Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

art. 87 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente P.S. Il R.U. individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria.

2. Sono compresi in queste parti anche i plessi insediativi ad impianto preordinato, indipendentemente dall'epoca di costruzione.

3. All'interno di tali parti il R.U. può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - artigianale di servizio
  • - commerciale, esclusa la grande distribuzione
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il R.U., nel rispetto degli obiettivi delineati dal P.S., definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

4. Gli interventi disciplinati dal R.U., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e nel rispetto dell' art. L7 delle norme del P.T.C.P., riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati, anche mediante nuova edificazione di completamento e/o interventi di sostituzione edilizia.

5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal R.U. sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

6. Il R.U. individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.

Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale eventualmente previsti si richiamano le disposizioni di cui all'art. 54.

Ultima modifica 10.01.2022 - 16:57