Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 29 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 15 delle presenti norme contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato Si03-I e l'intero sviluppo della viabilità fondativi di cui all'art. 14 delle presenti norme.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 del presente articolo il R.U. definirà gli ambiti di rispetto di in edificabilità e o le quote massime di altezza degli edifici al fine di garantire le caratteristiche di apertura visuale.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57