Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 37 4c - Siti della memoria

1. Sono considerati luoghi della memoria quelli che sono stati fisicamente sede di eventi più o meno remoti che sono radicati nella memoria collettiva e costituiscono pertanto fattori di identità della società locale che il piano intende conservare e valorizzare.

2. Sono identificati come tali il luogo dell'eccidio nazista del Palazzaccio e quello della battaglia di Monteaperti e del Monumento di Vagliagli.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la accessibilità e percorribilità pubblica;
  • - le sistemazioni del suolo, degli elementi di arredo, segnaletici e vegetali coerenti con la dignità e il significato storico e simbolico che il luogo incarna;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso;
  • - congrui spazi di sosta.

4. Il R.U. definisce gli interventi coerenti con gli elementi di invarianza idonei al mantenimento, alla integrazione o al ripristino degli aspetti di cui al comma 1.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57