Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 42 Bonifiche agrarie

1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.

2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico "progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della L.R. 78/1998 art. 36 (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)" che sarà redatto e firmato da tecnici abilitati in materia di geologia/geotecnica, agronomia e pedologia e da redigere secondo uno schema definito nel R.U.. Nel progetto sarà evidenziata la situazione pre e post miglioramento mediante idonea relazione illustrativa contenente computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino l'effettività del miglioramento dal punto di vista economico, e adeguate planimetrie e sezioni che illustrino i movimenti di terreno, le sistemazioni e quanto altro previsto, sino alla sistemazione finale. Nella relazione sarà altresì prevista la eventuale destinazione o provenienza dei terreni da asportare e/o da introdurre nei luoghi oggetto di bonifica, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

3. Tali progetti saranno comunque esaminati dalla Commissione comunale degli esperti in materia ambientale a prescindere dalla presenza di vincoli territoriali sul terreno ove ricade il progetto e saranno altresì sottoposti all'esame degli altri uffici competenti nel caso di presenza di specifici vincoli (idrogeologico - forestale, paesaggistico, archeologico...).

4. Per ottenere il nulla osta ad eseguire la bonifica agraria dovrà essere presentata dal richiedente la bonifica una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.

5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici classificate a bosco secondo la L.R. 39/2000; solo nel caso in ciò sia reso obbligatorio da situazioni da giustificare in relazione, potrà interessare porzioni molto ridotte di bosco; in tal caso sarà osservato il criterio del rimboschimento compensativo di cui alla L.R. 39/2000 citata e relativo Reg.to di attuazione.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57