Art. 32- Realizzazione di infrastrutture e di impianti
1. Sono gli interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.
1. Sono gli interventi di realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato.