Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 11 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico

1. Sono i siti individuati dal P.S. sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. Si 03-I in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il R.U. e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57