Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 40 Aree a prevalente funzione agricola

1. Sono considerate tali le parti di territorio la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica sia legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività se ne siano affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. Entro tali aree le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la modalità principale di gestione del territorio comunale nonché, con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti Norme, strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesistici consolidati e di sostegno ai redditi agricoli.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola in edifici esistenti;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico.

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L..

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a) è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b) è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, e annessi agricoli stabili di cui sia dimostrata la necessità in P.A.P.M.A.A. nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c) sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41 Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e frutteto in coltura specializzata che l' oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori;
  • - la seconda delle colture indicate all'alinea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b), devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimetrico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57