Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 10 Invarianti strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 delle presenti norme tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. Si03-I in scala 1:10.000:

  1. a - Invarianza storico-insediativa:
    1. 1a - Siti archeologici e aree di interesse archeologico
    2. 2a - Edifici e beni storico-architettonici
    3. 3a - Patrimonio edilizio presente al 1954
    4. 4a - Tracciati viari fondativi
    5. 5a - Viabilità vicinale
    6. 6a - Spazi pubblici centrali
    7. 7a - Tracciato e opere ferroviarie
  2. b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
    1. 1b -S.I.R."Crete di Camposodo e Crete di Leonina"
    2. 2b -S.I.R."Monti del Chianti"
    3. 3b - Infrastrutturazione ambientale
    4. 4b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
    5. 5b - Ambiti per l'istituzione di anpil, riserve e parchi
    6. 6b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    7. 7b - Parchi storico-culturali, giardini e formazioni arboree decorative
    8. 8b - Formazioni calanchive e biancane
    9. 9b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
    10. 10b - Patriarchi vegetali
    11. 11b - Fonti e Sorgenti
    12. 12b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
    13. 13b - Acquiferi strategici
    14. 14b - Sorgenti e pozzi termali
    15. 15b - Siti di interesse mineralogico
    16. 16b - Aree tartufigene
  3. c - Invarianza culturale e sociale
    1. 1c - Chianti classico
    2. 2c - Città del vino
    3. 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
    4. 4c - Siti della memoria

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il P.S. definisce:

  • - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le prescrizioni per il R.U. e per le altre norme di rango regolamentare correlate.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.

6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, n. 42, il P.S. propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 53. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal R. U..

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57