Art. 76- Localizzazione di industrie a rischio o insalubri
1. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.
2. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.