Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 66 Tutela delle risorse idriche

1. Il P.S. persegue la tutela degli acquiferi attraverso la regolazione degli usi del territorio modulata con riferimento alle classi di vulnerabilità individuate nella TavFi06;
In materia di tutela degli acquiferi il P.S. assume i seguenti obiettivi:

  • - escludere qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti;
  • - regolare le attività in grado di generare una significativa diminuzione del tempo di transito tra la superficie topografica e la falda sottostante;
  • - garantire che i prelievi di acque sotterranee siano compatibili con la naturale rinnovabilità della risorsa;
  • - eliminare o circoscrivere gli effetti negativi di insediamenti od attività già esistenti suscettibili di infiltrare nelle falde sostanze inquinanti.

2. Il perseguimento degli obiettivi è assicurato dalla disciplina contenuta nei seguenti commi delle presenti N.T.A., redatti in coerenza con la disciplina del P.T.C.P. di Siena.

3. Disciplina delle aree sensibili di classe 1:

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 1, ove sono ricompresi gli acquiferi strategici della provincia, così come individuate nella tav. Fi06, i comuni assicurano vengano esclusi qualsiasi uso od attività in grado di generare, in maniera effettivamente significativa, l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure di diminuire - ad esempio a causa di scavi, perforazioni o movimenti di terra rilevanti - il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
  2. b. Tra gli usi e le attività da ritenersi incompatibili con la tutela delle aree sensibili di classe 1 sono annoverati:
    • * -la realizzazione di impianti di stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo con esclusione di isole ecologiche aree di trasferimento, e aree attrezzate comunali per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nei casi di comprovata necessità da far constatare negli atti autorizzativi;
    • * -la realizzazione di centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * -attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze pericolose, sostanze radioattive, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -la realizzazione di oleodotti.
  3. c. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 1 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile nella Tab. 1/A (classe A3) dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999.
    Tale disposizione non si applica nei casi in cui le caratteristiche qualitative delle acque eccedano i limiti per dimostrate cause naturali.
  4. d. Nei corpi idrici di cui sopra i depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti, che sono comunque adeguati in tal senso entro 3 anni dall'approvazione del piano;
  5. e. Le pratiche colturali sono orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e fitofarmaci, in applicazione del Codice di buona pratica agricola redatto dall'ARSIA.
    Nell'esercizio delle attività agricole è comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione; il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non deve superare l'apporto di 210 kg di azoto per ettaro, così come previsto dall'Allegato 7, Parte A del D.Lgs. 152/1999.
  6. f. Fino alla definizione, da parte dell'A.A.T.O. e dell'Autorità di Bacino, di una apposita disciplina dei prelievi, sono di norma vietate le perforazioni di pozzi per usi differenti da quelli domestici, così come definiti dall'art.93 del TU 1933 n. 1775, salvo i casi di comprovata ed eccezionale necessità da far constatare negli atti autorizzatori.
  7. g. Negli insediamenti urbani esistenti ricadenti in aree sensibili di classe 1 sono presi provvedimenti tesi a limitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti; le nuove fognature ed eventuali fosse biologiche sono alloggiate in manufatti a tenuta ed ispezionabili.
    Ovunque possibile, è da privilegiare il teleriscaldamento od il riscaldamento a gas metano.
    Come misura prudenziale non sono da prevedersi ulteriori carichi urbanistici interessanti le aree sensibili di classe 1; eventuali previsioni dovranno comunque, sulla scorta di appositi specifici studi, dimostrare la compatibilità con gli obiettivi di tutela di cui alla presente disciplina.
    In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, i comuni prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei P.A.P.M.A.A..
  8. h. Le A.A.T.O. e le Autorità di Bacino possono individuare forme di compensazione da erogare ai comuni al fine di attenuare i costi aggiuntivi delle trasformazioni, a carico di enti pubblici e di soggetti privati, resi necessari dal rispetto della disciplina di tutela degli acquiferi di classe 1.

4. Disciplina delle aree sensibili di classe 2

  1. a. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. Fi06, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
  2. b. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
    Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;
  3. c. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
    • * - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
    • * - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
    • * - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
    • * - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
    • * -tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
  4. d. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
  5. e. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
  6. f. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/1999, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'art. A2.
  7. g. Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del P.T.C.P.
  8. h. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.
  9. i. Per quanto riguarda la disciplina e la tutela delle acque termali si rimanda alla L.R. 38/2004 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali".
    Al fine di tutelare ulteriormente le risorse di acqua termo-minerale e CO2, alle aree " permessi di ricerca/concessioni per acque termali/CO2" indicate nella cartografia Fi06 e per le eventuali future previsioni, vengono assegnate le norme di cui all' art. A2 del P.T.C.P. "Disciplina delle aree sensibili di classe 1".
  10. l. l'individuazione delle aree di tutela assoluta, di rispetto e protezione intorno alle opere di presa per acque ad uso potabile, definite all' art.31 del DPR 152/1999, è demandata alle Regioni.
    In attesa di tale individuazione l'area di cui sopra è stata comunque individuata ed evidenziata sulla carta idrogeologica in relazione alle risorse idriche da tutelare tenuto conto della situazione locale di vulnerabilità e rischio applicando il metodo geometrico dei 200 metri di raggio intorno all'opera di presa da tutelare.
    In tale area sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
    • * dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
    • * accumulo di concimi organici;
    • * dispersione nel sottosuolo d'acque bianche provenienti da piazzali e strade;
    • * aree cimiteriali;
    • * spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
    • * apertura di cave e pozzi;
    • * discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
    • * stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
    • * centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • * impianti di trattamento e/o recupero di rifiuti;
    • * pascolo e stazzo di bestiame non direttamente asservito all'uso familiare.
    • * fognature e pozzi perdenti ( per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento).
    • * captazione di acque superficiali e sotterranee da destinarsi a qualsiasi uso.

In fine sono adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato quali: limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici.

Il R.U. potrà affrontare studi particolari ed approfonditi, relativamente alle previsioni urbanistiche attuative, in base ai quali promuovere le azioni necessarie per superare in tutto od in parte tali salvaguardie.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57