Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 82 Aree urbane e/o di influenza urbana. Caratteri e azioni

1. Sono le parti del territorio di cui all'art.54, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria devono essere salvaguardati ai sensi dell'art. M1 del P.T.C.P..

2. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

3.All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - industriali e artigianali
  • - commerciale
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato
  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - deposito e commercio all'ingrosso
  • - artigianali di servizio

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e nel rispetto dell' art. L7 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall'art. L4 delle Norme del P.T.C.P. e dalla disciplina del P.I.T..

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo. All'interno delle aree di cui al presente articolo il R.U. individua gli ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi di norma sulla base di metodi perequativi. Il R.U. fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione in riferimento alle norme di cui all'art. 24 del Regolamento n°2/r del 09/02/2007.

7. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del P.T.C.P. e quella presente nel presente P.S..

9. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono sempre fatte salve le prescrizioni dello statuto del territorio del presente piano di cui all'art. 3.

10. Ai fini di fornire una risposta alla domanda di residenza sociale a canone di affitto e a prezzi di cessione controllato una quota pari al 5% degli interventi di trasformazione a destinazione abitativi, superiore a 1.200 mq di S.U.L., devono essere convenzionati per le finalità di cui la presente comma. All'interno della quota complessiva su base di U.T.O.E. derivante dalla percentuale, una quota pari al 20% destinata alla cessione e il rimante 80% alla locazione.

11. All'interno delle aree di cui al presente articolo il RU stabilisce come limite minimo di una singola unità abitativa 45 mq di S.U.L. conseguente sia a nuova edificazione che ad interventi comportanti mutamento in residenziale di pregressa destinazione non residenziale.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57