Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 20 3b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si03-I in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57