Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 77 Sub-sistema delle Crete dell'Arbia (sistema delle Crete dell'Arbia)

Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e dell'attività agricola ;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - tutela dei caratteri paesaggistici delle crete con idonea normativa sulle pratiche agricole
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S. nelle frazioni collegate dal sistema infrastrutturale sgc/ferrovia (Casetta, Stazione)
  • - realizzazione di trasporto pubblico su ferro di tipo urbano sulla sede ferroviaria
  • - sempre in connessione con il sistema infrastrutturale, potenziamento dell'insediamento produttivo di Colonna del Grillo e localizzazione di impianti sportivi di interesse sovracomunale.

2. Di fondamentale importanza è ridurre l'impatto delle pratiche agricole più incisive sull'equilibrio dei colli argillosi in genere e delle geomorfe a biancane in particolare. Favorire la progressiva articolazione della infrastruttura ecologica e del mosaico territoriale creando elementi di discontinuità sulle grandi estensioni a seminativo. Evitare la perdita di funzionalità della rete dei presidi idraulici incentivando attività di manutenzione della ete stessa.
Priorità nei P.A.P.M.A.A. all'impianto di siepi e filari di specie arbustive ed arboree locali lungo linee di confine, strade, bordi dei campi. Al fine di evitare il degrado della rete scolante è considerato elementi qualificante dei P.A.P.M.A.A. l'impegno al mantenimento in efficienza della rete stessa, comprensiva dei fossi di prima e seconda raccolta, delle opere relative quali caditoie e tombini, delle strade campestri e delle relative fossette laterali. Divieto di movimenti terra in genere su calanchi e biancane.
Su calanchi e balze interventi sono ammissibili (ai sensi della Del. C.R. n. 155 del 20.05.97 "Direttive sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica") nei casi in cui i processi di erosione minaccino attività, insediamenti ed infrastrutture.

3.Per le trasformazioni ammesse dal R.U. in prossimità del S.I.R., dovrà essere redatta la Valutazione di incidenza prevista dalle vigenti norme.

4. Nell'ambito del Sub-sistema sono vietate:

  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42,

5. Area a prevalente funzione agricola.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57