Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 70 Sistema della Infrastrutturazione Ambientale

1. Nel territorio del sub-sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:

  • - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola in forme compatibili con l'assetto di parco territoriale;
  • - controllo dellet rasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfotipologici ;
  • - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, e didattici;
  • - idonee pratiche di difesa del suolo con particolare riferimento alla funzionalità del reticolo idrografico artificiale
  • - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;

2. Riqualificazione delle piane, sia dal punto di vista paesaggistico che faunistico, con l'impianto di siepi e/o formazioni lineari alberate come divisori dei campi coltivati anche al fine di creare corridoi ecologici che colleghino la zona dei fiumi e dei borri con le prospicienti colline.
Ridurre, inoltre, il possibile impatto dell'attività agricola sul delicato assetto idrogeologico dell'area con inibizione delle lavorazioni profonde o dei movimenti terra, dell'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi nell'agro-ecosistema.

Si dovrà:

  • - garantire la conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide, ed in particolare di tutte le fasce di vegetazione da quelle propriamente natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree. Tale conservazione deve essere garantita per tutta l'area occupata dall'alveo di massima, tenendo conto delle limitazioni d'uso discendenti dalla esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all'interno dell'alveo;
  • - favorire la presenza di punti d'acqua.

3. Divieto alle trasformazioni di cui al punto 2 dell'art M 15 del P.T.C.P. per le emergenze geologico di interesse paesistico come definite nella tavola del Quadro conoscitivo.
Divieto di edificazione di piccoli annessi nelle proprietà non costituenti aziende agrarie; consentita l'edificazione di eventuali nuovi annessi agrari solo in prossimità degli edifici già esistenti.
Tra i possibili interventi di miglioramento ambientale (priorità nei P.A.P.M.A.A.): la realizzazione di siepi e filari alberati, la riqualificazione e rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi e dei fossi, la manutenzione o il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, il recupero e la manutenzione dei punti d'acqua in favore della fauna selvatica. L'intera area cartografata deve essere considerata "corridoio ecologico" per specie stanziali, da salvaguardare evitando di interrompere la loro continuità con cesure infrastrutturali (strade o manufatti).
Al confine comunale, che segna il limite del S.I.R. Monti del Chianti, per una fascia di 100 ml dalla sponda dell'Arbia è vietato il taglio della vegetazione riparia, fatto salvo il taglio di esemplari arborei pericolosi o di ripulitura funzionale alla regimazione del corso d'acqua. In tal caso il taglio sarà effettuato dietro autorizzazione della competente Autorità amministrativa.
Nel R.U. dovrà essere prevista l'adozione di studi di incidenza secondo livelli congrui al grado di incidenza delle previsioni di piani attuativi e di P.A.P.M.A.A. nel territorio rurale nonché di specifiche misure di mitigazione atte ad evitare o ridurre eventuali incidenze negative. Lo studio terrà conto di eventuali effetti cumulativi di altri interventi per miglioramenti fondiari introdotti anche in assenza di P.A.P.M.A.A.. Sono comunque vietati interventi la cui conseguenza è l'aumento delle criticità interne al sito, già espresse nella specifica scheda pubblicata sul BURT (attualmente supplemento al BURT n° 32 dell'11 agosto 2004).

4. All'interno del sub-sistema sono vietate:

  • - le attività integrative, salvo quelle di cui all'art 41 comma 7 punti a e b;
  • - le bonifiche agrarie, di cui all'art 42.
  • - la edificazione degli annessi agricoli di cui all'art 43.
  • - le serre di cui all'art 49.

5. Area a prevalente funzione agricola.

6. Nel caso di adeguamento del P.S. ai piani sovraordinati (PRAER e PRAERP), in conseguenza di previsioni di attività estrattive interessanti l'ambito di cui al presente articolo, la disciplina del presente articolo si applica limitatamente ad una fascia di 100 metri dal ciglio del corso d'acqua.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57