Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 41 Attività integrative

1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali, ricettive e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio. Esse non snaturano ma contribuiscono alla valorizzazione del carattere rurale del territorio stesso e consentono ulteriori occasioni di reddito per la popolazione, favorendone la permanenza.

2. Si considerano tali:

  • - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola;
  • - le attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante;
  • - le attività integrative di ospitalità rurale : ricettività sino a 50 posti letto, realizzate in particolare mediante recupero di fabbricati rurali caratteristici ed in stato di degrado. Tali strutture potranno espletare anche attività di ristorazione sino a 50 posti a sedere;
  • - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.

3. Le attività di cui al comma precedente, con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie, ad opera di Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito denominati I.A.P.).

4. Per le attività integrative commerciali la dimensione massima del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere la dimensione massima di 110 mq.

5. Per le attività integrative artigianali si potranno adibire a tal scopo un massimo di 80 mq.

6. Per le attività integrative di locande si potrà realizzare locali capaci di ospitare sino a 50 posti letto.

7. Per attività integrative di servizio i cui manufatti devono sottostare alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, n. 5/R, si hanno due casi:

  1. a) detenzione di animali (cavalli, cani) a scopo non agricolo e cioè: pensione, allevamento a scopo commerciale, allenamento ed addestramento. Si potranno realizzare le strutture necessarie per ospitare gli animali e gli accessori relativi (locali per alimenti, attrezzature, medicinali ecc...), dietro presentazione di un progetto che rappresenti le strutture, i materiali utilizzati (possibile sia legno che muratura tradizionale), specifica destinazione dei locali, eventuali sistemazioni a verde e accessori di corredo; il progetto sarà esaminato dalla commissione degli esperti in materia paesistica ed ambientale di cui all'art 41 comma 7 della L.R. 1/2005; necessaria la sottoscrizione di atto d'obbligo che attesti la loro eliminazione una volta venuto meno lo scopo per cui sono state edificate. Non si prevedono limiti del numero di animali, salvo il rispetto delle norme che regolano gli aspetti del benessere animale ed igienico sanitari
  2. b) sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici quali guide turistiche, noleggio biciclette o simili: la superficie non potrà superare i 60 mq anche mediante strutture precarie di nuova edificazione.

8. Non è consentita la realizzazione di cantieri e depositi di materiali collegati e non alle attività sopra descritte, salvo piccoli stoccaggi provvisori di merce o materie prime.

9. Il recupero degli edifici dovrà essere condotto assicurando il mantenimento dell'equilibrio storicamente consolidato del territorio.

10. Il presentatore della domanda di autorizzazione per l'ottenimento di licenza per attività integrative dovrà presentare un programma di interventi relativi all'area circostante il fabbricato o comunque da realizzare nella zona su cui insiste il fabbricato. Non è prestabilita la dimensione minima di tale territorio: sarà l'Ufficio Tecnico Comunale e gli esperti della Commissione di tutela ambientale che dovranno valutare l'entità e la valenza degli interventi, i quali potranno essere realizzati anche su proprietà di terzi. L'impegno a realizzare tali interventi sarà fissato in un atto unilaterale d'obbligo, che sarà sottoscritto dal richiedente e dall'eventuale terzo proprietario dei terreni su cui ricade l'intervento, per autorizzazione; nell'atto saranno fissati i tempi di realizzazione, l'arco temporale di impegno al mantenimento delle opere e le tecniche che saranno adoperate per la realizzazione delle opere. L'inadempiente sarà costretto a risarcire una somma corrispondente al valore delle mancate opere di miglioramento ed il fabbricato tornerà ad assumere destinazione agricola.

11. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico, secondo indicazioni fornite dall'Amm.ne Comunale nel R.U.

12. Il R.U., a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57