Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 92 Perequazione urbanistica

1. Per le aree di trasformazione complessa si attuano i principi della perequazione urbanistica, di cui all'art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R.1/2005.
Sono individuati gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica con il R.U. o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal P.S..

2. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il R.U., o il piano complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

  1. a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione;
  2. b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione;
  3. c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  4. d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  5. e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il R.U. o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione.

3.La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 2.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57