Art. 134- V6.1 Coltivi della bassa collina
1. Sono le aree appartenenti all'ambito di bassa collina.
2. Oltre a quelle esplicitate all'art. 133, valgono le seguenti regole:
- sono vietate colture e sistemazioni che comportino cesure, solcature e rimodellamenti ed il sovrapascolamento, mantenendo e rafforzando invece la copertura vegetale.