Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 52 Disciplina dell'ambito per l'istituzione del "Parco fluviale dell'Arbia", del "Parco fluviale dell'Ambra" e del "Parco fluviale dell'Ombrone.

1. Sono aree di particolare interesse, sotto il profilo paesistico, vegetazionale, geomorfologico e faunistico. Sono distinte in cartografia con apposito perimetro nella tav. Si04-II in scala 1/20.000.

2. Sono aree atte alla istituzione di parchi, riserve naturali ed "Aree Naturali Protette di Interesse Locale" (di seguito denominate A.N.P.I.L.) ai sensi delle vigenti norme regionali.

3. Al loro interno il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - agricoltura, con particolare riguardo alle forme di coltivazione tradizionali;
  • - agricoltura amatoriale, con modalità paesisticamente compatibili;
  • - selvicoltura;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo;
  • - ospitalità turistico-ricettiva in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni generali e specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.

5. L'elaborato Si 11 contiene la relazione d'incidenza redatta ai sensi dell'art.15 della L.R.56/2000, la quale dimostra che le previsioni contenute rispettivamente nei commi 2 e 3, relative al S.I.R. n°88 "Monti del Chianti", codice Natura 2000 IT 5190002 e al S.I.R n°90 "Crete di Camposodo e Crete di Leonina", codice Natura 2000 IT 5190004 e la loro attuazione, non pregiudicano l'integrità dei siti interessati, tenendo conto degli obiettivi di conservazione e di tutela di cui all D.G.R. n°644/2004, "Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale(S.I.R.)".

6. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.

7. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono preclusi i seguenti interventi:

  • - nuove infrastrutture a rete e puntuali di tipo primario;
  • - nuove strutture turistico-ricettive
  • - strutture di servizio
  • - villaggi turistici e campeggi;
  • - serre fisse;
  • - nuova viabilità;
  • - sistemazioni esterne di tipo impermeabile;
  • - palificate, antenne per ripetitori, piloni ed altri manufatti che alterino la morfologia dei luoghi;
  • - iscrizioni e tabelloni pubblicitari;
  • - nuovi arredi vegetali estranei al contesto ambientale;
  • - alterazione di crinali, elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, emergenze geomorfologiche, calanchi e biancane;
  • - riduzione delle zone umide e degli apporti acquiferi;
  • - rimozione di elementi di pareti rocciose, minerali cristallini, fossili affioranti;
  • - eliminazione di formazioni arboree di argine, ripa e golena, alberature segnaletiche di confine, di arredo e stradali;
  • - attività ed interventi di scarico di materiali di riporto e risulta da scavi, raccolta in superficie di sabbia, ghiaia e sassi, eliminazione di alberi caratteristici del paesaggio, imboschimento con specie non autoctone, utilizzazione differente dal rimboschimento o da culture foraggere perenni di versanti con pendenza superiore al 35%, sbarramenti in alveo.

8. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti interventi:

  • - applicazione della L.R. 30/2003 per lo svolgimento di attività di agriturismo, escluso agricampeggio;
  • - manutenzione e messa in sicurezza della viabilità comunale e vicinale;
  • - installazione di segnaletica turistica;
  • - riuso del patrimonio edilizio esistente per funzioni compatibili;
  • - realizzazione di sistemazioni esterne di edifici esistenti coerenti con i caratteri paesistici e ambientali;
  • - realizzazione di piste per attività agro-silvo-pastorale e di prevenzione incendi e protezione civile;
  • - realizzazione di infrastrutture per protezione civile, difesa idrogeologica, idraulica e del suolo;
  • - attività archeologiche, naturalistiche e di ricerca scientifica.

9. All'interno dell'area "Parco fluviale dell'Ombrone" insiste l'area del Campo da Golf approvato, cui è contestualmente collegata la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva la cui previsione è fatta salva dalle previsioni del previgente Piano Regolatore Generale (di seguito denominato P.R.G.), ad esclusione della sua localizzazione, che è invece messa in salvagardia.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57