Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 88 Tessuti incoerenti e aree di frangia

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente P.S. Il R.U. individua le parti di territorio, interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.

2. Formano margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto.

3. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - artigianale
  • - commerciale
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici, della configurazione degli spazi non edificati, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente P.S., e dall' art.L4 delle Norme del P.T.C.P.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Le parti di cui al presente articolo costituiscono di norma ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi preferibilmente sulla base di metodi perequativi. Il R.U. fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione. Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale si richiamano le disposizioni di cui all'art. 54.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57