Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 71 Sub-sistema Chianti delle Fattorie (sistema del Chianti)

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola;
  • - mantenimento del mosaico paesaggistico;
  • - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, enogastronomici, sostenuti da un'offerta ricettiva qualificata e diversificata;
  • - integrazione delle attività agricole con idonee pratiche di difesa del suolo, al fine di ridurre i fenomeni erosivi e migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, con particolare riferimento ai nuovi impianti viticoli;
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
  • - riconoscimento e potenziamento del ruolo di presidio territoriale dei centri aziendali;
  • - tutela e recupero dei centri storici;
  • - contenuti completamenti residenziali, nei limiti dimensionali del P.S

2. Deve essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle siepi, dei piccoli corpi boscati, delle formazioni arboree ed arbustive costituenti in generale la gracile infrastruttura ecologica. Si dovrà ammettere l'accorpamento di appezzamenti coltivati se non si altera la conformazione superficiale del suolo. È ammessa l'estirpazione delle piante arboree all'interno dei campi soggetta a rilascio di specifico nulla osta da parte della competente Amm.ne ma è vietata l'estirpazione degli esemplari arborei posti al confine dei campi o lungo i percorsi della viabilità rurale. Possibili alterazioni della maglia purchè corredate da analisi progettuale che dimostri il carattere migliorativo dell'intervento dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale. La vocazione agricola dei terreni specie per le colture arboree, la presenza di una struttura fondiaria adeguata, i notevoli investimenti effettuati specialmente negli ultimi decenni fanno classificare questa come una zona a esclusiva funzione agricola, dove quindi questa attività e quelle connesse sono da incentivare.

3. È prioritario nei P.A.P.M.A.A. il recupero degli oliveti abbandonati, degli impianti arborei di carattere tradizionale e della vegetazione arborea posta a delimitare strade, resedi, appezzamenti coltivati, nonché dei muri a secco. Considerato miglioramento ambientale l'adozione della tecnica dell'inerbimento negli impianti arborei specializzati.
Per i nuovi vigneti si prescrive il divieto di realizzare impianti in pendici con oltre il 20% di pendenza. Nel caso di messa in opera di paleria per vigneti nuovi o sostituzione di quella esistente si potranno adoperare pali in legno; pali in materia plastica o metallo si potranno adoperare solo se colorati nelle tonalità del marrone. Per la realizzazione dei nuovi vigneti si dovrà tenere comunque conto delle indicazioni contenute nella "Carta della agricoltura sostenibile del Chianti".

4. Gli obiettivi del subsistema perseguono il contenimento delle crescite delle frazioni recenti; integrazione di funzioni e spazi centrali; indicazione di corridoio infrastrutturale per l'attraversamento di Quercegrossa.

5. Area ad esclusiva funzione agricola. È ammessa la nuova edificazione abitativa rurale.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57