Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 38 Territorio rurale

1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 54 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. Si04-II in scala 1/20.000

2. All'interno del territorio di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/2005. I territorio rurale è suddiviso in Aree ad esclusiva funzione agricola e in Aree a prevalente funzione agricola.

3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, è consentito il recupero della intera Superficie Utile Lorda (di seguito denominata S.U.L.) esistente. La superfice delle unità abitative ottenute oltre quelle esistenti deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. massima ammissibile residenziale della U.T.O.E. in cui ricadono.

4. Il passaggio dalla funzione non agricola, di annesso agricolo e non residenziale di edifici esistenti nell'ambito territoriale di cui al presente articolo, verso la funzione residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq 70, nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal R.U. coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera S.U.L. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art. 79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:

  • - demolizione totale o parziale del fabbricato, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitatissimi interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano necessari per motivi di sicurezza statica, debitamente documentati;
  • - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali;
  • - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
  • - modifiche alla sagoma del fabbricato;
  • - incrementi di superficie utile abitabile e di volume;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.

Gli interventi di cui al presente comma si applicano al Patrimonio edilizio presente al1954 di cui all'art. 13 delle presenti norme, previa verifica a seguito della rilevazione a mezzo schedatura puntuale di cui al comma 3 del medesimo art. 13.

5. Nei casi in cui la destinazione residenziale sia ottenuta mediante interventi di cui alla lettera d) comma 2, art.79 L.R. 1/2005, la S.U.L. esistente eccedente mq. 250 al netto di quella recuperata con le modalità di cui al comma precedente , è recuperabile nella misura massima del 30% fino ad una trasformazione massima risultante di mq. 1.250 di S.U.L.. È fatto obbligo del mantenimento del sedime esistente o dell' accorpamento ad un sedime esistente. Per S.U.L. esistenti complessivamente uguali o superiori a mq. 750, l'intervento è soggetto a Piano di recupero.
Il passaggio dalla funzione agricola verso quella residenziale può avvenire per S.U.L. maggiori o uguali a mq.70.

6. La S.U.L. delle unità abitative ottenute attraverso gli i interventi di cui al presente articolo, deve essere computata a detrarre dalla S.U.L. residenziale massima ammissibile relativa alla U.T.O.E. in cui ricadono.

7. Nel caso che il cambio di destinazione riguardi il passaggio a funzione turistico ricettiva, valgono i medesimi criteri e parametri di cui al presente articolo, con l'elevazione del limite massimo di S.U.L. risultante a mq.2.000. Il numero di posti letto ricavati è computato a detrarre dal n. massimo ammissibile relativo alla U.T.O.E. in cui ricadono.

8. Per il territorio rurale si recepisce la tav P05-08 e la disciplina del capo M delle norme del P.T.C.P.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57