Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale
art. 53 Persistenze di paesaggio agrario storico
1.Sono le parti del territorio comunale individuate di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento. Tali caratteri risultano dalla comparazione sistematica e analitica tra le configurazioni paesaggistiche desumibili dalla ricostruzione comprensiva del riporto delle Tavole Indicative del Catasto Toscano e gli analoghi elementi riconosciuti attraverso i documenti contemporanei.
2.In quanto testimonianza viva di asseti paesaggistici durevoli, le aree di cui al comma 1 sono soggette a disciplina di tutela finalizzata a:
- - mantenere il valore documentale del paesaggio agrario chiantigiano;
- - consentire e favorire studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali;
- - consentire e favorire studi e ricerche sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
- - favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile;
- - costituire luoghi di interesse turistico appartenenti alla rete dei percorsi di interesse paesaggistico.
3. All'interno di tali aree è vietata:
- - ogni nuova costruzione stabile;
- - l'installazione di serre stagionali o fisse;
- - l'installazione di manufatti precari;
- - la realizzazione di strutture ricreative e di piscine;
- - l'installazione di impianti per il trasporto di energia, ripetitori o antenne;
- - l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.
4. I P.A.P.M.A.A. delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al comma 1 dovranno contenere dettagliate e impegnative indicazioni per il perseguimento degli obiettivi del presente articolo. Le aree di cui al presente articolo sono da equiparare alle "Zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali" e a quella ammesse a "Misure agroalimentari" di cui al vigente Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana.
5. Le aree di cui al presente articolo sono ricompresse fra i beni di cui al comma 6 art. 10 delle presenti norme.