Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 32 15 b - Siti di interesse mineralogico

1. I siti di interesse mineralogico (geositi, geotopi o monumenti geologici) rappresentano uno degli elementi centrali del patrimonio geologico del Comune. Si ritiene che la conoscenza organica della presenza di tali beni sul territorio, della loro potenzialità e vulnerabilità, possa costituire un valido supporto per le attività di pianificazione e di programmazione del comune. Pertanto sono inseriti nei quadro conoscitivo come elementi di invarianza nell'elaborato Si03-I.

2. Nei luoghi sopra individuati l'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali ecc. è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono. I proprietari e la pubblica amministrazione sono altresì responsabili della tutela e della conservazione dei geositi medesimi.

3. Sono elementi di invarianza gli affioramenti geologici ed i punti di emergenza nel loro stato naturale. Non sono da prevedersi "miglioramenti" o modifiche se non attraverso uno specifico studio geologico ambientale legato a fini didattici o di sfruttamento economico/turistico degli stessi attraverso la proposta di un progetto che dovrà essere pienamente condiviso dall'amministrazione comunale.

4. Il R.U. potrà elaborare la redazione di un documento "Atlante dei Geositi" nel quale per ogni elemento, descritto ed individuato in una scheda, saranno dettate norme specifiche.

5. Il presente articolo si applica anche agli elementi di cui all'artt. 25 e 31.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57