Art. 136- V6.3 Coltivi di fondovalle
1. Sono le aree appartenenti all'ambito di fondovalle.
2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:
- sono ammesse infrastrutture per la mobilità limitatamente ad impianti per la distribuzione di carburanti, nel caso di aree poste lungo la viabilità principale intercomunale (M1) e classificate quali zone E5b oppure E6, verificandone il corretto inserimento paesistico;
- dovrà essere limitata la conversione a colture da legno (pioppete, noceti ecc.);
- non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove abitazioni rurali.