Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 49 Costruzioni precarie, ricoveri per animali da cortile o detenuti a scopo amatoriale, serre

1 - COSTRUZIONI PRECARIE

Le costruzioni precarie sono quelle realizzate per specifiche esigenze produttive o per ricoveri relativi ad attività venatorie, con materiali leggeri solo ancorati a terra e privi di opere di fondazione, tali da non comportare effetti di trasformazione del suolo e del sottosuolo. Esse sono consentite previa comunicazione al Sindaco nella quale si specifichino le esigenze produttive, il tempo di utilizzazione del manufatto, le sue caratteristiche, la sua collocazione e l'impegno alla sua rimozione oltre i termini predetti e per un periodo comunque non superiore a 1 anno. La installazione di manufatti precari di cui al presente articolo è consentita alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2 - RICOVERI PER CAVALLI E ANIMALI DA CORTILE DETENUTI A SCOPO AMATORIALE

  1. a) I ricoveri per cavalli detenuti a scopo amatoriale potranno essere realizzati previa presentazione di un progetto secondo uno schema che evidenzi le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi, senza tener conto delle superfici minime. Si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
    • - il materiale da costruzione sarà legno non colorato; - la eventuale recinzione sarà realizzata in paleria di castagno o altra essenza forte;
    • - è consentita la realizzazione di box per il ricovero degli animali e dei locali per la rimessa delle attrezzature, la conservazione degli alimenti e dei medicinali e tettoie con struttura in legno; queste se coperte lamiera o altro materiale impermeabile dovranno avere all'esterno copertura in materiale vegetale (cannucce) o rete ombreggiante. Tali realizzazioni potranno ospitare sino a un massimo di 6 cavalli adulti
    • - queste strutture saranno realizzate con l'impegno alla rimozione una volta venuta meno l'esigenza per cui sono state autorizzate.
  2. b) I ricoveri per animali da cortile e le cucce per cani, realizzati con appositi contenitori semplicemente appoggiati a terra, non sono soggette a autorizzazione né debbono essere comunicate. Sarà soggetta a DIA l'eventuale realizzazione di recinzioni in rete a maglia sciolta e paletti in ferro o legno per contenimento degli animali stessi.

In ogni caso le realizzazioni saranno improntate alla massima semplicità e decoro. È assolutamente vietato il riuso come ricovero di animali di strutture o loro porzioni dismesse impropriamente riciclate nei contesti in oggetto (es. auto, roulottes, fogli di lamiera, coperture in onduline ecc.), come dal Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n.c5/R. In merito alla collocazione dei canili sarà rispettata la vigente normativa igienico sanitaria.

3 - SERRE

Sono sempre consentite in aree non boscate, salvo diversa prescrizione delle singole unità e sub-unità di paesaggio. Si distinguono in:

  1. a) Strutture provvisorie o precarie quali piccoli tunnel o simili posti sulla fila di coltivazioni erbacee o su singole piante, nonché i tunnel poggiati a terra e con caratteristiche di precarietà ai sensi del precedente punto 1,
  2. b) Strutture permanenti quali serre in metallo, muratura, legname, materie plastiche, coperte con vetro o materie plastiche, ancorate permanentemente al terreno ed insistenti comunque sullo stesso sito per più annate agrarie. Potranno essere realizzate tramite l'approvazione di un P.A.P.M.A.A. da parte delle aziende agrarie o di uno schema di cui all'art 44 comma 12 per proprietà non costituenti aziende.
Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57