Art. 67- Vegetazione ripariale
1. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:
- dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva;
- introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
- alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini occupati da vegetazione ripariale.