Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 33 16b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav Si03-I in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel R.U. saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.
Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57