Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 44 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)

1. È ammessa l'edificazione di annessi rurali nei piccoli fondi condotti da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/2005, n. 5/R.

2. Ai sensi dell'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005, il R.U. definisce e dettaglia le condizioni tecniche di tali edifici, nonché i contenuti dei commi 3 e 4 del suddetto art.6. Il R.U. definisce altresì le caratteristiche dell'atto d'obbligo in cui il titolare si impegna alla rimozione dell'annesso al cessare dell'attività descritta o per il trasferimento di proprietà, anche parziale, del fondo su cui è stato realizzato nonchè le relative forme di garanzia; saranno definite anche la tipologia costruttiva ed i materiali leggeri consentiti per la realizzazione del manufatto.

3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo è vietata nelle aree di cui all'art. 53.

4. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 30 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq.10.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq.20.000  oliveto
  • "  mq.40.000  seminativo

5. Annesso con S.U.L. massima pari a mq. 18 alle seguenti condizioni.

  • superf. minima  mq. 5.000  vigneto, frutteto e orto
  • "  mq. 10.000  oliveto
  • "  mq. 20.000  seminativo

6. Sono escluse dal computo le aree boscate.

7. Sono compresi nel computo dei volumi realizzabili i volumi preesistenti che dovessero essere mantenuti.

8. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.

9. In caso di fondo suddiviso in più appezzamenti l'annesso sarà edificato nell'appezzamento con maggiore densità colturale, ma potrà essere giustificata la realizzazione di più annessi su appezzamenti diversi appartenenti ad un unico conduttore, che singolarmente raggiungano i minimi di cui ai comma 4 e 5 quando vi sia notevole distanza tra di essi.

10. I terreni interessati dall'intervento edilizio non devono aver subito divisione della proprietà dopo la data dell'entrata in vigore della L.R. 64/1995, altrimenti resterà valido il presente divieto per i 10 anni successivi al frazionamento. Deroghe sono previste in caso di divisione per successione ereditaria, esproprio, mutamento di destinazione urbanistica dei terreni ed altre cause forzose e non dipendenti dalla volontà del titolare.

11. È vietata la realizzazione di locali interrati.

12. Il richiedente dovrà presentare all'Amministrazione Comunale uno schema da approvare nel R.U. in cui figureranno: relazione tecnico illustrativa dell'intervento con allegato atto comprovante il titolo di possesso dei terreni (nel caso di affitto agrario sarà allegato il consenso del proprietario alla edificazione); dimostrazione del raggiungimento della superficie minima di cui ai commi 4 e 5; situazione del fondo in termini di colture ed attrezzature presenti e previste nel piano; elaborati progettuali dell'annesso e planimetria del fondo interessato; adeguata documentazione fotografica. Gli impegni evidenziati nel piano costituiranno parte integrante dell'atto unilaterale d'obbligo che il richiedente dovrà sottoscrivere prima del ritiro della concessione edilizia.

13. I manufatti di cui al presente articolo devono essere ad un piano e l'altezza massima interna non può eccedere la misura di ml. 2,50. Saranno realizzati in legno o altri materiali leggeri, senza opere di fondazione, ad esclusione soltanto quelle di ancoraggio, e non dovranno avere dotazioni che ne consentano l'uso abitativo, anche se saltuario o temporaneo. La loro realizzazione non dovrà comportare la modifica della morfologia dei suoli.

14. In caso di terreni acclivi, il manufatto sarà collocato in maniera da comportare minimi movimenti di terra e la sua collocazione tenderà a nasconderlo alla vista rispetto ai punti panoramici.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57