Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 46 Sistemazioni esterne

1. Per sistemazioni esterne si intendono alcune opere realizzate sui fabbricati o nelle aree di pertinenza degli stessi con la funzione di rendere più agevole e/o funzionale la loro accessibilità e fruizione: recinzioni, staccionate, marciapiedi, pavimentazioni delle resedi, muretti di recinzione, tettoie poste su facciate di edifici, volumi tecnici a protezione di impianti tecnologici.

2. Le sistemazioni esterne definite ai sensi del comma 1 sono consentite ovunque in linea di principio, salvo vincoli di altra natura (paesaggistico, idrogeologico...) e si potranno realizzare tenendo in considerazione i caratteri del paesaggio tradizionale ed evitando l'utilizzo di elementi estranei.

3. Per realizzare tali opere dovrà essere presentato un progetto comprendente lo schema delle opere e la descrizione dei materiali usati, nonché adeguata rappresentazione cartografica e fotografica del luogo e del contesto in cui si inserisce. Il progetto, a prescindere dall'eventuale altro esame da parte dei competenti uffici in caso di esistenza di vincolo territoriale (idrogeologico, paesaggistico ecc...), sarà sottoposto al giudizio della Commissione degli esperti in materia paesaggistica ed ambientale del Comune, che valuteranno caso per caso la congruità dell'opera rispetto al contesto, nel rispetto dei materiali e dei criteri che saranno specificati nel R.U.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57