Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
art. 72 Sub-sistema delle Alte Colline del Chianti (sistema del Chianti)
1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:
- - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola ;
- - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
- - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
- - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
- - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
- - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali.
- - recupero dei centri storici e loro rifunzionalizzazione;
- - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S.
2. Importante obiettivo è il miglioramento castagneti e reinsediamento delle latifoglie spontanee nei boschi generatisi da impianto o rinnovazione spontanea di conifere, specie dove si hanno boschi "misti"
3. Le seguenti azioni sono da considerarsi positive e da prevedere come prioritarie per gli interventi di natura ambientale sui P.A.P.M.A.A. sostituire le conifere gradatamente con latifoglie autoctone nelle formazioni miste e là dove se ne riscontra la possibilità tecnico forestali, recuperare i vecchi castagneti da frutto mediante interventi di carattere fito-sanitario, ripulitura, potature, innesti con materiale adeguato ecc...; ricostituire le antiche testimonianze del passato quali muri a secco, fontanili, mantenere la vecchia sentieristica per finalità di controllo dei boschi, accesso turistico,
4. All'interno del sub-sistema sono vietate:
- - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42.
5. È consentita la nuova edificazione abitativa rurale.
6. Area ad esclusiva funzione agricola.