - Sottozona Er espansione residenziale loc. Colonna del Grillo
  6. 03g - Insediamenti recenti a prevalente uso residenziale Rn - loc. Colonna del Grillo

U.T.O.E. 5

  1. 05a - Sottozona Rn - Insediamento recente residenziale "La Ripa"

U.T.O.E. 7

  1. 07a - Sottozona EP(T) 6 - Località Montaperti (S.Ansano)
  2. 07b - Sottozona EP(I) 5 - S.Piero (in parte)

2. La previsione di mq.3.000 di s.u.l. a destinazione turistico-ricettiva contenuta nella U.T.O.E. 3 è condizionata allo stralcio delle previsioni del PRG vigente, come da obiettivi dell'UTOE 3 di cui all'elaborato "Atlante delle UTOE"

3. È fatta salva l'applicazione della normativa vigente alle volumetrie esistenti con esclusione di qualunque ampliamento e/o qualsivoglia nuova occupazione di suolo.

art. 90 Aree sottoposte a strumenti urbanistici di dettaglio approvati, adottati, in corso di formazione

1. Sono fatte salve - e possono pertanto trovare attuazione - le previsioni degli strumenti urbanistici di dettaglio previsti dal vigente P.R.G.C. la cui valutazione integrata è contenuta nell'elaborato "Relazione sulle attività di valutazione".

3. Quanto previsto al comma precedente potrà avere attuazione solo a seguito dell'integrazione della Valutazione Integrata e del Sistema di monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio, secondo la specifica disciplina disposta dal Regolamento di attuazione dell'art. 11, comma 5 della L.R. 1/2005.

art. 91 Razionalizzazione e integrazione degli assetti infrastrutturali

1. Nella tav. Si07-II sono evidenziate con apposito segno grafico le previsioni infrastrutturali. Tale individuazione non costituisce vincolo preordinato all'esproprio ai sensi della L 30/2005

2. I principali interventi di riorganizzazione e integrazione della rete viaria comunale evidenziati nella tav. Si07-II con apposito segno grafico hanno valore indicativo. La loro definizione ed il loro dimensionamento di massima sono affidati alla fase di elaborazione del R.U.. Quest'ultimo può contenere altresì ulteriori previsioni viabilistiche di carattere secondario, finalizzate alla soluzione di problematiche localizzate.

art. 92 Perequazione urbanistica

1. Per le aree di trasformazione complessa si attuano i principi della perequazione urbanistica, di cui all'art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R.1/2005.
Sono individuati gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica con il R.U. o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal P.S..

2. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il R.U., o il piano complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

  1. a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

3.La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 2.

art. 93 Disposizioni in materia di energia

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 39/2005 il Piano Strutturale recepisce le prescrizioni e gli indirizzi del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (P.I.E.R.), approvato con D.C.R. 08/07/2008 n.47.

2. Coerentemente con le prescrizioni a tutela del paesaggio e in funzione di quanto potranno prevedere il PIT e il PTCP in materia, il R.U.provvederà a disciplinare l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici e di impianti alimentati da biomasse.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57