Art. 29- Installazione di manufatti precari e serre temporanee
1. Sono interventi di installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, nonché i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti dal Regolamento di attuazione dell'art. 41, comma 8, della L.R. 1/2005.
2. Tali interventi sono disciplinati al Titolo IX delle presenti Norme.