Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 43 Annessi agricoli

1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli IAP, è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n. 5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.

2. I nuovi volumi dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo in caso di mancanza di edifici preesistenti o impedimenti tecnici (mancanza di spazio, pericolosità, esigenze funzionali...). In ogni caso sarà individuata una collocazione, una tipologia ed una colorazione che tenga conto degli assetti consolidati del luogo, da precisare in sede di R.U..

3. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57