Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 39 Aree ad esclusiva funzione agricola

1. Le zone ad "Esclusiva funzione agricola" sono quelle ove si riscontra la presenza di diffusi miglioramenti fondiari che caratterizzano in modo permanente l'assetto del territorio ed il sistema produttivo agrario (sistemazioni idraulico agrarie, viabilità storica, formazioni arboree a caratterizzare strade, linee di confine e delimitazioni di campi, notevoli opere edilizie funzionali al ciclo produttivo aziendale, colture arboree specializzate ed in particolare viti e olivi per produzioni di pregio, infrastrutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti...) e di un contesto economico, storico e culturale specifico e legato alla tradizione agricola (D.O.C., aziende storiche, unità aziendali di grandi dimensioni economiche, notevole numero di addetti del settore e dell'indotto, sedi di istituzioni specifiche). In tali aree, che esplicano chiaramente la loro notevole vocazione pedo-climatica e strutturale per la produzione di vini ed altri prodotti tipici di alta qualità (olio...), sono prioritariamente da salvaguardare e favorire l'agricoltura e le attività ad essa connesse.

2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000, il R.U. può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:

  • - coltivazione dei terreni;
  • - pascolo;
  • - zootecnia ed allevamenti minori;
  • - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
  • - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
  • - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
  • - residenza agricola ;
  • - annessi agricoli
  • - residenza in edifici esistenti;
  • - agriturismo in edifici esistenti;
  • - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
  • - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
  • - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
  • - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
  • - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
  • - centri di trasformazione e servizi
  • - bonifiche
  • - attività pubbliche o di interesse pubblico;

3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art. 26 delle presenti norme.

4. Il R.U. attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione minima a destinazione residenziale agricola e non, sia in caso di recupero o frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L.

5. Il R.U. procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il R.U. definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.

6. All'interno di tali aree:

  1. a - è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
  2. b - è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, annessi agricoli stabili, - centri di trasformazione e servizi, residenze agricole di cui sia dimostrata la necessità in Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo.Ambientale (di seguito denominati P.A.P.M.A.A.) nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
  3. c - sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal R.U. ai fini abitativi, turistico ricettivi e delle attività integrative di cui all'art. 41. Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 13, esteso all'intero patrimonio esistente.

7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:

  • - le superfici di cui all'art. Q8 del P.T.C.P. mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e il frutteto in coltura specializzata che l'oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori, ai sensi del comma 4 art. 3 del Regolamento di attuazione n. 5/R del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005;
  • - la seconda delle colture indicate alla linea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.

8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b) devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:

  • - dimensioni massime ammissibili per ciascuna unità compresa tra mq. 110 e mq 150 di S.U.L.
  • - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
  • - allineamento e orientamento planoaltimerico nei confronti della morfologia del suolo;
  • - altezze;
  • - materiali e paramenti murari;
  • - materiali e forma delle coperture.

9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1500 di S.U.L.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57