Art. 107- Generalità
1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine sia gli edifici che gli spazi scoperti e la viabilità a supporto.
2. In tali aree si prevede il mantenimento, la riqualificazione ed il completamento degli insediamenti esistenti; si persegue inoltre il miglioramento delle prestazioni in particolare per quanto riguarda gli spazi di uso pubblico e di interesse collettivo.
3. Il sistema della produzione è suddiviso nei seguenti sottosistemi ed ambiti:
- insediamenti nelle zone produttive (P1), del quale fa parte
il Palagio: area a vocazione agro-industriale (P1.1)
- insediamenti produttivi isolati (P2), composto da
la Fornace (P2.1)
la Pirotecnica (P2.2)
- insediamenti a carattere misto (P3).